Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19509 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10138/2020 proposto da:

Y.D., elettivamente domiciliato in Padova, vicolo M.

Buonarroti n. 2, int. 3, presso lo studio dell’avv. M. M. Bassan, che lo rappresenta e difende per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Verona Sez. Vicenza, Ministero Dell’interno *****, Procura Generale Repubblica Presso Corte Cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 110/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/04/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da Y.D., cittadino del Burkina Faso, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese d’origine per sfuggire agli oppositori del proprio partito (*****) che lo conoscevano anche per la sua attività di propaganda. In particolare, ha riferito di essere stato l’autista del vicesegretario del partito al potere e nel corso della manifestazione del ***** fu tratto dall’auto di servizio, data immediatamente alle fiamme e picchiato tanto da risvegliarsi in ospedale.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto che la vicenda narrata mancasse di coerenza e credibilità nonché fosse incongruente in alcuni passaggi della narrazione. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in Burkina Faso per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa valutazione della documentazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, ovvero in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h) bis (protezione speciale o in casi speciali), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto nel giudizio di legittimità non può porsi una questione di erroneo apprezzamento delle prove (Cass. n. 11892/16), se non in ristretti limiti (Cas. n. 27000/16), non ricorrenti nella specie.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla situazione generale del paese, condotto sulla base delle fonti consultate, che il richiedente cerca di contrastare anche contrapponendo altre fonti, ma in termini di mero dissenso.

Il terzo motivo è fondato, in quanto la Corte d’appello non si è in alcun modo impegnata in un vaglio comparativo (Cass. n. 4455/18) tra la situazione consolidata sul territorio nazionale (alla luce della documentazione prodotta sull’attività d’integrazione nella realtà italiana, che non è stata valutata) e quella che il richiedente incontrerebbe in caso di rimpatrio (in particolare, laddove quest’ultima dovesse comportare la privazione dell’esercizio dei diritti umani inalienabili): infatti, le statuizioni della Corte distrettuale si consumano in astratti ragionamenti generali, senza alcun esame della fattispecie concreta.

In accoglimento del terzo motivo, inammissibili il primo e secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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