Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19539 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29867-2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 903/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. N.M., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento delle sue ragioni di esser fuggito dal ***** in quanto accusato ingiustamente di furto.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento N.M. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Milano, che con ordinanza del 19 aprile 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perché il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 903/2019 pubblicata il 28 febbraio 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da N.M., con ricorso fondato su un quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale”, in quanto i giudici di merito non avrebbero in alcun modo motivato la mancata concessione della protezione internazionale.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; 12) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass. sez. un. 22716 del 2011Cass. (ord) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. un. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonché n. 22726 del 2011).

Nel caso di specie manca qualsivoglia riferimento alla domanda proposta in appello di cui si denuncia il vizio di omessa pronuncia.

5.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione del paese di origine del ricorrente” in quanto i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le condizioni di conflitto presenti in *****.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 “la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio – politiche del paese d’origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 “. La Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto sarebbe attuale la condizione di pericolo nel paese d’origine del richiedente.

I motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, recependo informazioni in merito alla condizione sociopolitica del ***** tramite fonti aggiornate e ufficiali (E.A.S.0 2017, Amnesty International 2017/2018). Dall’analisi di tali fonti è emersa una situazione di positivo miglioramento per il rispetto dei diritti fondamentali e per l’avvio di un processo di riforma costituzionale, nonché l’assenza di un conflitto generale che possa comportare un rischio per il richiedente nel caso di su rientro in patria. Avendo adempiuto la Corte d’appello a tale onere, insindacabile è la valutazione di tali fonti, giudizio che rientra nell’esclusiva attività del giudice di merito, non potendo essere oggetto di critica in tale sede.

5.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 “l’errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. I giudici di merito non avrebbero preso in considerazione il grado di integrazione sociale del ricorrente che, unitamente alle condizioni politiche e sociali presenti in *****, avrebbero dovuto indurre i giudici a riconoscere la protezione umanitaria.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitarie una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio della lettera della legge (Cass. n. 4455 del 23 febbraio 2018, Rv. 647298 – 01).

Per quanto attiene, infine, alla deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente, tale circostanza e da sola giuridicamente insufficiente ai fini del giudizio di comparazione per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (che nel caso di specie e stata solo genericamente dedotta), condizione che non puo ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Il Giudice del merito ha effettuato il giudizio di comparazione per valutare i fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità e li ha ritenuti inesistenti.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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