LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33547-2019 proposto da:
B.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 2888/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. B.M., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. Il richiedente dedusse a fondamento delle sue ragioni di essere fuggito dal ***** in quanto ricercato dalla polizia locale che lo accusava di aver ordinato l’uccisione di un uomo. In particolare, accadde che il guardiano della fattoria di proprietà del richiedente uccise un uomo che si era introdotto nella tenuta e dopo tale episodio fuggì. Venne, dunque, accusato il ricorrente e, dopo diverse minacce nonché la distruzione della propria fattoria, decise di lasciare il paese.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento B.M. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Milano, che con ordinanza del 4 giugno 2018 rigettò il reclamo.
Il Tribunale ritenne:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) infondata la domanda di protezione internazionale perché il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2888/2019 pubblicata il 28 giugno 2019.
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da B.M., con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 6, 14,17, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 3 e n. 5”. Secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero omesso qualsivoglia considerazione della situazione presente in ***** ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.
5.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame eli fatti determinanti al fine di decidere. Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non avendo, il giudice di primo grado, compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria”.
5.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa fatti determinati. Violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il giudice di Milano, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ha compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e non ha indicato le fonti in base alle quali ha accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani ritenuti inviolabili come disposto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima.
I motivi possono esser trattati congiuntamente, in quanto tutti mirano a censurare il mancato rispetto del dovere di cooperazione istruttoria da parte della Corte d’appello, che non avrebbe utilizzato fonti ufficiali e aggiornate per valutare la condizione presente nel ***** ai fini della protezione sussidiaria e umanitaria.
I motivi sono fondati.
In tema di cooperazione istruttoria, il giudice deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova – perché non reperibile o non esigibile – della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo, ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (in tale ultimo senso, invece, Cass. Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha violato tali principi in quanto ha fatto rinvio genericamente a report di Amnesty International 2017/2018 ed Easo Coi 2018 senza esaminare, neppure sinteticamente, la situazione del paese del ricorrente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
6. Pertanto la Corte accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021