Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19547 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34724-2019 proposto da:

O.O., B.R., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CORNACCHIONE;

– ricorrenti –

nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA;

– intimati –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1887/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. O.O., cittadino proveniente dalla *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di esser fuggito dalla ***** perché dopo la morte del padre avrebbe dovuto prendere il suo posto nella setta degli ***** di cui non ne condivideva i principi.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento O.O. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Venezia che rigettò il reclamo.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1541/2019 pubblicata il 4 aprile 2019.

La Corte d’appello ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perché il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da O.O., con ricorso fondato su sette motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “nullità del decreto per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118disp. Att. c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta della motivazione e/o motivazione apparente in ordine al giudizio di non credibilità del narrato, e comunque per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 9, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “. Il provvedimento reso dal collegio sarebbe contraddittorio ed illogico, oltreché privo di motivazione nella parte in cui, da un lato rigetta le domande del ricorrente evidenziando la non riconducibilità dei fatti narrati alle fattispecie di protezione internazionale e dall’altro motiva il rigetto sulla scorta del giudizio di non credibilità del racconto.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 132 c.p.c.D.Lgs. n. 25 del 2008 nullità del provvedimento stante il carattere apparente della motivazione sull’assenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria, e comunque sul giudizio di rilevanza del racconto del ricorrente, anche per omessa motivazione sul punto, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 9, comma 2, , nonché dell’art. 10 (Direttiva Procedure), Direttiva 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – errore in procedendo – per avere il collegio di fatto, omesso l’esame dei requisiti per il riconoscimento dello Status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria ed umanitaria. Si duole che nel provvedimento impugnato, ovvero nella parte in cui si ribadisce l’irrilevanza del racconto del ricorrente, il giudice del merito abbia omesso di esplicitare le ragioni, di fatto e di diritto, in base alle quali ha ritenuto di confermare la decisione del tribunale, utilizzando semplici formule di stile, in maniera da non integrare neanche i requisiti della motivazione per relationem.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la inidoneità della motivazione della Corte a rendere palesi le ragioni della decisione in relazione al giudizio di rilevanza del narrato e, comunque, in relazione alle pratiche di culti locali del paese di provenienza del ricorrente, in quanto resa attraverso un mero rinvio alla motivazione di altro precedente dello stesso ufficio, e comunque per violazione del principio di autosufficienza della sentenza.”

5.4. Con il quarto motivo denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 La nullità del provvedimento stante il carattere apparente della motivazione sul giudizio di non credibilità del racconto.

5.5. Con il quinto e sesto motivo il ricorrente si duole in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 8 nonché degli artt. 112, 115 e 116, per omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un punto decisivo e comunque per non avere il collegio di prime cure tenuto in debita considerazione le dichiarazioni del richiedente e comunque per la mancata errata valutazione di risultanze processuali.

I primi sei motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono tutti infondati.

In tema di cooperazione istruttoria, il giudice deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova – perché non reperibile o non esigibile – della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo, ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (in tale ultimo senso, invece, Cass. Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224). Il giudice del merito con motivazione, se pur sintetica, comunque scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico ha applicato i principi di questa Corte per l’applicazione delle protezioni maggiori e ne ha escluso l’applicabilità.

5.6. Con il settimo motivo il ricorrente censura in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Per omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un punto decisivo, e comunque per non avere il collegio tenuto in debita considerazione le dichiarazioni del richiedente. Lamenta che sussiste la violazione delle norme che regolano il diritto alla protezione umanitaria in quanto negata senza un’autonoma verifica delle condizioni che giustificano la concessione di tale misura, trascurando del tutto di considerare che si tratta di una misura autonoma che richiede una specifica valutazione del suo riconoscimento, sia in ordine ai requisiti, non necessariamente coincidenti con quelli relativi alle misure tipiche sia in ordine all’accertamento di natura ufficiosa sottesa anche a tale domanda.

Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020).

Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione.”

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.

Inoltre in tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).

Ebbene nel caso di specie la Corte territoriale non ha effettuato alcuna comparazione ma si è limitata ad affermare che non si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).

6. Pertanto la Corte respinge i primi sei motivi di ricorso, accoglie il settimo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

La Corte respinge i primi sei motivi di ricorso, accoglie il settimo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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