Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19560 del 08/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15078-2020 proposto da:

MEG TRADING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. AMICI 13, presso lo studio dell’avvocato ANGELA CALIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ELENA PUSCEDDU, FRANCESCO SANSEGOLO;

– ricorrenti –

contro

C.M., B.M.;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto ingiuntivo n. 263/2019, emesso in data 01.03.2019, il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla Meg Trading S.r.l. di pagare, in favore di Marmi e Pietre Point di C.M., a titolo di corrispettivo relativo al contratto di vendita stipulato tra le parti avente ad oggetto n. 27 bancali in legno, la somma di Euro 24.905,30, oltre accessori.

1.1. Nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Meg Trading S.r.l. eccepiva l’incompetenza territoriale dell’adito giudice in favore del Tribunale di Bergamo, in ciò contrastata, in sede di comparsa di costituzione e risposta, da Marmi e Pietre Point di C.M., che rimarcava la mancata contestazione dell’asserita incompetenza territoriale del giudice piemontese sotto tutti i concorrenti criteri di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c.

1.2. Con ordinanza del 10.03.2020, il Tribunale di Cuneo rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio svolta da parte opponente, in considerazione dell’incompletezza della stessa, rilevando come quest’ultima si fosse limitata a indicare quali fori alternativi e concorrenti quello della sede legale della società opponente ai sensi dell’art. 19 c.p.c. ovvero, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione, indicando la competenza del Tribunale di Bergamo, e, quanto al luogo in cui è sorta l’obbligazione, genericamente deducendo l’insussistenza della competenza in capo al Tribunale di Cuneo. Ciò posto, il Tribunale, non disponendo alcuna formale remissione della causa in decisione mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, concedeva i termini di cui all’art. 183 c.p.c., con fissazione della successiva udienza per la decisione sui mezzi istruttori.

2. Avverso la summenzionata ordinanza, Meg Trading S.r.l. proponeva ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.

3. Il Procuratore Generale (nella persona del Dott. Mistri Corrado (concludeva per l’inammissibilità del regolamento di competenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38,10,18,19 e 20 c.p.c. nonché dell’art. 1182 c.c., commi 3 e 4, per avere il Tribunale di Cuneo erroneamente ritenuto incompleta l’eccezione di incompetenza territoriale dalla stessa proposta, nonostante la stessa avesse sollevato l’eccezione sotto tutti i profili.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., commi 3 e 4, per avere il Tribunale di Cuneo, pur avendo esaminato l’eccezione di incompetenza per territorio sotto il profilo dell’ammissibilità, erroneamente ritenuto che la stessa fosse infondata.

2. Il regolamento di competenza è inammissibile.

2.1. Conformemente a quanto osservato dal Procuratore Generale, il carattere inammissibile della presente istanza di regolamento di competenza si ricava dal fatto che il giudicante a quo, nel rigettare l’eccezione di parte, non abbia assunto alcuna determinazione definitiva idonea a rivestire valenza in tema di competenza, avendo lo stesso disposto la prosecuzione del giudizio davanti a sé, senza disporre alcuna formale remissione della causa in decisione mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni.

2.2. Sul punto, risulta granitico l’orientamento di questa Corte, secondo cui “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle partì a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; Cass. civ., sez. VI, n. 14223 del 07/06/2017).

2.3. Nel caso di specie, il Tribunale di Cuneo rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio svolta da parte opponente, senza disporre la remissione della causa in decisione mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni ma concedeva i termini di cui all’art. 183 c.p.c., con fissazione della successiva udienza per la decisione sui mezzi istruttori.

2.4. Il regolamento di competenza va, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

2.6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 oltre 200,00 Euro di spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472