Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19564 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33138-2019 proposto da:

C.D.M. e C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIA MASSARO;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE – CAPOGRUPPO GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE PUGLIESE – SOC. COOP. PER AZIONI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO, rappresentata e difeso dagli avvocati RAFFAELE DELL’ANNA e GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE CAPOGRUPPO GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 319/2019 della CORPI D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con distinti ricorsi svolti rispettivamente in via principale ed in via incidentale i litisconsorti C. e la Banca Popolare Pugliese impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce, pronunciando sull’appello della banca avverso la decisione di primo grado che ne aveva disposto la condanna al rimborso in favore dei C. delle somme indebitamente percette a titolo di interessi uso piazza, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, ha accolto il gravame in relazione al quantum debeatur poiché, non essendo stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto, il calcolo degli interessi decorreva dal primo estratto conto prodotto in giudizio, mentre lo ha respinto quanto all’eccezione di prescrizione, essendosi limitata la banca a declinare l’eccezione in modo generico senza operare alcuna distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.

Impugnano ora la prima statuizione in via principale i C. e la seconda statuizione in via incidentale la banca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo del ricorso principale, inteso a censurare sotto il profilo della violazione delle regole disciplinanti l’onere probatorio l’assunto enunciato dal decidente del grado in punto di prova, dovendo applicarsi in ragione del rilevato difetto di prova la metodica del “saldo zero”, non ha fondamento essendo convinzione di questa Corte che, allorché sia il correntista ad agire per l’indebito, “l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543).

Ne consegue che, non allegando i ricorrenti circostanze atte in difetto di continuità temporale tra documenti prodotti a dar ragione del saldo maturato, il ricalcolo vada effettuato partendo dal primo saldo debitore documentato, non potendo per contro utilizzarsi la metodica del saldo zero poiché essa trova applicazione nella diversa ipotesi in cui sia la banca ad agire per il saldo del conto e non assolva essa l’onere probatorio su di sé incombente.

3. L’unico motivo del ricorso incidentale, inteso a confutare l’assunto decisorio in punto di prescrizione, è invece fondato alla stregua del principio secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. U, 13/06/2019, n. 15895) 4. Il ricorso principale va dunque respinto.

5. Va accolto invece il ricorso principale e la causa, cassata in parte qua la sentenza impugnata, va rinviata per un nuovo giudizio al giudice a quo che provvederà anche alla liquidazione delle spese in ordine al ricorso principale.

6. Doppio contributo ove dovuto a carico del ricorrente principale.

PQM

Respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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