Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19576 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12676/2016 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO FASANO per procura speciale apposta a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R., G.T., rappresentati e difesi dall’Avvocato COSIMO CALSOLARO per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e IGECO HOLDING S.P.A. e C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 231/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata l’8/3/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Lecce, con sentenza del 9/11/2011, ha accolto la domanda che L.R. e G.T. hanno proposto nei confronti di S.S., C.N.M. e la s.p.a. Igeco Holding, quali comproprietari del terreno sul quale sorge l’immobile oggetto di lite, ed ha dichiarato che gli attori avevano acquistato, per usucapione, un appartamento nel Comune di *****.

Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che gli attori avevano provato di aver utilizzato l’immobile per cui è causa per oltre vent’anni (e, precisamente, dal mese di agosto del 1985) uti domini, mentre lo S., l’unico convenuto che si era costituito ed aveva chiesto il rigetto della domanda proposta dagli attori e la loro condanna al rilascio dell’immobile, non aveva provato che la disponibilità del bene era stata dagli stessi conseguita mediante un titolo che conferiva un diritto di carattere solo personale.

S.S. ha proposto appello avverso la sentenza.

L.R. e G.T. hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante ha lamentato che il tribunale non aveva considerato che la parte che, avendo stipulato un contratto preliminare ad effetti anticipati, riceva la consegna dell’immobile oggetto del contratto, ne ha la disponibilità materiale quale comodatario ed e’, quindi, un detentore qualificato e non un possessore, fino all’eventuale interversione nel possesso che, nel caso in esame, non è mai intervenuta: e l’ha ritenuto infondato.

La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che, come accertato dal tribunale, gli attori avevano dimostrato con documenti e testimoni di aver utilizzato uti domini l’immobile per oltre vent’anni, e che l’appellante si era limitato a sostenere che gli attori avevano la disponibilità del bene non quali possessori ma quali detentori nomine alieno, ha rilevato come il preliminare di vendita stipulato tra gli originari attori e il convenuto non prevedeva la consegna dell’immobile prima della stipula del contratto definitivo. Ne’, ha aggiunto la corte, è stato dedotto qualche elemento di valutazione che possa far ritenere che la disponibilità dell’appartamento è stata conseguita dagli attori mediante un titolo che conferiva agli stessi un diritto di carattere soltanto personale.

S.S., con ricorso notificato il 3/5/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata a mezzo pec il 10/3/2016.

L.R. e G.T. hanno resistito con controricorso notificato in data 13/6/2016.

C.N.M. e la s.p.a. Igeco Holding sono rimasti intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. In via preliminare, la Corte ritiene che il ricorso, seppur non corredato della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, sia nondimeno procedibile.

1.2. Il ricorrente, in effetti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 8/3/2016, gli è stata notificata a mezzo pec il 10/3/2016 (come, del resto, i controricorrenti hanno confermato), si è limitato a depositare la copia autentica della sentenza di appello con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione dei controricorrenti. Ed è noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017).

1.3. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non comporta, tuttavia, l’improcedibilità del ricorso per cassazione nel caso, come quello in esame, in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, in effetti, la sentenza impugnata è stata depositata l’8/3/2016 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato trasmesso per la notifica il 3/5/2016: entro e non oltre, quindi, il termine di sessanta giorni.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 115 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di usucapione proposta dagli attori sul rilievo che, non avendo il preliminare previsto la consegna anticipata dell’immobile, la disponibilità dell’immobile da parte degli stessi non era stata conseguita mediante un titolo con effetti meramente personali.

2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato come il dato secondo il quale il bene era stato consegnato agli attori in forza del compromesso era stato ammesso e dedotto proprio dagli stessi, i quali, nell’atto di citazione, avevano espressamente affermato che, proprio in virtù di quel contratto preliminare, avevano versato allo S. un ulteriore acconto sul prezzo nell’agosto del 1985 in occasione della consegna all’appartamento. Non rileva, dunque, che il contratto preliminare non aveva espressamente previsto la consegna anticipata la quale, di fatto, era pur sempre scaturita da quel titolo che, avendo effetti obbligatori e non reali, attribuisce all’accipiens solo l’animus detinendi, inidoneo ai fini dell’usucapione.

2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di usucapione proposta dagli attori senza considerare che la disponibilità materiale dell’immobile da parte del promissario acquirente dev’essere qualificata come detenzione qualificata e non come possesso idoneo all’usucapione. L’immissione nel possesso all’atto del preliminare di vendita dell’immobile non può, pertanto, costituire di per sé titolo idoneo per l’usucapione del bene.

2.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui fa corte d’appello ha accolto la domanda di usucapione proposta dagli attori senza, tuttavia, considerare i fatti che lo stesso aveva dedotto sin dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, e cioè: – di aver provveduto al pagamento delle imposte relative all’immobile in questione nonché dei consumi di energia elettrica; – di aver sollecitato i coniugi L. a non apportare modifiche all’immobile; – di aver ricevuto dagli stessi la richiesta di permesso per eseguire gli interventi; – di aver più volte sollecitato la loro attenzione sull’opportunità e la convenienza a rilasciare l’immobile in quanto consapevoli del fatto che l’immobile era stato realizzato su un suolo della Bacino Village e poteva, quindi, essere oggetto di contenzioso con l’intestataria del suolo.

2.5. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, gli attori solo in grado d’appello hanno dedotto che l’utilizzazione dell’immobile era iniziata contro il volere dello S., come pure le modifiche apportate al bene, allegando dati di fatto in contrasto con la versione che gli stessi avevano prospettato nell’atto introduttivo del giudizio, e cioè di aver ricevuto la consegna del bene nel mese di agosto del 1985 all’atto del versamento di un ulteriore acconto, e, quindi, per effetto di un accordo incompatibile con la volontà oppositiva.

2.6. La corte, peraltro, ha concluso il ricorrente, ha omesso di considerare l’insufficienza degli atti posti in essere dagli attori aì fini dell’interversione della detenzione in possesso, non essendo sufficiente la mera prova dell’uso che il detentore faccia della cosa, occorrendo piuttosto il compimento di idonee attività materiale di specifica opposizione al proprietario-possessore.

2.7. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1165 e 2644 c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che tra le cause di interruzione dell’usucapione vi è anche il riconoscimento dell’altrui diritto, rilevabile d’ufficio anche se non dedotto formalmente come eccezione, come il pagamento delle imposte e delle bollette di energia elettrica da parte dello S. nonché il fatto che lo stesso li invitata a non apportare modifiche all’immobile.

3.1. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri.

3.2. Nel contratto preliminare di vendita, in effetti, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. La relazione con la cosa da parte del promissario acquirente, pertanto, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c. (Cass. SU n. 7930 del 2008; Cass. n. 9896 del 2010; Cass. n. 1296 del 2010; Cass. n. 5211 del 2016; Cass. n. 4863 del 2010).

8 3.3. Nel caso di specie, la corte d’appello ha accertato, in fatto, che il contratto preliminare di vendita stipulato tra gli originari attori e il convenuto non prevedeva la consegna dell’immobile prima della stipula del contratto definitivo ed ha, in tal modo, inequivocamente escluso che il possesso dell’immobile fosse stato conseguito dagli stessi in forza del predetto contratto.

3.4. Così facendo, però, la corte d’appello ha del tutto trascurato di esaminare il fatto (che, se vero, sarebbe decisivo) che il collegamento causale tra la consegna in loro favore dell’immobile ed il contratto preliminare era stato dagli stessi attori inequivocamente ammesso, come emerge dalla riproduzione in ricorso della relativa deduzione, nell’atto di citazione che ha introdotto il giudizio, e, come tale, acquisito al relativo materiale probatorio.

3.5. In effetti, nella promessa di vendita, quando viene convenuta (con specifica pattuizione contenuta nel contratto preliminare ovvero con accordo successivo ad esso collegato: cfr. Cass. n. 4863 del 2010, in motiv.) la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, la disponibilità così conseguita dal promissario acquirente è fondata sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, per cui, fatta salva la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c., la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem (Cass. SU n. 7930 del 2008; Cass. n. 5211 del 2016; con riguardo al contratto ad effetti obbligatori, Cass. n. 24637 del 2016; con riferimento al comodato, Cass. n. 21690 del 2014, per la quale, in particolare, la presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all’art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l’attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario, con la conseguenza che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile ad usucapionem in opposizione al proprietario concedente).

4. Il primo motivo dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Lecce, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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