LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12226/2016 proposto da:
M.I., rappresentata e difesa dagli Avvocati PAOLO GIUSEPPE PILIA, FRANCO PILIA, e MARCO PILIA, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in ROMA, P.zza CAVOUR;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 776/2015 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 5/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 4.6.2010, M.I. e M.G. esponevano di essere proprietari e di possedere, da oltre 20 anni, un terreno, sito in agro di *****, in catasto al foglio *****, mappale ***** e una strada sterrata che conduceva allo stesso dalla via pubblica, S.P. *****. Il possesso era stato esercitato mediante la recinzione del fondo o la sua destinazione a pascolo per il bestiame ovino di loro proprietà. Convenivano in giudizio L.A. e I.S., i quali avevano apposto un cancello sulla strada di accesso e ricoverato nel terreno dei cavalli, privandoli del possesso del terreno. Pertanto, chiedevano di essere reintegrati nel possesso del medesimo.
Si costituiva in giudizio L.A., il quale sosteneva di essere proprietario del fondo per averlo acquistato, con atto pubblico del 18.11.2009, da S.R.. In passato il fondo era stato oggetto di un contratto d’affitto tra lo S. e M.P., padre degli attori e di Ma.Gi., il quale era succeduto al genitore nel contratto d’affitto. Ma.Gi. si era impegnato al rilascio del fondo entro una certa data ma, non avendo ottemperato all’impegno assunto, lo S. lo aveva convenuto in giudizio davanti alla Sezione Specializzata per le controversie agrarie del Tribunale di Cagliari, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto e condannato il M. al rilascio del fondo. La sentenza, confermata dalla Corte d’Appello e passata in giudicato, era stata eseguita e il L. era stato immesso nel possesso del bene.
I.S. restava contumace.
Con decreto del 10.10.2010, il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda cautelare, sul presupposto che l’assunto difensivo del resistente fosse stato provato documentalmente.
Il reclamo proposto avverso detto provvedimento era respinto dal Collegio con ordinanza 28.2.2012.
Con sentenza n. 2793/2013, il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda. In particolare, il Giudice rilevava che dalla documentazione in atti risultava che il terreno fosse stato detenuto dal fratello degli attori, Ma.Gi. (e prima di lui dal padre P.), in virtù di un contratto di affitto stipulato con l’originario proprietario, S.R., e rilasciato nel 1999.
Avverso la sentenza proponevano appello M.I. e G., ai quali si opponeva L.A., mentre I.S. restava contumace.
Con sentenza n. 776/2015, depositata in data 5.12.2015, la Corte d’Appello di Cagliari rigettava l’appello condannando gli appellanti alle spese processuali del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M.I. in base a tre motivi, illustrati da memoria. L’intimato L.A. non ha resistito nel giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1168 c.c. e segg., artt. 703 c.p.c. e segg., artt. 1141 c.c. e segg., norme sostanziali e processuali regolatrici dell’azione di reintegra e della tutela possessoria, disposizioni in materia di possesso e di “difesa possessoria” ex artt. 1140 e 1141 c.c. e segg., norme in materia di prova per interrogatorio formale e per testimoni e valutazione degli atti di causa ex artt. 115,116,117,118 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la Corte ha erroneamente rigettato l’azione di reintegra ex art. 1168 c.c., ritenendo che i ricorrenti non avrebbero dimostrato un possesso ventennale del terreno per cui è causa, semmai rilevante in sede petitoria, non già possessoria”. La sentenza impugnata sarebbe errata nella qualificazione data alla azione proposta dalla ricorrente, che avrebbe dovuto essere configurata come azione di reintegra ex art. 1168 c.c., di cui la Corte d’Appello avrebbe disatteso le norme regolatrici sia sostanziali che processuali.
1.1. – Il motivo non è fondato.
1.2. – Il recente orientamento della seconda sezione civile di questa Corte che (superando i difformi precedenti rappresentati dalle sentenze Cass. n. 7500 del 2006 e Cass. n. 15446 del 20071 – ha chiarito che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (così Cass. n. 17376 del 2018; conf. Cass. n. 18215 del 2013).
Tale orientamento va condiviso, con la precisazione che l’accertamento del corpus possessionis è accertamento di fatto, che il giudice di merito deve operare caso per caso/esaminando l’intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene; cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l’attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario (Cass. n. 6123 del 2020).
1.3. – Correttamente, quindi, la Corte territoriale, ha preso in considerazione i poteri di controllo ed ingerenza concretamente esercitati dal proprietario e, sulla base di tale considerazione, è pervenuta al giudizio di fatto – come detto, non censurabile in cassazione se non sotto il profilo, non dedotto nel motivo di ricorso in esame, dell’omesso esame di fatto decisivo – che nella specie la attività svolta sul fondo non manifestava, in capo a chi la esercitava, un potere di fatto corrispondete all’esercizio del diritto dominicale. In particolare, il Giudice di merito evidenziava come il fatto che il terreno fosse nella disponibilità esclusiva di Ma.Gi. (estraneo al giudizio) trovava riscontro nel verbale di immissione in possesso da parte dell’Ufficiale Giudiziario, il quale dava atto che nel terreno erano custoditi oltre 200 capi ovini di proprietà di Ma.Gi., senza che risultasse anche bestiame di proprietà dei fratelli di questi.
Pertanto, non rispondeva al vero che il Tribunale avesse confuso i presupposti dell’azione possessoria con quelli della petitoria: il possesso ventennale, dedotto dagli appellanti M., era stato richiamato dal Giudice di primo grado solo poiché in contrasto con il fatto, documentalmente provato, che il fondo fosse detenuto dal fratello Gi. e che, quindi, i fatti posti a fondamento della domanda fossero incompatibili come i documenti in atti, compreso il contratto di compravendita stipulato tra il L. e lo S., in cui si era dato atto che il terreno fosse abusivamente occupato da Ma.Gi. (sentenza impugnata, pag. 7).
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1168 e c.c. e segg., artt. 703 c.p.c. e segg., artt. 1141 c.c. e segg., norme sostanziali e processuali regolatrici dell’azione di reintegra della tutela possessoria, disposizioni in materia di possesso e di “difesa possessoria” ex artt. 1140 e 1141 c.c. e segg., norme in materia di prova per interrogatorio formale e per testimoni e valutazione degli atti di causa ex artt. 115,116,117,118 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la Corte ha erroneamente rigettato l’ammissione delle prove costituende per interrogatorio formale e per testimoni dedotte dai ricorrenti volte a dimostrare la situazione di fatto del terreno per cui è causa al momento dello spoglio, certamente rilevante nel ricorso possessorio per reintegra”. Osserva la ricorrente che la Corte di merito, senza valida motivazione, non ammetteva l’interrogatorio formale e le prove testimoniali, volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti stabiliti per legge per ottenere la reintegra nel possesso, né valutava il contenuto della mole dei documenti prodotti.
2.1. – Il motivo è infondato.
2.2. – Quanto al rigetto delle istanze probatorie avanzate dalla ricorrente, si rileva che la Corte distrettuale (quanto alle richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale) riteneva di non ammetterle in quanto dai documenti già risultava che il terreno in questione fosse detenuto a titolo di affitto prima da M.P. e in seguito dal figlio Gi..
Come detto, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016). Ne consegue che un tale accertamento sia censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).
2.3. – Altrettanto corretta la decisione di non esaminare i rilievi fotografici, le planimetrie e i documenti prodotti dalla ricorrente per dare la dimostrazione dei presupposti della richiesta tutela possessoria. La Corte di merito rilevava la confusione delle 400 produzioni documentali, che non avrebbe permesso di ricercare i documenti riferiti al terreno in oggetto.
Questa Corte ribadisce il principio secondo cui “La parte che si duole dell’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l’onere di indicare con esattezza al giudice d’appello a quale numero dell’indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell’indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d’appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto (Cass. n. 11617 del 2011).
3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 96 c.p.c., artt. 1168 c.c. e segg., artt. 703 c.c. e segg., art. 1141 c.c. e segg., norme sostanziali e processuali regolatrici dell’azione di reintegra e della tutela possessoria, disposizioni in materia di possesso e di “difesa possessoria” ex artt. 1140 e 1141 c.c. e segg., norme in materia di prova per interrogatorio formale e per testimoni e valutazione degli atti di causa ex artt. 115,116,117,118 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la Corte ha erroneamente ritenuto la soccombenza dei ricorrenti, omettendo di emendare la condanna per lite temeraria”.
3.1. – Il motivo è inammissibile.
3.2. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).
Quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 4, il vulnus deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.
Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie) per mezzo della sola (eterogenea e rapsodica) indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).
4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, data la partecipazione al giudizio della sola ricorrente. Va emessa la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021
Codice Civile > Articolo 1140 - Possesso | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1141 - Mutamento della detenzione in possesso | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1168 - Azione di reintegrazione | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 96 - Responsabilita' aggravata | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile