Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19581 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7028/2016 R.G. proposto da:

R.F., c.f. *****, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Mauro Dellago, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Adriana, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Francesco Angelini.

– ricorrente –

contro

P.A., c.f. *****, PE.GA., (in I.), c.f.

*****, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Gregorio Critelli, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Cesare Pellegrini, ed all’avvocato professor Lorenzo Pellegrini, li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso.

– controricorrenti –

e COMUNIONE de “LE GIRANDOLE SUD” – c.f./p.i.v.a. *****, T.G., c.f. *****, C.S., c.f. *****, G.G., c.f. *****, V.M., c.f. *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 556/2015 della Corte d’Appello di Trieste;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 marzo 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

preso atto che R.F. ha depositato in data 8.3.2021 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso iscritto al n. 7028-2016 R.G.;

dato atto che l’atto di rinuncia è stato ritualmente vistato dall’avvocato Lorenzo Pellegrini, difensore dei controricorrenti, abilitato a rinunciare agli atti;

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R.;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da R.F. ed iscritto al n. 7028-2016 R.G.;

dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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