LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28054/2017 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERCIOVANNI ALLEVA;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 22/09/2017 F.G.N. 316/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 22.9.2017 la Corte di appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato, in data 22.9.2014, da Banca nazionale del lavoro s.p.a. a C.A. per aver consentito – in qualità di impiegata (quadro direttivo) direttrice di filiale – numerose operazioni irregolari in posizione di conflitto di interessila banca Euromobiliare Capasso senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio.
2. La Corte territoriale, ritenuti provati tutti gli addebiti contestati (per i quali ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente), ha rilevato che le condotte erano connotate da intenzionalità finalisticamente orientata a mettere all’incasso polizze assicurative della cliente Ce. procurando (mediante la modifica del beneficiario) un ingiusto profitto alla madre della C., come poteva desumersi dalla impressionante catena di irregolarità successive enunciate in ordine cronologico nella lettera di contestazione, così integrando non solo la violazione del codice etico (diffuso in rete e ben conosciuto dalla funzionaria) ma altresì del più elementare dovere di diligenza e degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175,1376 e 2105 c.c., (considerato, in particolare il ruolo svolto dalla dipendente e il grado di fiducia richiesta), con conseguenti “gravissimi effetti dannosi per la datrice di lavoro in termini sia morali (gravissimo danno di immagine) e patrimoniali, esponendo la banca alle azioni risarcitorie degli eredi della Ce.”.
3. Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso affidato a due motivi. La banca ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO IN FATTO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,L. n. 604 del 1966, art. 6, e L. n. 183 del 2010, art. 30, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che il codice etico della banca prevede solamente precetti senza alcuna correlazione con delle sanzioni. Tale corrispondenza è postulata dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, e confermata dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, e L. n. 183 del 2010, art. 30, che rinviano ai contratti collettivi quali parametri cui il giudice deve relazionarsi per confermare o annullare la sanzione disciplinare.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dovendo ritenere violata la previsione della pubblicazione del codice disciplinare sia in quanto non corredato dalle sanzioni disciplinari sia perché diffuso tra i dipendenti in via informatica (e mai affisso).
3. I motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili mancando ogni riferimento alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione…” (Cass. 3.8.2007 n. 17125 e negli stessi termini Cass. 25.9.2009 n. 20652).
3.1. Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha affermato che la ragione del licenziamento è da rinvenire nella violazione di prescrizioni specifiche, di natura tecnico-operativa, descritte nel codice etico, bensì ha ritenuto che la dipendente si era resa inadempiente ai generali obblighi di diligenza, correttezza, buona fede previsti dal codice civile, anche in considerazione del ruolo professionale rivestito e del conseguente, più intenso, vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
3.2. Le censure non colgono, dunque, la ratio decidendi perché la ricorrente insiste sulla mancata correlazione tra infrazioni e sanzioni disciplinari nell’ambito del codice disciplinare della banca ma nulla deduce sul consolidato orientamento giurisprudenziale, (da questo Collegio condiviso) posto a fondamento della pronuncia impugnata in base al quale nelle ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico (ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito) la predeterminazione dell’illecito e l’affissione del codice disciplinare – seno superflue (Cass. n. 17763 del 2004, Cass. n. 1926 del 2011, Cass. n. 13414 del 2013, Cass. n. 7105 del 2014).
4. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ex art. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo;
5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021
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