Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19590 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2484/2020 proposto da:

M.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 14535/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 03/12/2019 R.G.N. 3884/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 3 dicembre 2019, il Tribunale di Ancona rigettava per manifesta infondatezza il ricorso di M.R., cittadina marocchina, avverso il decreto della Commissione Territoriale della stessa città, di analoga reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. preliminarmente esaminata la situazione generale del Marocco, che riteneva, sulla base delle fonti informative internazionali consultate e specificamente indicate, non presentare emergenze peculiari al di là di quella terroristica generale (comune agli altri Paesi, Europa inclusa), risultando il territorio sotto il controllo delle forze di sicurezza e registrando importanti progressi sul piano delle riforme governative, con un impegno particolare in ordine alla garanzia della libertà religiosa, esso escludeva, in difetto di “elementi attendibili della situazione individuale e delle circostanze personali”, la ricorrenza dei presupposti di concessione delle misure di protezione maggiore;

3. il Tribunale negava pure la condizione di elevata vulnerabilità della richiedente, in assenza di motivi umanitari individualizzanti, ai fini della protezione umanitaria, rilevando infine il considerevole periodo di tempo atteso per la presentazione della richiesta di protezione dal suo arrivo in Italia, giustificato peraltro da ragioni prettamente economiche ed essendo risalente nel tempo e del tutto superata la vicenda della violenza sessuale subita in patria, come ammesso dalla medesima, anche sotto il profilo di vulnerabilità psicologica, nel corso dell’audizione;

4. con atto notificato il 2 gennaio 2020, la straniera ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, ratificata dalla L. n. 722 del 1954 e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8,14, per erroneo rigetto della domanda di protezione internazionale richiesta, basata sul racconto di elementi (fuga dal Marocco, in cui rimasta sola nella casa familiare in campagna, dopo il trasferimento del padre in Italia ed il successivo ricongiungimento della madre e dei fratelli, per essere stata vittima di violenze sessuali e quindi additata dalla voce popolare come “donna facile”; alla fine risoltasi, nell’impossibilità di ottenere protezione dalla pubblica autorità per la condizione della donna nel Paese di provenienza e per evitare ulteriori atti di violenza nei propri confronti essendo indifesa, al ricongiungimento in Italia con i propri familiari, cui prestava attività di cura, essendo i genitori malati) assolutamente diversi da quelli erroneamente ravvisati a giustificazione dell’espatrio (di natura prettamente economica), acriticamente e superficialmente recepiti dal Tribunale dalla valutazione della Commissione territoriale: con una valutazione di credibilità del racconto “caratterizzata da un elevatissimo grado di soggettività”, senza alcun approfondimento ulteriore, neppure in ordine all’effettiva possibilità di ottenere tutela dalle autorità del proprio Paese (primo motivo);

2. esso è fondato;

2.1. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non soltanto di alcuni isolati e secondari o addirittura insussistenti, senza che sia trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908), dovendo il giudice pervenire ad essa, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione in base ai criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

2.2. il Tribunale ha omesso la descrizione del fatto, così come raccontato della richiedente, negando apoditticamente la sussistenza di atti persecutori causalmente orientati (al quint’ultimo capoverso di pg. 2 del decreto), minimizzando “la vicenda della violenza sessuale subita in patria… risalente nel tempo e… del tutto superata, come ammesso dalla stessa anche sotto il profilo di vulnerabilità psicologica nel corso dell’audizione” (così al primo capoverso di pg. 3 del decreto), senza il minimo supporto argomentativo né alcun accertamento istruttorio specifico: così operando una valutazione di credibilità della richiedente lacunosa e parziale, e pertanto inadeguata;

2.3. è noto che gli atti di violenza sessuale denunciati, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siano riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di un danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto citato, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass. 17 maggio 2017, n. 12333, in specifico riferimento a violenza domestica del marito nei confronti della moglie); e ciò quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, suscettibili di integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria detta, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. 21 ottobre 2020, n. 230179; Cass. 21 ottobre 2020, n. 23017);

2.4. nel caso di specie, al di là della verifica della situazione del Marocco sotto il profilo generale di una condizione di violenza indiscriminata (con relativa indicazione delle fonti consultate: al p.to 2 da pg. 1 al terzo capoverso di pg. 2 del decreto), è mancato un puntuale accertamento in ordine alla garanzia di protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze subite dalla richiedente, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, con indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, non essendo onere dell’istante provare tali circostanze (Cass. 9 luglio 2020, n. 14668);

3. la ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per erronea esclusione di una condizione di vulnerabilità della richiedente, anche valorizzandone l’integrazione in Italia, parlando bene la lingua, avendo stabilito la propria residenza ivi, dove regolarmente soggiornanti i suoi genitori, fratelli e sorelle (secondo motivo);

4. esso è assorbito;

5. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa il decreto, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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