LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2511/2020 proposto da:
B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SOTTILE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DI FORLI’-CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 6044/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 09/12/2019 R.G.N. 5986/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
1. B.M. – cittadino del Gambia nato nel 1999, di religione musulmana, fuggito dal suo paese per il timore di essere arrestato in seguito ad una falsa accusa di stupro e giunto in Italia nel 2017 dopo essere transitato per il Senegal, il Mali, il Burkina Fasu, il Niger e la Libia – chiese al Tribunale di Bologna il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine di quella umanitaria tutele negategli dalla Commissione territoriale che aveva rigettato la sua domanda.
2. Il Tribunale, in esito all’audizione del ricorrente ed all’esame della documentazione allegata al ricorso, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente, valutate anche alla luce dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, non fossero attendibili e si presentassero come intrinsecamente contraddittorie e prive di oggettivi riscontri sebbene lo stesso ricorrente avesse dichiarato di intrattenere rapporti con la famiglia di origine. Per l’effetto ha ritenuto insussistenti i presupposti per attivare i poteri di cooperazione. Ha escluso l’esistenza di un pericolo connesso al rimpatrio verificando altresì, sulla base di report accreditati e recenti, l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità effettiva o di sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani. Ha infine ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ponendo a raffronto la situazione di integrazione in Italia e quella di sicurezza del paese di provenienza.
3. B.M. propone ricorso per la cassazione del decreto che affida a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il primo motivo – con il quale è denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5 e 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e artt. 8, 27, 2 e 3 della CEDU oltre che il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l’omesso esame di fatti decisivi per avere il Tribunale basato la sua decisione su una valutazione giudizio errata della storia narrata dal ricorrente, ritenendola generica nonostante lo sforzo di collaborazione effettuato, senza svolgere alcun approfondimento e senza tener conto del tempo trascorso dai fatti e dei traumi subiti dal richiedente – è inammissibile poiché, pur prospettato come violazione di legge, pretende una diversa ricostruzione dei fatti e trascura di considerare che il Tribunale ha esattamente applicato le disposizioni che procedimentalizzano la valutazione di plausibilità ed attendibilità del racconto imponendo se del caso approfondimenti officiosi dei fatti. Nel caso in esame il giudice vi ha proceduto esaminando le allegazioni, tenendo conto delle difficoltà probatorie ed evidenziando tuttavia specifiche contraddizioni ed incongruenze nel racconto del ricorrente valutandolo nello specifico contesto del paese di provenienza. Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 13/10/2017 n. 24155).
Del pari è inammissibile la censura nella parte in cui è formulata con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché, ancora una volta, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti opposta a quella effettuata dal giudice del decreto ma non si confronta col nuovo testo dell’art. 360, n. 5 cit., che impone che sia denunciato un omesso esame difatti decisivi e non anche una diversa ricostruzione dei fatti esaminati.
4.2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e l’omessa/errata valutazione di fatti decisivi deducendosi che il Tribunale non avrebbe approfondito e valutato lo specifico, reale, contesto socio politico del Gambia, paese di provenienza del richiedente. Contrariamente a quanto dedotto la decisione impugnata richiama fonti specifiche ed aggiornate (report del 2018 v. pag. 9 del provvedimento) più recenti di quelle di cui si lamenta un omesso esame ma di cui non si chiarisce la decisività. La censura si risolve allora in una richiesta inammissibile di diversa valutazione dei fatti preclusa a questa Corte. Il dovere di cooperazione istruttoria pone a carico dell’autorità decidente un incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine e tali fonti, conformi al dettato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nella specie sono state consultate ed è rimessa alla valutazione del giudice di merito la scelta di fare ricorso ad informazioni tratte da fonti diverse tenuto conto del fatto che quelle indicate nella citata norma assicurano sia l’uniformità del criterio valutativo delle domande di protezione internazionale che l’affidabilità delle informazioni in relazione alla autorevolezza della provenienza della fonte dalla quale sono tratte (cfr. Cass. 15/12/2020 n. 28641).
4.3. Anche l’ultimo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e l’errato e omesso esame di fatti decisivi con riguardo alla comparazione tra la situazione esistente in Gambia, con specifico riferimento alla situazione propria del richiedente, ed il grado di integrazione da lui raggiunto in Italia, non adeguatamente valutati dal Tribunale – non può trovare accoglimento. Ancora una volta viene nella sostanza prospettata una diversa valutazione di fatti tutti presi in esame dal Tribunale che, ritenuto inattendibile il racconto del richiedente, ha poi verificato in concreto da un canto che questi aveva conservato legami stabili con la famiglia di origine che era rimasta in Gambia e che alla luce della documentazione prodotta non era emerso uno stabile radicamento in Italia. Si tratta di ricostruzione che si pone in linea con i principi affermati da questa Corte che in più occasioni ha ribadito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve tuttavia fondarsi su una valutazione comparativa della situazione specifica del richiedente medesimo con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale. Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto considerando isolatamente e astrattamente il livello di integrazione in Italia, ove non risultino infine allegati concreti profili di vulnerabilità personale in correlazione con la situazione originaria (cfr. Cass. 03/12/2020 n. 27734 ed ivi le richiamate nn. 9304 del 2019, 5358 del 2019 e 17072 del 2018). La circostanza che il rendersi irreperibile nel proprio Paese (il Gambia) chiedendo asilo politico in un altro sarebbe considerato un reato non risulta essere stata prima allegata e dunque non v’era ragione per il Tribunale di verificarne l’effettività e di disporre accertamenti in tal senso. Per quanto riguarda infine il transito attraverso la Libia del richiedente va evidenziato che se in tema di protezione umanitaria, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e “ove occorra” nel Paese in cui è transitato, tuttavia ai fini della rilevanza di tale transito è necessario che sia allegato che l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Cass. 03/07/2020 n. 13758). Si è precisato infatti che non è sufficiente il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma è necessario che tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (cfr. Cass. 16/12/2020 n. 28781) Ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la tardiva costituzione dell’amministrazione mentre ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021