Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19599 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30035-2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato SIMONA NAPOLITANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato WANNA DEL BUONO;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. cronol. 705/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato l’01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che è proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania, la quale ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato l’assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli maggiorenni del ricorrente in Euro 1.100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;

– che si difendono con controricorso gli intimati;

– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.

RITENUTO

– che i motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 316-bis c.c., perché entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in relazione alle loro capacità, onde il ricorrente aveva avuto diritto a chiedere la chiamata in causa dell’altro genitore e comunque ad eccepire la non integrità del contraddittorio;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 337-septies c.c., perché la corte territoriale non si è neppure chiesta se la invalidità dei ragazzi (da lui peraltro ignorata) sia tale da giustificare una pensione o una facilitazione nel mondo del lavoro; egli aveva dimostrato di avere invitato i ragazzi a trasmettergli i propri curricula al fine di aiutarli nella ricerca di un lavoro, ma senza esito, mentre i figli non si sono mai attivati per tale fine; non è allora legittimo un obbligo del genitore sine die, né la questione è risolta dall’affermazione, ad opera della corte del merito, del permanere dell’obbligo “quanto meno nell’immediato”;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 316-bis c.c., perché, pur dovendo entrambi i genitori contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle loro capacità, la moglie non ha mai depositato la dichiarazione dei redditi e non si conosce la situazione reddituale, mentre essa aveva un’attività commerciale;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., perché, pur avendo la corte territoriale riformato il decreto impugnato, lo ha condannato a pagare i quattro quinti delle spese del grado;

– che il Collegio, in relazione alle questioni trattate, ritiene opportuna la rimessione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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