Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19600 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7521-2019 proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO PAONE;

– ricorrente –

contro

THEMA BOWLING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO MASSIGNANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1595/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

La Corte.

OSSERVA 1. – Con sentenza pubblicata il 6 settembre 2018 la Corte di appello di L’Aquila dichiarava l’inammissibilità del gravame avanti ad essa proposto in ragione della nullità della procura ad litem: accertava, infatti, che il nome del legale rappresentante della società appellante, ***** s.r.l., non era leggibile e che detta indicazione non era contenuta all’interno della procura, e nemmeno nel corpo dell’atto di citazione.

2. – Il ricorso per cassazione di ***** avverso detta sentenza si fonda su due motivi; resiste con controricorso l’appellata risultata vittoriosa in sede di gravame, Thema Bowling s.r.l.

3. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 156 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che in più punti, nell’atto di appello, sarebbe stato menzionato, col suo nominativo, il legale rappresentante della società ***** e che, inoltre, la Corte di merito avrebbe totalmente disatteso l’esame della documentazione prodotta in giudizio. Inoltre, a suo avviso, la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura integrerebbe “un’attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza dell’effettività del mandato, quanto dell’autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente”.

Col secondo mezzo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 156,182 e 183 c.p.c.. Deduce la ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di applicare l’art. 182 c.p.c., comma 2 e osserva che detta disposizione, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applicherebbe anche al giudizio di appello.

4. – Reputa il Collegio che, con specifico riguardo al secondo motivo, non si ravvisi quella evidenza decisoria che consente la definizione del ricorso presso la sezione filtro: onde la causa va rimessa alla prima sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione prima.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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