Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19608 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28794/19 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato a Milano, V., Lamarmora n. 42, presso l’avvocato Stefania Santilli, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 15.6.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. N.A., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che, essendo venuto a diverbio con un pubblico funzionario il quale rivendicava la proprietà di un terreno, era stato da quello minacciato di morte e di essere incarcerato a vita.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento N.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con Decreto 15 giugno 2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso, sia perché il racconto del richiedente non era credibile, sia perché nei fatti narrati dallo stesso ricorrente non era ravvisabile alcuna persecuzione;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa, perché il ricorrente non era esposto al rischio di tortura, né al rischio di condanna a morte;

c) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perché nella zona di provenienza del ricorrente non era in atto alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

d) la protezione umanitaria, infine, non potesse essere concessa perché il ricorrente né si trovava in una condizione di vulnerabilità, né aveva conseguito nel nostro paese alcuna integrazione sociale.

3. Il suddetto decreto è stato impugnato per cassazione da N.A. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale si è attenuto alle indicazioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il ricorrente. La censura di violazione dell’art. 3 D.Lgs. cit., è quindi infondata; nella parte restante – e cioè il merito del giudizio di genericità e contraddittorietà del racconto fatto dal ricorrente – il motivo è inammissibile perché censura un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361-01).

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente in fatto una “persecuzione” idonea a giustificare la domanda di protezione internazionale.

Il motivo resta assorbito dal rigetto del precedente.

3. Col terzo motivo di ricorso è impugnata la sentenza di merito nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre diverse censure:

a) il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che, nella regione di provenienza del ricorrente, la sottrazione violenta di terre ai legittimi proprietari è un fenomeno diffuso;

b) il tribunale non ha esaminato alcuni documenti prodotti dal ricorrente;

c) il Tribunale non ha acquisito informazioni precise sul sistema giudiziario e sanzionatorio senegalese.

Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo.

In ogni caso le censure (a) e (c) sono infondate, avendo il Tribunale accertato che il sistema giudiziario senegalese non presente criticità di rilievo; la censura (b) è inammissibile per difetto di autosufficienza.

4. Col quarto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Deduce che il Tribunale non ha esaminato fonti di informazione (c.d. COI) aggiornate sula situazione del Senegal, e quelle esaminate comunque non erano pertinenti rispetto alla regione abitata dal ricorrente.

4.1. Il motivo e’:

-) inammissibile per difettosa esposizione dell’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dal momento che il ricorrente non indica a quali diverse conclusioni il Tribunale sarebbe pervenuto, se avesse esaminato altre e diverse COI (che il ricorrente non indica):

-) in ogni caso infondato, in quanto il Tribunale, decidendo nel 2019, ha utilizzato fonti informative del 2018.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, a causa della indefensio della Amministrazione.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del Decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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