Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1961 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33202-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA BARATTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO BRAVI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CON UNICO SOCIO;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 73390/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. il giudice delegato al fallimento di ***** s.r.l. ammetteva al passivo della procedura il credito professionale vantato dal Dott. C.M., il quale aveva curato la redazione dell’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano concordatario L. fall. ex art. 161, comma 3, ma negava il riconoscimento della prededuzione richiesta, in mancanza di utilità della prestazione sotto il profilo dell’adeguatezza funzionale agli interessi della massa, stante l’inammissibilità della domanda di concordato, e non essendosi la procedura rivelata utile per il ceto creditorio, dato che nessuna liquidità aggiuntiva era scaturita a seguito degli effetti protettivi del concordato;

2. il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione proposta dal C., condivideva la decisione del giudice delegato di non riconoscere la prededuzione domandata, ritenendo che la stessa potesse essere attribuita soltanto in presenza un nesso di funzionalità fra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura e, nel contempo, ove il pagamento del credito rispondesse alle finalità del concordato, per i benefici arrecati in termini di incremento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità;

il riconoscimento della prededuzione andava perciò inteso come subordinato al provvedimento di ammissione del concordato, in applicazione dei criteri di adeguatezza funzionale e utilità dell’attività, sicchè la prestazione del professionista doveva aver determinato quanto meno l’apertura della procedura alternativa alla soluzione della crisi e aver arrecato un vantaggio alla massa dei creditori conservando o salvaguardando l’attivo;

3. per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione ha proposto ricorso C.M. prospettando un unico motivo di doglianza; l’intimato fallimento di ***** s.r.l. non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 111, in quanto tale norma non prevede che l’ammissione del credito in prededuzione consegua alla verifica, caso per caso, di una concreta utilità dell’attività professionale svolta per l’impresa che accede al concordato e il ceto creditorio;

peraltro, il collegio dell’opposizione, oltre a introdurre arbitrariamente un criterio valutativo non contemplato dalla legge, non avrebbe tenuto conto dei vantaggi che la presentazione della proposta concordataria aveva automaticamente prodotto per i creditori ed avrebbe fatto ricorso alla L. n. 155 del 2017, art. 2, comma 1, lett. 1), per rinvenire un criterio interpretativo da utilizzare nell’esegesi della L. fall., art. 111, malgrado la norma valga ai fini dell’individuazione della portata precettiva delle disposizioni da emanarsi da parte del legislatore delegato e non per l’interpretazione della disciplina preesistente;

5. il motivo è manifestamente fondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte non osta al riconoscimento della prededuzione richiesta il fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi della L. fall., art. 162, comma 2;

infatti, il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal Tribunale a mente della L. fall., art. 161, comma 6, in ipotesi di domanda di concordato con riserva, sia stato incaricato di redigere l’attestazione ha carattere prededucibile qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore (Cass. 5471/2019); il riconoscimento della prededuzione, in questo caso, costituisce un effetto automatico, L. fall. ex art. 161, comma 7, conseguente al fatto che il credito derivi da atti legalmente compiuti dall’imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti, in quanto è proprio la legge che impone all’imprenditore di corredare la sua domanda concordataria anche con l’attestazione prevista dalla L. fall., art. 161, comma 3;

6. l’impugnato decreto, non in linea con il principio appena enunciato, deve essere, per conseguenza, cassato in parte qua;

inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, riconoscendo la prededuzione al credito già ammesso al passivo; le spese di tutto il processo vanno interamente compensate tra le parti, atteso che il tema oggetto di causa ha trovato sistemazione ed approfondimento, in sede di legittimità, solo successivamente al deposito dell’odierno ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce la prededuzione al credito del C. già ammesso al passivo.

Compensa interamente tra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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