LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29524/2019 proposto da:
S.M., rappresentato dall’avv. DANIELA GASPARIN, per procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Lamarmora 42, Milano;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
S.M., cittadino del Mali, patrocinato dall’avv. Gasparin, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 25.9.2019, articolato in tre motivi, avverso il Decreto n. 6721 del 2019 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 21.8.2019, con il quale il tribunale gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto né alla protezione sussidiaria né alla protezione umanitaria.
In sede di audizione davanti alla Commissione, il ricorrente, nato nel 1992, dichiarava di essere nato e cresciuto in Mali, nella regione di Kayes, essere di religione musulmana, di etnia *****, di aver frequentato la scuola per pochi anni, abbandonandola dopo la morte dei genitori avvenuta quando ancora era piccolo. Cresceva con la sorella e la famiglia di lei, e dopo la morte della sorella, avvenuta nel *****, doveva lasciare quella casa perché il marito della sorella non lo voleva con sé. Provava ad andare da uno zio, che non era economicamente in grado di accoglierlo, quindi si risolveva a lasciare il paese nel 2016. Il tribunale riteneva credibile il racconto del ricorrente quanto alla zona di provenienza e alle sue condizioni personali e sociali, ma escludeva che, sulla base della sua vicenda personale, avesse diritto alle protezioni internazionali.
Escludeva quindi le ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b), in mancanza di un credibile fondato rischio della sottoposizione ad atti persecutori, neppure allegati, e del rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, eventualità estranea alla storia personale del ricorrente.
Quanto alla lett. c), riconosceva che il Mali è stato teatro, fin dal 2012, di un conflitto armato, esploso in principio nel nord del paese e poi estesosi nelle aree centrali dello stesso, con un deterioramento complessivo della situazione nel 2018, aggravatosi nel 2019, con un significativo aumento della violenza nei confronti dei civili specie nella regione tra il Mali e il Niger, con un cospicuo aumento del numero degli sfollati. Affermava però, citando fonti aggiornate al 2019, che l’aggravamento della situazione riguardi le zone del nord e del centro, Mopti, Timbuktu e Gao, mentre la situazione nelle zone meridionali è sensibilmente differente, in particolare le fonti non indicano la presenza di un rischio diffuso o di una situazione di violenza generalizzata nella zona di Kayes, da cui proviene il ricorrente.
Escludeva anche il diritto alla protezione umanitaria, considerando la precarietà dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente, che lo stesso è in Italia da non molto tempo, tre anni, e non ha ancora una propria situazione abitativa autonoma, mentre per contro il ritorno in patria stante la situazione non particolarmente pericolosa, pur in mancanza di parenti, non lo porrebbe in una condizione di vulnerabilità apprezzabile. Escludeva infine la rilevanza della permanenza in Libia di circa quattro mesi in mancanza della denuncia di episodi particolari di violenze o vessazioni che abbiano coinvolto l’attuale ricorrente.
Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,14,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu per non aver il Tribunale di Milano riconosciuto l’esistenza di una minaccia grave alla vita del deducente, in virtù della attuale situazione in Mali. Ribadisce l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata, della mancanza dei servizi minimi che possano garantire almeno la sopravvivenza. Sostiene che il tribunale, là dove non ha riconosciuto esistente la situazione di cui all’art. 14, lett. c), a fronte di una situazione di violenza generalizzata in progressiva espansione fino a coprire anche le aree sud del paese, ha violato la definizione stessa di conflitto armato e di violenza indiscriminata come interpretata dalla Corte di giustizia, interpretazione recepita anche dalla Corte di cassazione.
Contesta l’utilizzo di Coi aggiornate e cita un rapporto UNHCR del 2019, dove si descrive una situazione drammatica.
Il motivo è infondato.
La censura rivolta al tribunale è quella di non aver preso in considerazione informazioni aggiornate e attendibili sul paese di provenienza. E tuttavia, le informazioni sulle quali il tribunale ha basato la decisione provenivano da fonte attendibile ed erano aggiornate al momento della decisione. Le fonti che cita il ricorrente sono cronologicamente successive alla decisione e non avrebbero potuto essere prese in considerazione. Ne’ il fatto che la situazione di pericolosità diffusa si sia effettivamente aggravata nel paese di provenienza per sconvolgimenti interni riportati anche dalla cronaca internazionale dei quotidiani a diffusione nazionale è circostanza che possa essere tenuta in conto in questa sede per fondare un accoglimento, in quanto circostanza di fatto, benché sopravvenuta. Il che non preclude al ricorrente ogni forma di tutela, potendo egli riproporre le sue domande fondandole su fatti sopravvenuti al primo giudizio e quindi non coperti dal primo accertamento di esito negativo.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni, fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non avendo il giudice di merito compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e la situazione nelle aree di provenienza, da compiersi nel rispetto degli obblighi di cooperazione istruttoria.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti determinati, la violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il tribunale, ai fini della protezione umanitaria, non avrebbe compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e non avrebbe indicato le fonti in base alle quali avrebbe accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani inviolabili. Denuncia anche la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per non aver accolto la domanda di protezione umanitaria svalutando il livello di integrazione sociale raggiunto e non considerando adeguatamente la vulnerabilità del ricorrente ove costretto a tornare in patria. In particolare, sottolinea che nel giudizio di comparazione deve essere considerata non solo la condizione del paese di origine quando il ricorrente se ne è allontanato, ma anche la situazione all’attualità, oltre al profilo della integrazione.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Essi sono infondati.
Il tribunale infatti ha compiuto regolarmente il giudizio di comparazione, ritenendo, con valutazione in fatto in questa sede non rinnovabile, e prendendo in considerazione la pur grave situazione esistente al momento della decisione in Mali, che non risultasse accertata neppure quella condizione di vulnerabilità che consente di accordare la misura temporanea del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, anche in virtù del fatto che a quel momento il ricorrente non avesse compiuto un percorso di integrazione significativo. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021