LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18486/2020 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale Roma, Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1030/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, K.A., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di essere nato nel ***** in Gambia, dove aveva vissuto e lavorato, come contadino e sarto, fino alla morte della madre nel *****; di essersi poi trasferito a ***** come sarto di professione, diventando per la sua abilità sarto di fiducia della moglie del Presidente del Gambia; che il Presidente si era insospettito per il rapporto confidenziale instauratosi con sua moglie e gli aveva telefonato da un numero privato, intimandogli di fare molta attenzione; di essere stato quindi arrestato tre giorni dopo e incarcerato presso la prigione *****, ove era rimasto otto mesi; di essere fuggito in Senegal, ove era stato curato delle ferite riportate, e quindi in Libia.
Con ordinanza del 5/7/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da K.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza dell’11/2/2020.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso K.A., con atto notificato il 30/6/2020 svolgendo tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria a cui aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine, e denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, omesso esame dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), omesso esame delle fonti informative e omessa applicazione dell’art. 10 Cost..
1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello sia incorsa in un “macroscopico errore” e in difetto di motivazione, non avendo valutato le condizioni socio-politiche del Gambia all’attualità, previa consultazione di accreditate fonti informative, come era tenuta a fare in presenza di una richiesta di protezione sussidiaria, con riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), che si attaglierebbero al caso di specie.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (rischio di danno grave per esposizione tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine) la censura non è pertinente ed appare del tutto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente circa la sua vicenda personale e i timori connessi alla persecuzione personale per gelosia patita da parte del Presidente del Gambia.
1.3. Quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, il ricorrente tralascia completamente di considerare le argomentazioni opposte dalla Corte capitolina a sostegno della ravvisata inammissibilità delle sue censure (pag. 9, sub 3.3.): ossia il fatto che il ricorrente nel motivo di appello non aveva affatto illustrato le condizioni di mancanza di sicurezza del Gambia ma quelle di un altro Stato, del tutto estraneo alla controversia, il Bangladesh.
La Corte ha anche aggiunto che in tanto il Giudice è tenuto a fare accertamenti inerenti alla situazione del Paese di origine e al rischio di esposizione a violenza indiscriminata o a conflitto armato interno o internazionale in quanto il richiedente abbia preventivamente assolto al proprio onere di allegazione dei fatti che integrano il pericolo di subire un grave danno.
A fronte di tali affermazioni il ricorrente avrebbe avuto l’onere di riferire nel motivo:
a) che cosa avesse allegato in primo grado circa il rischio di esposizione a violenza indiscriminata e, soprattutto;
b) il contenuto del suo motivo di appello così stigmatizzato dalla Corte territoriale, anche per l’assoluta non pertinenza delle divagazioni ivi contenute.
Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nel motivo di ricorso che sembra voler totalmente prescindere dal tenore del motivo di appello proposti dal ricorrente e giudicato inammissibile.
E’ quindi superfluo rammentare che in tema di protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Sez. 1, n. 5675 del 02/03/2021, Rv. 660734-01).
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente lamenta la mancata concessione della richiesta protezione umanitaria e l’omissione del doveroso giudizio di bilanciamento, con riferimento a una congerie di norme indistintamente e promiscuamente richiamate che nulla hanno a che vedere con l’istituto oggetto della doglianza (la protezione umanitaria).
Non soccorre la specificità, così carente del motivo, l’assunto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare la situazione generale del Gambia per valutare comparativamente le condizioni di vita del ricorrente in caso di rientro con quelle raggiunte in Italia.
In primo luogo, il ricorrente, come sopra osservato nel p. 1.3., non ha dimostrato di aver allegato con l’appello una situazione di insicurezza grave del Paese di origine; in secondo luogo, la valutazione di carattere individuale non può prescindere dalla credibilità, disconosciuta, della storia personale; in terzo luogo, il giudizio di comparazione presupporrebbe un sufficiente grado di integrazione sul territorio nazionale, comunque negata dalla Corte di appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in presenza di seri motivi di carattere umanitario, e ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che possa ivi correre gravi rischi e lamenta omessa valutazione delle fonti informative sulla situazione del Paese di origine, omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e omesso esame delle condizioni personali del richiedente per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione fra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza.
La Corte di appello ha affermato che se il ricorrente tornasse nel Paese di origine potrebbe riprendere il suo lavoro di sarto professionale e che non era sufficiente a dimostrare un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa in Italia la produzione di un contratto di lavoro a tempo determinato del 13/3/2019 non accompagnato dalle necessarie dimostrazioni documentali dell’effettività del rapporto con produzione di buste paga e comunicazione UNILAV, in assenza di altri elementi denotanti integrazione linguistica e sociale.
Il motivo incorre nelle stesse precise obiezioni del motivo precedente, quanto alle invocate condizioni generali del Gambia, ed è del tutto carente nella confutazione delle ragioni esposte dalla Corte di appello circa la carenza di integrazione sociale e lavorativa.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021