Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19628 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23031/2020 proposto da:

D.R., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pizzi, (Pec:

michele.pizzi.milano.pecavvocati.it), giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5082/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

D.R., proveniente dal Bangladesh, ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Milano che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, per erronea valutazione dei fatti narrati dal ricorrente;

il motivo è inammissibile essendo dal ricorrente confermato, nella parte espositiva del ricorso, che i fatti posti a fondamento della domanda di protezione erano giustappunto quelli evidenziati dalla corte d’appello; la quale peraltro ha escluso la rilevanza di quei fatti (incentrati su episodi di persecuzione individuale a cagione di appartenenza politica del padre al partito *****), stante la non credibilità soggettiva del richiedente, per genericità e contraddittorietà dei riferimenti al riguardo forniti;

II. – col secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per errata valutazione del contesto socio-politico del paese di provenienza e per mancata indicazioni delle fonti informative utilizzate;

il motivo è inammissibile poiché dalla sentenza si evince che la domanda di protezione era stata ancorata al timore di violenze e minacce individuali; cosa che già il tribunale aveva escluso a cagione dell’inattendibilità del racconto;

dopodiché dalla sentenza si evince pure che la decisione di primo grado era stata impugnata per mancata considerazione della situazione interna del Bangladesh; situazione che la corte d’appello ha invece mostrato di considerare di riflesso alle risultanze delle direttive dell’UNHCR, non tali da evidenziare al momento l’esistenza di una situazione di conflitto armato;

il secondo motivo di ricorso è sul punto totalmente generico, essendo confezionato in astratto elenco di massime giurisprudenziali, senza menzione di fonti alternative aggiornate a sostegno della diversa tesi;

III. – col terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 5 T.U. Imm. a proposito del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa valutazione della documentazione prodotta;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità, avendo la corte d’appello affermato che a sostegno della protezione era stata allegata una documentazione lavorativa non sufficiente a sostenere l’effettività del livello di integrazione, a fronte di una condizione effettiva di vulnerabilità non altrimenti provata;

la valutazione integra un apprezzamento di merito non distonico rispetto alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione lavorativa isolatamente considerato (v. Cass. Sez. U. n. 29459-19);

IV. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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