LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanbattista Scordamaglia, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 409/2020 del 5/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da D.B., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Crotone che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato nonché le forme complementari di protezione.
Il ricorrente aveva, quindi, chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria e in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria previo annullamento del provvedimento impugnato.
Secondo il racconto del ricorrente, sentito anche dal Tribunale, D.B. è cittadino del Gambia, di etnia ***** e di religione musulmana; ha riferito di essere fuggito in quanto ricercato dalla polizia in ragione della sua omosessualità; egli aveva intrapreso una relazione con un uomo che era stato arrestato durante una serata in discoteca. Il ricorrente aveva dichiarato di avere il timore di essere arrestato in caso di ritorno nel suo paese d’origine.
Il Tribunale dava atto delle informazioni recenti sulla situazione del Gambia provenienti da varie fonti ufficiali nonché della valutazione di non credibilità del richiedente espresso dalla Commissione Territoriale sulla base di diverse considerazioni. Il Tribunale condivideva la valutazione della Commissione, osservando che nei ricorso non era stato aggiunto alcun elemento di fatto idoneo a superarla e ritenendo che nemmeno l’audizione in sede giudiziale aveva consentito di superare i dubbi espressi dalla Commissione.
Le dichiarazioni del ricorrente erano state fornite in maniera sommaria, generica e stereotipata, sia in relazione al profilo personale che alle vicende sottese all’espatrio e alle modalità di fuga dal paese di origine; inoltre, erano emerse incongruenze e contraddizioni che si affiancavano a numerosi profili di implausibilità e illogicità interna.
Veniva quindi esclusa la credibilità interna del ricorrente, con la conseguenza che il ricorrente non aveva assolto all’onere probatorio di dimostrare che, in caso di rientro in patria, rischierebbe di essere esposto al rischio di subire una grave violazione dei diritti umani. Non era, quindi, necessario attivare i poteri istruttori del giudice, non esistendo una versione precisa e credibile.
Tale conclusione riguardava sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che quella subordinata di protezione sussidiaria: non risultava, infatti, che il ricorrente fosse stato denunciato o sottoposto a procedimento penali o che rischiasse di esservi sottoposto. Nel ricorso non vi era alcuna allegazione relativa alla pericolosità specifica della zona di provenienza del ricorrente, mentre doveva escludersi che il Gambia fosse in atto un conflitto armato generalizzato o in una situazione di violenza indiscriminata, sulla base delle informazioni in precedenza esposte.
Veniva rigettata anche la richiesta di protezione umanitaria, non essendo state allegate situazioni “vulnerabili” o altre gravi ragioni di protezione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di D.B., deducendo, in un primo motivo, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione della minore età del ricorrente al momento dell’ingresso in Italia, nonché violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28.
Dagli atti risultava che il ricorrente era giunto in Italia quando aveva 17 anni, diventando maggiorenne solo nel settembre 2017. Eppure, nonostante l’errore, la procedura amministrativa si era svolta senza le dovute verifiche sull’età del richiedente. Quindi, la domanda del richiedente non era stata trattata come proveniente da un minorenne e la Commissione. Territoriale aveva atteso il raggiungimento della maggiore età per trattare la domanda.
Su questo aspetto, segnalato nel ricorso, il Collegio non si era pronunciato. Eppure, l’essere partito dal Paese di origine quando era ancora in minore età comportava una condizione di vulnerabilità del soggetto richiedente. Il ricorrente lamenta una disparità di trattamento per i destinatari della protezione internazionale per motivi di vulnerabilità per chi, pur essendo minorenne, non era stato sottoposto alla procedura accelerata di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità.
Il Tribunale aveva ritenuto le dichiarazioni del ricorrente inverosimili in quanto la descrizione della vicenda era generica e, in alcuni tratti, assurda.
Il ricorrente argomenta che, al contrario, le dichiarazioni non erano affatto generiche e che D. aveva riferito del proprio turbamento per l’omosessualità alla luce della religione musulmana e del divieto punito con la pena di morte. In definitiva, il Tribunale non aveva addotto alcun elemento specifico e idoneo a confutare la veridicità di quanto narrato dal ricorrente né aveva acquisito completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, né, ancora, aveva eseguito indagini anagrafiche sull’età del ragazzo e sulla sua situazione familiare. Inoltre, la valutazione della credibilità del soggetto avrebbe dovuto temere conto che egli era partito dal Paese di origine all’età di 16 anni.
Il racconto reso davanti alla Commissione Territoriale e davanti al Tribunale non faceva emergere alcuna discordanza o contraddizione. D’altro canto, la persecuzione degli omosessuali in Gambia era attestata da un Report dell’ILGA, potendosene dedurre che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente sarebbe perseguitato.
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,8 e 14, con riferimento alla protezione internazionale e sussidiaria.
Il Tribunale non aveva valutato che la persecuzione di genere quale particolare gruppo sociale è compresa tra i motivi di persecuzione. Il ricorrente, in caso di rientro, sarebbe certamente sottoposto a condanna a morte o a pena detentiva, con fondato timore di subire trattamenti inumani e degradanti, in conseguenza delle circostanze della sua fuga e del rischio del suo arresto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Erroneamente il ricorrente sostiene che il Tribunale di Catanzaro non ha preso in considerazione la minore età di D.B. al momento dell’ingresso in Italia: al contrario, l’età del ricorrente è considerata, come si evince sia dall’intestazione del decreto che dal riferimento (pag. 3) al certificato di nascita prodotto.
Piuttosto, il ricorrente si limita a rimarcare la minore età al momento dell’ingresso nel nostro Paese senza farne discendere alcuna considerazione concreta sulla situazione di vulnerabilità del soggetto, cosicché la circostanza è dedotta genericamente.
Il mancato ricorso alla procedura accelerata di cui al D.Lgs. 25 del 2008, art. 28 bis, è un dato del tutto estraneo alla valutazione del Tribunale, riguardando, piuttosto, la fase amministrativa: di conseguenza, non può determinare una violazione di legge da parte del Giudice.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
In effetti, viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai criteri di credibilità del ricorrente: al contrario, il Tribunale adotta tali criteri e argomenta adeguatamente sulla credibilità del soggetto.
Le considerazioni sulla credibilità di D.B. nel riferire le proprie vicissitudini prima alla Commissione Territoriale e poi al Tribunale non dimostrano la violazione della norma da parte del Tribunale ma sollecitano, piuttosto, una diversa valutazione da parte della Corte di legittimità; d’altro canto, non emerge nemmeno l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che potrebbe integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro non richiamato).
3. La decisione sul terzo motivo di ricorso consegue a quella sul secondo motivo.
Il Tribunale ha ritenuto non credibile il ricorrente nel riferire di avere tendenze omosessuali e di essere fuggito dal paese di origine per timore di essere sottoposto a pena di morte o punito per la sua relazione omosessuale; di conseguenza ha ritenuto insussistente il pericolo che fonda la domanda di protezione internazionale o di protezione sussidiaria.
4. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021