Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19633 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanbattista Scordamaglia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 775/2020 del 27/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da G.K. avverso il provvedimento della Commissione provinciale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato nonché forme complementari di protezione.

Il ricorrente aveva, quindi, chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria e, in linea ulteriormente subordinata, la protezione umanitaria previo annullamento del provvedimento.

Il ricorrente era stato sentito anche dal Tribunale. Secondo il suo racconto egli, cittadino del Pakistan, di etnia Punjab e di religione musulmana, prima di giungere in Italia era transitato da diversi paesi tra cui Grecia, Serbia, Ungheria, Austria e Germania.

Egli era entrato in una scuola coranica che aveva scoperto essere un centro di addestramento per terroristi islamici; contrario alla jihad, era scappato dalla scuola e poi dal Pakistan in quanto temeva di essere ucciso in caso di rientro. Produceva una lettera contenente minacce di morte recapitata da un gruppo di terroristi.

La Commissione Territoriale non aveva ritenuto il racconto credibile in quanto generico con riferimento agli elementi essenziali della domanda e contraddittorio.

Il Tribunale condivideva tale valutazione: il racconto era privo di dettagli per quanto concerne la scuola islamica che il ricorrente aveva affermato avere frequentato per sei mesi: il ricorrente non era stato in grado di descrivere fisicamente i luoghi e aveva affermato immotivatamente di non sapere dove si trovava il luogo.

Il ricorrente aveva, poi, rilasciato dichiarazioni incompatibili con riferimento agli insegnamenti ricevuti, sul numero degli insegnanti presenti nella scuola e sull’epoca in cui aveva frequentato la scuola; dichiarazioni contraddittorie sulle modalità della fuga dalla scuola (se in solitaria o insieme ad un amico).

Inoltre, il timore manifestato si fondava su alcune minacce asseritamente ricevute nel 2012 – 2013, inspiegabilmente non denunciate alle autorità competenti: l’epoca, comunque, era ormai assi risalente.

La lettera prodotta, inoltre, era fonte di ulteriore contraddizione: in essa la scuola coranica avrebbe avvertito la famiglia della circostanza che, se il ricorrente non fosse tornato a scuola, essi avrebbero preso un altro dei fratelli; tuttavia, come riferito al Tribunale, la famiglia di G. si trovava ancora nella città di origine, a dimostrazione che il timore manifestato era privo di fondamento.

La mancanza di credibilità interna esonerava il Tribunale dall’attivazione di poteri istruttori officiosi circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine.

In definitiva, il ricorrente non aveva assolto l’onere probatorio su di lui gravante.

La mancanza di credibilità del racconto del ricorrente precludeva il riconoscimento dello status di rifugiato ma anche il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b): gli accertamenti di carattere generale non avrebbero potuto essere rapportati alla vicenda personale del ricorrente.

Il Tribunale, sulla base di report internazionali, escludeva che l’aerea del Punjab sia interessata da un livello di violenza generalizzata derivante da un conflitto, cosicché non sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c).

Quanto alla protezione umanitaria, la domanda del ricorrente era fondata sull’intervenuta integrazione sociale dimostrata dall’attività lavorativa: il Tribunale riteneva che l’attività lavorativa non fosse sufficiente a dar prova di un grado adeguato di integrazione sociale, che richiede un radicamento effettivo nel territorio italiano; il ricorrente non parla la lingua italiana, le sue conoscenze sono ristrette ai conviventi della medesima nazionalità presso cui era ospite e non e’, quindi, inserito nel tessuto sociale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di G.K., deducendo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità.

Il Tribunale non aveva ritenuto necessario attivare i poteri officiosi istruttori circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, contrastando con la ratio del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 10.

Eppure, nel ricorso erano state evidenziate la correlazione tra gli eventi descritti, le persecuzioni subite e la fuga del ricorrente nonché la lettera contenente le minacce di morte; inoltre, il ricorrente, nel corso delle due audizioni, aveva fornito numerosi dettagli idonei a corroborare la veridicità del racconto. Non vi era contraddizione tra quanto narrato alla Commissione Territoriale e quanto riferito nella audizione davanti al Tribunale: la valutazione del Tribunale era frutto di una lettura frettolosa e di un giudizio poco ragionevole. Il Tribunale aveva forzato la lettura delle dichiarazioni del ricorrente ma non aveva provveduto a far tradurre la lettera di minacce prodotta.

In definitiva, la rigidità dell’atteggiamento interpretativo era distante dai giudizi di valore e di garanzia propinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il pericolo era ancora attuale, tanto che i genitori del ricorrente gli chiedevano di non rientrare in Pakistan e l’omessa denuncia alle Forze dell’Ordine del luogo era indice della sfiducia che i cittadini pakistani nutrono nei confronti delle Istituzioni.

Nel racconto non vi era contraddizione anche con riferimento alla fuga.

In definitiva, il racconto deve essere considerato veritiero e corrispondente ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al diniego della protezione sussidiaria.

Attesa la credibilità del narrato del ricorrente, doveva ritenersi, sulla base dei report internazionali, sussistente il rischio concreto per G. di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), di essere ucciso e perseguitato dai membri del gruppo islamico.

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al diniego della protezione umanitaria.

G. aveva dimostrato la propria situazione di vulnerabilità per le persecuzioni da parte dei membri jihadisti nonché il percorso di integrazione sociale intrapreso. D’altro canto, il rientro in Pakistan lo metterebbe in una situazione di vulnerabilità, violenza e indigenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Si deve ricordare che il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237-01).

La trattazione del motivo di ricorso si distacca nettamente da tale impostazione, mentre deve escludersi che la motivazione in punto di credibilità sia mancante, apparente o perplessa: come dimostra la chiusura del motivo (“In definitiva, il racconto deve essere considerato veritiero e corrispondente ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo il ricorrente compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, fornito numerosi elementi di prova e rilasciato dichiarazioni coerenti e plausibili, in entrambi le audizioni”), il ricorrente sollecita questa Corte ad esprimere una valutazione di merito sulla credibilità del racconto, sovrapponendola a quella espressa motivatamente dal Tribunale. Le “critiche alla lettura interpretativa del provvedimento impugnato” esorbitano palesemente dai limiti imposti dal ricorso per cassazione e prescindono totalmente dal ristretto dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre pretendono di comprendere sotto la violazione di legge giudizi di merito forniti di motivazione effettiva.

In effetti, la struttura del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, non permette di denunciare per violazione di legge giudizi non conformi alla prospettazione del ricorrente: benché la norma sembri imporre di considerare veritieri gli elementi o le dichiarazioni del richiedente non suffragati da prove (“… essi sono considerati veritieri…”) in realtà, consegna la decisione alla valutazione (come tale inevitabilmente discrezionale) dell’autorità competente a decidere la domanda: la condizione per ritenere veritieri gli elementi o le dichiarazioni non suffragati da prove è che tale autorità “ritenga” la sussistenza delle condizioni di seguito elencate; non solo: il verbo “ritenere” è nuovamente utilizzato dal legislatore nel punto sub C, con riferimento al giudizio di coerenza, plausibilità e non contraddizione delle dichiarazioni del richiedente, ciò dimostrando l’ampio margine di valutazione riconosciuto; d’altro canto è da escludere che la motivazione rifletta le mere opinioni del giudice o che siano il frutto di sue impressioni o suggestioni (Sez. 1, Ordinanza n. 23891 del 29/10/2020, Rv. 659279-01) e che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo sia stata condotta atomisticamente, senza una disanima complessiva della vicenda narrata, avendo il Tribunale provveduto sia ad un’analisi in dettaglio che ad una valutazione complessiva (Sez. 3, Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020, Rv. 659409-01).

Risulta, infine, infondata la censura concernente il mancato esercizio del potere officioso da parte del Tribunale, atteso che questa Corte ha ripetutamente insegnato che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Sez. 1, Ordinanza n. 24575 del 04/11/2020, Rv. 659573-01).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il giudizio di non credibilità della narrazione del ricorrente in ordine ai motivi del suo allontanamento dal Paese d’origine rende inevitabilmente irrilevante il timore di persecuzioni o atti violenti da parte del gruppo islamico, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b).

Il Tribunale ha adeguatamente motivato sull’inattendibilità della vicenda narrata e, pertanto, sull’inesistenza del pericolo di vendette da associazioni di tipo jihadista, argomentando anche sul contenuto della lettera per dimostrare l’insussistenza del pericolo denunciato.

3. Anche il terzo motivo è infondato.

Si deve ricordare che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01); ne consegue che, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Sez. 1, Ordinanza n. 29624 del 24/12/2020, Rv. 660128-01).

Si tratta proprio del caso di specie, per il quale è stata dedotta la medesima condizione di vulnerabilità posta a fondamento delle domande di concessione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, rispetto alle quali è già stata esclusa la credibilità del ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata integrazione sociale del ricorrente, in ragione del lavoro iniziato da poco tempo, della mancanza di un’abitazione e di un radicamento effettivo sul territorio dello Stato.

4. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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