Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19635 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 5428/2019 del 2/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia respingeva l’appello proposto da A.C. avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 21/1/2017 in quanto manifestamente infondato e revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite alla controparte Ministero dell’Interno.

L’appellante, cittadino nigeriano, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, aveva dedotto la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria nonché per la concessione della protezione umanitaria.

Il Tribunale di Venezia e, prima, la Commissione territoriale, avevano ritenuto non credibile il ricorrente e valutato il suo racconto come ingiustificato e implausibile.

La Corte territoriale concordava sulla valutazione sottolineando le numerose contraddittorietà e i profili di inverosimiglianza.

Secondo il racconto dell’appellante, egli era diventato il principale sospettato della morte del datore di lavoro, un uomo politico per il quale svolgeva delle commissioni; egli era sfuggito dalla polizia che lo cercava e nelle audizioni aveva espresso il timore di essere arrestato e di passare la vita in carcere.

Si trattava di racconto generico e poco attendibile: sul fatto che la polizia aveva iniziato a cercarlo solo a seguito della denuncia della moglie del soggetto deceduto, sulla sua capacità di sfuggire per tre mesi al mandato di cattura emesso nei suoi confronti, sul fatto che egli si era diretto a Benin City, sua città di origine, dove sarebbe stato facilmente trovato. La Corte, ancora, rimarcava che il richiedente non aveva in alcun modo documentato la sua situazione processuale in Nigeria, nonostante i suoi familiari vi risiedessero ancora.

Non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che la persecuzione riferita derivava dalla competenza penale del Paese di provenienza e, quindi, non discendeva da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o dall’opinione politica.

La non credibilità dell’intera vicenda comportava l’infondatezza della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Non risultava che il ricorrente sia stato condannato a morte o rischi l’esecuzione della pena capitale o che, ancora, rientrato in patria, possa essere sottoposto a tortura o a pene inumani o degradanti.

Non ricorrevano nemmeno i presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): non solo l’appellante non aveva mai ricondotto la fuga dal suo Paese da una situazione di violenza, ma doveva essere escluso che in tutto il territorio della Nigeria e, in particolare, nell’Edo State, zona di provenienza dell’appellante, sussista una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza alcun controllo da parte delle Autorità.

Doveva essere rigettata anche la domanda di protezione umanitaria, non potendosi riconoscere alcuna situazione di vulnerabilità soggettiva nella inattendibile storia narrata. La Corte territoriale rimarcava che non poteva farsi riferimento alla sola integrazione sociale nel nostro Paese – integrazione che, nel caso in esame, non era desumibile dall’effettuazione di sporadiche prestazioni lavorative retribuite – ma era necessaria una valutazione comparativa al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione dei diritti umani e della dignità personale.

La domanda risultava manifestamente infondata sotto ogni possibile aspetto; emergendo la colpa grave, alla luce della inverosimiglianza e non credibilità del racconto dell’appellante e delle decisioni della Commissione Territoriale e della sentenza di primo grado, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva revocato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di A.C., deducendo, in un primo motivo, violazione di legge per avere la Corte, con riferimento al giudizio di credibilità del ricorrente, fondato il suo giudizio su presupposti errati in punto di diritto, presupponendo la possibilità di un effettivo accesso alla giustizia, inesistente in Nigeria, e l’affidabilità delle Forze di Polizia, notoriamente corrotte in quel Paese.

La Corte territoriale dimostrava di non conoscere la situazione della Nigeria, dove le Forze di Polizia sono asservite all’uomo potente di turno, specie se politico e dove l’accesso alla giustizia non è possibile per la corruzione del sistema giuridico nigeriano. Il giudizio di credibilità era, quindi, viziato.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla valutazione del Paese di origine come non instabile effettuata sulla base di report non aggiornati.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, anche il Sud est della Nigeria, come l’intero Paese, è attraversato da un’effettiva instabilità, come dimostrava il rapporto COI del gennaio 2019.

In un terzo motivo, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata applicazione del dettato delle Sezioni Unite in punto di valutazione dei presupposti della protezione e per avere collegato il diniego della protezione alla valutazione di non credibilità del ricorrente.

In effetti, la non credibilità non esclude, di per sé, la sussistenza della protezione umanitaria che va, invece, correlata ad altri elementi.

La motivazione era apparente con riferimento alla mancata integrazione sociale nel Paese ospitante. Il ricorrente aveva prodotto il CUD 2019 e la documentazione attestante l’attività lavorativa; vivendo in Italia fin dal 2015, egli aveva trovato stabilità in Italia e, quindi, se fosse costretto a tornare in Nigeria, si troverebbe esposto ad un grave pregiudizio.

Il ricorrente aveva ricostruito la sua vita in Italia mentre attendeva i tempi della giustizia.

In un quarto motivo, concernente la revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

La revoca era possibile solo in presenza di dolo o colpa grave nella proposizione dell’appello e non derivava dalla mera infondatezza dell’azione di merito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza. (Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237-01).

Nel caso in esame, dovendosi escludere la natura della motivazione come mancante, apparente o perplessa, il ricorrente propone considerazioni di merito al fine di dimostrare l’erroneità della valutazione della Corte territoriale, dando per provate – addirittura notorie – circostanze, concernenti la realtà nigeriana, che non lo sono affatto; d’altro canto, le valutazioni della Commissione Territoriale e dei giudici di merito non sono fondate su mere opinioni, impressioni o suggestioni, ma su un’analisi della vicenda così. come narrata dal richiedente, sia con riferimento agli specifici passaggi che complessivamente considerata.

2. Il secondo motivo di ricorso è altrettanto inammissibile in quanto generico.

Il ricorrente censura la Corte territoriale per avere utilizzato informazioni non aggiornate, ma si limita a menzionare, senza produrlo, un ulteriore rapporto, la cui sintesi fornita dal ricorrente non dimostra affatto la presenza di una violenza generalizzata in conseguenza di un conflitto armato interno o internazionale ma, al più, una situazione di instabilità.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d’istruzione svolte dall’interessato (Sez. 2, Ordinanza n. 7396 del 16/03/2021, Rv. 660750-01). In questa valutazione comparativa, d’altro canto, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Sez. 1, Ordinanza n. 29624 del 24/12/2020, Rv. 660128-01).

Si tratta del caso in esame, in cui il ricorrente propone, per la valutazione comparativa, la situazione generale della Nigeria, ed in particolare del territorio di provenienza, senza in alcun modo individualizzare la posizione di vulnerabilità rispetto alla posizione del singolo.

D’altro canto, la Corte territoriale ha valutato anche il lato dell’integrazione sociale dell’appellante, negandola alla luce della documentazione prodotta, che dimostrava esclusivamente sporadiche prestazioni lavorative retribuite.

Il ricorrente, da parte sua, non contesta affatto che le produzioni siano esclusivamente quelle valutate dalla sentenza impugnata, ma pretende di dedurre la prova della integrazione sociale dell’ A. dai tempi del procedimento amministrativo e di quello giudiziario: al contrario, tale lasso temporale, se può favorire l’opera di integrazione sociale da parte dello straniero, non la rende affatto inevitabile, salvo pretendere di far coincidere la mera permanenza sul territorio nazionale per alcuni anni con l’integrazione sociale.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura è inammissibile alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 4315 del 2020, nella quale è stato affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all’interno del provvedimento di merito) anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d’impugnazione, ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ed D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.. E’ escluso, anche in questa ipotesi, che della revoca irritualmente disposta dal giudice, nel provvedimento che decide sul merito della domanda (o delle domande) proposta dalla parte, possa essere investita la Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso la decisione, essendo necessario ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata.

5. Nulla sulle spese, essendo rimasta la parte convenuta intimata.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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