Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19637 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Marlene Di Costanzo, per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4639/2019 del 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto nell’interesse di J.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 9/7/2018, siccome manifestamente infondato, e revocava l’ammissione al benefizio del patrocinio a spese dello Stato.

La Commissione Territoriale di Verona, sezione di Padova, non aveva riconosciuto nei confronti di J. né la protezione internazionale, né quella sussidiaria né quella umanitaria; il Tribunale non aveva ritenuto credibile il racconto dell’opponente.

J., cittadino del *****, aveva riferito di essersi allontanato dal Paese di origine nel gennaio del 2011 per il timore di essere perseguitato ed ucciso in quanto un fratello, membro della polizia *****, era scomparso in circostanze misteriose, mentre un altro fratello, membro della guardia presidenziale dell’ex presidente Ja., era stato ucciso, verosimilmente perché sospettato di avere una relazione con la moglie dell’ex presidente; egli si era recato in Senegal dove era stato raggiunto da due poliziotti che riteneva essere giunti dal ***** per ucciderlo, per poi partire per l’Italia.

2. Ricorre per cassazione il difensore di J.A., deducendo in un primo motivo, violazione della Convenzione di Ginevra nonché del dovere del Giudice di cooperazione nell’accertamento della reale situazione nel paese di provenienza e conseguente nullità della sentenza.

La Corte territoriale aveva liquidato tutte le considerazioni dell’impugnazione dichiarando che il ricorrente non era credibile e ponendo la non credibilità alla base del rigetto di tutte le domande di protezione.

Il ricorrente in ***** aveva rischiato di essere ucciso ed era stato pesantemente minacciato; aveva provato documentalmente l’assassinio del fratello con il certificato di morte e con la documentazione fotografica allegata al fascicolo, mentre un altro fratello era scomparso e i genitori erano morti.

Se il ricorrente tornasse in ***** sarebbe esposto al rischio di essere ucciso. Inoltre, egli era giunto in Italia dalla Libia, dove sarebbe rimasto se la situazione fosse stata diversa, attesa la violenza indiscriminata ivi esistente.

La Corte d’appello di Venezia, in definitiva, non aveva adeguatamente motivato in merito al mancato riconoscimento della protezione, con riferimento alla situazione del Paese di origine, violando il principio di dovere di cooperazione istruttoria dettato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e omessa pronuncia sui motivi di gravame.

Il ricorrente sollecita questa Corte a considerare la situazione di instabilità del ***** nonché il grado apprezzabile di integrazione nel tessuto sociale italiano raggiunto da J., come dimostrato dall’apprendimento della lingua italiana e dall’inserimento lavorativo.

In un terzo motivo il ricorrente censura il giudizio di manifesta infondatezza dell’appello e la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Per tale provvedimento era necessaria la prova che la parte avesse agito con dolo o con colpa grave. Nel caso di specie, la domanda di concessione della protezione umanitaria non poteva ritenersi manifestamente infondata, atteso che numerose pronunce giurisprudenziali continuano a riconoscere la protezione a cittadini del *****.

Il ricorrente propone istanza di remissione in termini per emergenza sanitaria.

J.A. aveva atteso alcuni mesi per proporre ricorso, sia per la difficoltà di capire la sua situazione e di accettare il terzo rigetto nel suo percorso di integrazione nel paese. Durante il lockdown non si era potuto presentare in ufficio per la firma della procura speciale né era riuscito a inviare con strumenti telematici il mandato, mentre il legale non era in grado di raggiungerlo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per tardività.

1. Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado (Sez. 1, Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020, Rv. 658259 – 01).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25/10/2019 mentre il ricorso è stato notificato al Ministero dell’interno il 30/9/2020: quindi il termine era ampiamente decorso, anche tenendo conto del periodo di sospensione previsto per legge dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

Il ricorso per cassazione, quindi, è stato proposto tardivamente, come del resto ammette lo stesso ricorrente.

2. Non può essere accolta l’istanza di restituzione nei termini avanzata nell’ultimo paragrafo del ricorso.

Si deve ricordare che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Sez. U -, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020, Rv. 659663 – 02); è stato ulteriormente precisato che l’istituto richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa avente tale caratteristica (Sez. 1 -, Ordinanza n. 27726 del 03/12/2020, Rv. 660150 – 01).

La stessa esposizione del ricorrente dimostra l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto: si espone che il ricorrente “ha atteso alcuni mesi per decidere di proporre ricorso”, chiaramente riferendo un’inerzia attribuibile all’interessato.

Quanto alla “seconda fase” che avrebbe determinato il ritardo nella proposizione del ricorso, la difficoltà di inviare il mandato con strumenti telematici è soltanto affermata e in alcun modo dimostrata, pretendendosi di fare riferimento al notorio.

3. Nulla sulle spese, essendo rimasta la parte convenuta intimata.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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