Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19642 del 09/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13547/2019 r.g. proposto da:

D.S., (c.u.i. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Lorenzo Trucco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Guicciardini n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 15 ottobre 2018, la Corte di appello di Brescia ha respinto il gravame promosso da D.S. contro l’ordinanza resa, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 dal Tribunale di quella stessa città il 28 febbraio 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte: i) ha evidenziato, innanzitutto, che l’appellante “…non contesta l’impugnata ordinanza là ove il primo giudice rileva che i fatti narrati dal richiedente per motivare la sua partenza dal Mali non costituiscono presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, né per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In particolare, non contesta il giudizio circa le lacune e le contraddizioni, che rendono il racconto non credibile, giudizio che il Tribunale ha motivato rilevando le contraddizioni tra quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda di protezione e quanto riferito alla Commissione territoriale”; ha affermato, poi, che “l’appellante, quale unico argomento a sostegno dell’impugnazione, lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della situazione della Libia, come Paese in cui è transitato prima di arrivare in Italia”; iii) ha escluso la rilevanza della situazione della Libia, posto che, nella specie, il Paese di origine, e quindi, di rimpatrio del D. era il *****; iv) ha negato, comunque, la sussistenza dei presupposti per le forme di protezione invocate dall’impugnante, anche in ragione della inattendibilità dei fatti narrati da quest’ultimo e dell’assenza di sue situazioni di vulnerabilità o di un suo radicamento sul territorio italiano tale da far configurare il rientro nel Paese di origine come un vulnus nella fruizione dei diritti fondamentali.

2. Avverso la menzionata sentenza, D.S. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la “violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8,D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), anche in relazione alla omessa audizione del ricorrente”. Si assume l’erroneità della motivazione della corte distrettuale allorché afferma, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, che la dizione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, concernente la valutazione, ove occorra, della situazione relativa anche ai Paesi di transito, debba essere ristretta unicamente a quegli Stati dove il migrante possa essere rinviato. Si denuncia, inoltre, l’esistenza di una insanabile contraddizione nella medesima motivazione, laddove, da un lato, si è ritenuto superfluo risentire il ricorrente, come era stato da questi richiesto, e, dall’altro, si è considerato lacunoso il suo racconto, mentre eventuali carenze avrebbero potuto essere colmate proprio attraverso l’audizione del ricorrente dinanzi al giudice, con l’assistenza delle garanzie processuali. Si segnala, poi, il contrasto tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Elgafaji del 2009 e sentenza Diakite’ del 2012), che chiarisce la nozione di elevato grado di violenza indiscriminata, prescindente anche dall’esistenza di un vero e proprio conflitto interno. Si conclude, quindi, chiedendosi il riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.1. Tale doglianza è complessivamente infondata.

1.2. Invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione, da parte del richiedente, che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (cfr. Cass. n. 28644 del 2020; Cass. n. 13565 del 2020; Cass. n. 9185 del 2020; Cass. nn. 31676 e 2861 del 2018), circostanza, quest’ultima, concretamente insussistente (oltre che non dedotta) nella specie.

1.2.1. La decisione della corte bresciana, dunque, si rivela coerente con l’indirizzo interpretativo appena descritto.

1.3. Quanto, poi, alla mancata audizione dell’odierno ricorrente da parte della menzionata corte è sufficiente ricordare che, come sancito da Cass. n. 14600 del 2019 (in senso conforme anche la successiva Cass. n. 9207 del 2021), “nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza”.

1.3.1. Nel caso di specie, avendo la corte territoriale premesso che l’appellante “…non contesta l’impugnata ordinanza là ove il primo giudice rileva che i fatti narrati dal richiedente per motivare la sua partenza dal ***** non costituiscono presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, né per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In particolare, non contesta il giudizio circa le lacune e le contraddizioni, che rendono il racconto non credibile, giudizio che il Tribunale ha motivato rilevando le contraddizioni tra quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda di protezione e quanto riferito alla Commissione territoriale” (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata), una tale audizione non avrebbe avuto alcuna utilità. Del resto, neanche in questa sede, il ricorrente indica quali aspetti della sua vicenda personale non siano efficacemente emersi o quali circostanze non abbia potuto efficacemente ricostruire a causa della mancata audizione dinanzi al giudice.

1.4. A tanto deve solo aggiungersi che la corte distrettuale ha negato attendibilità alla narrazione soggettiva ed ha motivatamente escluso, sulla base delle informazioni acquisite al processo, le cui fonti ha puntualmente indicato, che in *****, ove avrebbe dovuto far ritorno il ricorrente, sussista una situazione di conflitto armato (da individuarsi alla stregua della definizione recentemente fornitane da Cass. n. 5676 del 2021) tale che l’interessato, ivi rientrando, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo (cfr. Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, Diakite’; per la giurisprudenza nazionale, si vedano, ex aliis, Cass. n. 7713 del 2020; Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 25083 del 2017; Cass. n. 18130 del 2017). E’ opportuno ricordare, peraltro, che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” che sia causa, per il richiedente, di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. n. 7713 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018).

2. Con il secondo motivo, il D. deduce la “violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché art. 19 ed in relazione all’art. 10 Cost., comma 3”. Si deduce che, in riferimento alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è appiattita sulla valutazione di rigetto già effettuata in ordine alla protezione maggiore, senza considerare che la protezione umanitaria non costituisce un’ipotesi eccezionale, ma un tertium genus da valutare autonomamente.

2.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.

2.1.1. Il carattere “aperto” dei motivi di cd. protezione umanitaria (precedente alle modifiche – qui inapplicabili ratione temporis. Cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – introdotte con D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari) necessita, parimenti alle altre forme di protezione internazionale, dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una effettiva deprivazione dei diritti umani che ne abbia giustificato l’allontanamento (cfr. Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 9207 del 2021, in motivazione).

2.1.2. Nella specie, la corte d’appello ha accertato che nel Paese (*****) di origine del richiedente non si rinvengono, come si è detto, situazioni di violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, né tanto meno il richiedente ha allegato particolari situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria. La sentenza impugnata ha operato il giudizio di comparazione, comunque necessario a fronte di una richiesta di protezione umanitaria, ed ha ritenuto complessivamente che il D. non si trovi in una condizione di vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria ove costretto a tornare nel Paese d’origine.

2.1.3. I rilievi del ricorrente, per quanto ampiamente argomentati, sono, nella sostanza, del tutto generici: non esiste alcun riferimento nella sentenza, ma non esiste alcuna indicazione, pure nel ricorso, sulle vessazioni o le avversità da lui asseritamente sopportate nel corso del suo transito attraverso la Libia, e, soprattutto, non c’e’ alcun accenno al suo percorso di integrazione in Italia che possa indurre a pensare che esso sia stato ingiustamente sottovalutato.

3. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472