Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19643 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17076/2019 r.g. proposto da:

A.N., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Danilo Colavincenzo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Antonio Stoppani n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Luca Silvagni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI TORINO depositato il giorno 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. A.N. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 2/23 aprile 2019, reiettiva della sua domanda di protezione internazionale (sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria) o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente, considerato scarsamente credibile, nonché della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (*****, regione del *****), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 2 e art. 27, comma 1-bis e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6 e 7, nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria in relazione ai principi generali che regolano l’esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e ai doveri istruttori officiosi cui i giudici a quibus erano tenuti secondo il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis”. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha attribuito sufficiente credibilità al racconto dell’ A., così violando i principi generali e le norme di diritto posti a base della domanda di protezione;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: carente valutazione e motivazione sulla documentazione prodotta quale fonte di prova secondo i criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 da cui deriva apparente e/o illogica motivazione sul rapporto fra elementi individuali ed elementi oggettivi alla base del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 15, lett. c), della Direttiva “qualifiche” 2011/95/UE così come recepito dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea Elgafaij v. Staatssecretaris von Justitie 17 febbraio 2009, nella parte in cui la Corte non procede a una valutazione secondo “gradualità” o “scala progressiva” delle correzioni esistenti fra condizioni individuali di rischio e condizioni oggettive di violenza generalizzata dal Paese di provenienza”. Si critica l’ordinanza del tribunale torinese nella parte in cui ha negato la protezione sussidiaria per la ritenuta inattendibilità dell’odierno ricorrente e la carenza di prova di possibili violenze o persecuzioni in ipotesi di suo rimpatrio. Si assume che sarebbe mancata pure la cooperazione istruttoria del tribunale predetto in ordine all’accertamento della situazione del Paese d’origine del richiedente, al fine di verificare le condizioni della protezione sussidiaria;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – Omesso e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: omesso e/o contraddittorio esame della capacità di integrazione del richiedente attraverso attività di volontariato documentato dal ricorrente in relazione alle condizioni del Paese di provenienza e della regione di provenienza alla luce dei presupposti per la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”. Si lamenta il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in relazione alla mancata valorizzazione dell’attività lavorativa svolta in Italia dal ricorrente;

IV) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; dell’art. 2,3 Cost. e dell’art. 10Cost. e dell’art. 6 del Patto Internazionale dei diritti economici e sociali e culturali adottato dall’Assemblea Generale dell’Onu il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, per preclusione, attraverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, del consolidamento dell’attività lavorativa già intrapresa con profitto e attestata dalla documentazione prodotta in udienza”. Si critica il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sotto il diverso profilo descritto.

2. In via pregiudiziale rispetto all’esame delle descritte doglianze, deve essere valutata la validità, o non, per questo giudizio di legittimità, della procura ad litem conferita all’Avv. Danilo Colavincenzo ed allegata in calce al ricorso.

2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. art. 21, comma 1 menzionato D.L.) dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

2.1.1. Trattasi, come è evidente, di previsione che incide significativamente, ampliandola, sulla portata del potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte riconosciuto al difensore dall’art. 83 c.p.c., comma 3. Invero, l’attribuzione dello specifico onere di certificare la data dell’apposizione della firma da parte del richiedente la protezione internazionale implica l’ulteriore prescrizione della contestualità spazio-temporale dell’atto di conferimento della procura e dell’atto di autenticazione. La data del rilascio, che, alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore, nella suddetta disposizione assurge a requisito condizionante l’ammissibilità stessa del ricorso per cassazione. La potestà asseverativa del difensore, come ridefinita per il processo in materia di protezione internazionale, rivela, dunque, un’evidente vocazione probatoria, essendo demandato al primo di attestare il preciso momento in cui il conferente – necessariamente al suo cospetto – la sottoscrive.

2.1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite (cfr. ordinanze interlocutorie nn. 28208-28209 del 2020 e nn. 29250-29251 del 2020) della risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al “se la procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di protezione internazionale necessiti di una doppia certificazione del difensore riferita sia alla data dell’atto necessariamente posteriore alla decisione impugnata – che all’autenticità della firma del ricorrente” (altresì ricordandosi che le successive ordinanze interlocutorie nn. 5213-5214 del 2021, nel rimettere alle Sezioni Unite la medesima questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto, avevano sollecitato, in particolare, una “interpretazione conforme ai parametri costituzionali e unionali del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione”), con la recentissima sentenza dell’1 giugno 2021, n. 15771, hanno sancito che: i) “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; ii) “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

2.1.3. Applicandosi, pertanto, il riportato principio (pienamente condiviso dal Collegio e le cui ragioni giustificatrici, come ampiamente esposte nella menzionata decisione, devono intendersi, per brevità, interamente richiamate in questa sede) all’odierno procedimento, ne consegue la nullità della procura speciale conferita dal ricorrente all’Avv. Danilo Colavincenzo, apposta in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto. Essa, infatti, benché dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Torino – e della sua data (decreto emesso il 2.4.2019 e notificato il 23.4.2019) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, accanto alla firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – 21.5.2019 -, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente dicitura “E’ autentica”.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, potendo interamente compensarsi le spese di questo giudizio di legittimità in ragione della sopravvenienza della menzionata decisione delle Sezioni Unite rispetto alla data di deposito del ricorso.

3.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (e non del suo difensore, avendo quest’ultimo agito sulla base di una procura nulla, ma non inesistente. Cfr., specificamente, Cass., SU, n. 15177 del 2021), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 maggio 2021, e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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