LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6680/2019 proposto da:
J.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Wally Salvagnini, e Sabrina Erba, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Questura di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
Prefettura di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– resistente –
avverso il provvedimento di data 17-1-2019 del GIUDICE DI PACE di PIACENZA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto emesso il 17-1-2019 il Giudice di Pace di Piacenza ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera di J.M., cittadino *****, emesso nella stessa data del 17-1-2019, in esecuzione del decreto di espulsione del cittadino straniero emesso dal Prefetto di Piacenza il 17-1-2019.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti della Questura di Piacenza, che si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, e nei confronti della Prefettura di Piacenza.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (pericolosità sociale)”. Deduce, denunciando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame di fatto decisivo, che il Giudice di Pace non ha espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari alla declaratoria di sua pericolosità sociale.
Lamenta che il primo Giudice abbia posto a base della propria decisione un mero automatismo in conseguenza di condanne penali riportate, senza effettuare alcun accertamento in concreto. Richiama la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3301/2017 R.G.n. 6970/2016) e sostiene che le citate pronunce, anche se espresse con riferimento al diniego del permesso di soggiorno, affermano principi applicabili al caso di specie, essendo l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera più gravi, e comunque un successivo logico delle fasi antecedenti riguardanti il diniego del titolo di soggiorno.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in sede di convalida delle misure di cui all’art. 14, comma 1-bis t.u. immigrazione il sindacato del giudice è limitato all’esame dei presupposti di adozione delle misure medesime e dell’esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, potendo estendersi alla valutazione di quest’ultimo solo nel caso in cui “esso sia manifestamente illegittimo e lo straniero possa qualificarsi inespellibile” (Cass. n. 27692/2018; cfr. Corte Cost n. 280/2019 per il richiamo del suddetto principio). E’ stato ulteriormente precisato da questa Corte che in sede di convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, il giudice ha il potere di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità di tale ultimo provvedimento secondo i parametri ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, fermo restando che la mera presentazione della richiesta di autorizzazione a trattenersi nel territorio nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 non incide sulla validità del decreto di espulsione, nè è idonea a sospenderne l’efficacia, trattandosi di effetto che resta riconnesso al rilascio della menzionata autorizzazione (così Cass. n. 19334/2015).
2.2. Nel caso di specie, la doglianza è riferita esclusivamente all’asserita mancanza di motivazione sulla pericolosità in concreto del ricorrente, già attinto da decreto di espulsione.
Il ricorrente non deduce di aver allegato nel giudizio di merito la manifesta illegittimità del decreto di espulsione nel senso precisato da questa Corte, non svolge censure con riferimento a detto ultimo provvedimento, nè afferma di averlo impugnato.
Considerata la natura dell’accertamento che il Giudice di Pace deve svolgere in sede di convalida delle misure di cui all’art. 14 T.U. immigrazione, l’estensione del sindacato alla valutazione del provvedimento di espulsione, la cui valida emissione non è posta in discussione dal ricorrente, non è consentita, se non nei limiti di cui si è detto.
Nella specie, come già rilevato, difetta ogni compiuta deduzione al riguardo da parte del ricorrente, che neppure indica quali siano state le ragioni giustificative del decreto di espulsione, nè deduce specificamente di aver allegato nel giudizio di merito di essere soggetto inespellibile.
Non sono, infine, pertinenti, alla stregua delle considerazioni che precedono, i richiami alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3301/2017 R.G.n. 6970/2016) che riguarda la distinta fattispecie in cui oggetto di impugnazione è il decreto di espulsione, e alle pronunce del giudice amministrativo riferite ad ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari o lavorativi.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione della Questura.
4. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021