LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12383/2019 proposto da:
A.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa E. Lo Faro, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 12-3-2019 il Giudice di Pace di Palermo ha respinto il ricorso di A.S., cittadina *****, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Palermo, emesso in data 11-1-2019 e notificato nella stessa data, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale della cittadina straniera perchè entrata nel territorio della Stato nel 2007 sottraendosi ai controlli di frontiera.
2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., lett. c. Difetto di istruttoria del Giudice di Pace ed eccesso di potere, difetto di istruttoria del Prefetto della provincia di Palermo”. Deduce che l’ordinanza impugnata è carente per avere il Giudice di Pace omesso di verificare che: a) la ricorrente non aveva mai ricevuto la notifica del rigetto o della revoca del permesso di soggiorno per asilo, rilasciato dal Questore di Foggia e rinnovato fino al 30-3-2012 (doc. 2), sicchè il decreto di espulsione era viziato da eccesso di potere, non essendosi, peraltro, la Prefettura costituita nel precedente grado e non avendo pertanto prodotto alcun documento, neppure il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno del 24-1-2012 richiamato nel decreto espulsivo, ma mai notificato alla ricorrente; b) il decreto espulsivo avrebbe dovuto essere emesso dal Prefetto di Catania, avendo la ricorrente dimora in *****, sita nella provincia di *****; c) il Giudice di Pace non aveva svolto istruttoria in ordine alla notifica della revoca del permesso di soggiorno, che la ricorrente ribadisce di non avere mai ricevuto, nonchè in ordine alla domanda reiterata che la ricorrente assume di avere presentato. Rimarca che per il suo status fisico avrebbe titolo alla domanda reiterata, avendo subito violenza sessuale, stupro, infibulazione ai fini ricattatori, ed essendo stata costretta a prostituirsi dalla sua coinquilina.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 360 c.p.c.. Omessa motivazione del Giudice di Pace sull’illegittimità manifesta della motivazione del decreto di espulsione riguardante la pericolosità”. Lamenta che il Giudice di Pace non abbia espresso alcun reale giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari alla declaratoria di pericolosità sociale, ponendo a base della propria decisione il giudizio espresso dal Prefetto, che era stato censurato perchè consistente in formula stereotipata, senza effettuare alcun vaglio interpretativo degli elementi offerti dalla ricorrente. Riporta la motivazione del decreto espulsivo nel testo del ricorso (pag.6) e, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, deduce che detta motivazione, così come quella dell’ordinanza impugnata, sono meramente apparenti e prive di riscontri fattuali e giudiziari. Rimarca che il Tribunale di Sorveglianza non aveva mai dichiarato la pericolosità sociale della ricorrente, alla quale aveva concesso tutti i benefici di legge (liberazione anticipata).
3. Con il terzo motivo denuncia la “Violazione dell’art. 360 c.p.c.. Ordinanza del Giudice di Pace “errore in judicando”. Rileva che il Giudice di Pace aveva fatto riferimento, nella motivazione, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, rimodulando la qualificazione giuridica delle ragioni giustificative dell’espulsione.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. La stessa ricorrente espone di aver ottenuto un permesso di soggiorno rinnovato solo fino al 30-3-2012, sostiene che “la sua posizione possa rientrare nell’istituto della domanda reiterata”, richiama documenti senza specificamente indicarne il contenuto e, nel dolersi della mancata notifica di provvedimento di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e dell’omessa attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, assume di aver presentato alla Commissione territoriale “domanda reiterata” (pag.4 ricorso), senza precisare la data di presentazione e i motivi della domanda.
La censura, pertanto, risulta espressa genericamente, oltre che in modo non lineare, mediante confusa commistione di dati di fatto, anche in ordine a riferite problematiche di salute di natura psichiatrica della ricorrente e alla sua dimora, allegata senza alcun richiamo di documentazione a supporto, nella Provincia di Catania, assunta come rilevante, quest’ultima, ai fini del denunciato vizio di “eccesso di potere” del Prefetto di Palermo.
5. Il secondo motivo è fondato.
5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, “in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), il Giudice di pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale” (da ultimo Cass. n. 20692/2019).
5.2. La ricorrente, nel dedurre di essere stata espulsa ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 (rectius 2), lett. c) in quanto soggetto socialmente pericoloso, riporta nel testo del ricorso la parte della motivazione del decreto di espulsione in ordine alla sua pericolosità (pag. n. 6) e lamenta che il Giudice di Pace non abbia spiegato in che modo sia stata accertata in concreto la sua pericolosità sociale.
L’ordinanza impugnata contiene il riferimento alla pericolosità della ricorrente, senza, peraltro, che ne sia esplicitata la rilevanza rispetto al soggiorno irregolare, ma non è dato, effettivamente, rinvenire, nella sintetica motivazione dell’ordinanza, alcun vaglio di elementi concreti da cui desumere la pericolosità sociale attuale della cittadina straniera. Il giudice di merito si limita ad affermare che l’espulsione sia “atto dovuto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter” e, quanto al motivo di opposizione, che il decreto di espulsione sia “sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza di una situazione di pericolo di fuga in considerazione dei precedenti che denotano una pericolosità del soggetto” (pag. n. 2 dell’ordinanza impugnata).
Ricorre, pertanto, nel caso di specie, la carenza motivazionale denunciata (Cass. S.U. n. 8053/2014).
6. In conclusione, il secondo motivo va accolto, restando assorbito il terzo, con la cassazione dell’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvio della causa al Giudice di Pace di Palermo, in diversa composizione monocratica, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di Pace di Palermo, in diversa composizione monocratica, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021