LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12440/2019 proposto da:
B.W., rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Papa, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 12-10-2018 il Giudice di Pace di Palermo ha respinto il ricorso di B.W., cittadino della *****, avente ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione del Prefetto di Palermo, emesso in data 20/08/2018 e notificato nella stessa data, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Palermo, che è rimasta intimata.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, allegando il provvedimento del Prefetto di Palermo del 3-5-2019 con il quale è stato revocato il decreto di espulsione oggetto del presente giudizio, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente prodotto, in allegato alla memoria illustrativa, il provvedimento del Prefetto di Palermo del 3-5-2019 con il quale è stato revocato il decreto di espulsione per cui è causa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,il giudizio di impugnazione di decreto prefettizio di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, investe non solo la legittimità del provvedimento impugnato, ma anche il diritto del ricorrente di permanere sul territorio nazionale.
La sopravvenuta revoca del decreto di espulsione rende inefficace il medesimo decreto e determina comunque la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 14268/2014 e Cass. n. 109/2020 nella similare ipotesi di sopravvenienza di valido titolo di soggiorno).
2. Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite del presente giudizio, stante la mancata costituzione della Prefettura.
3. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inefficace il provvedimento di espulsione impugnato e dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021