LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
su ricorso n. 4049/2019 proposto da:
L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Pirenei n. 1, presso lo studio dell’Avv.to Alessandra Gentile; rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro Venturini;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova, n. 1284/2018, pubblicata il 30/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1284/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Genova che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da L.O., nato in ***** (*****), il *****.
Il richiedente asilo proveniente dallo Stato della ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente di essere fuggito dal proprio Paese in quanto temeva di essere ucciso dagli aderenti alla confraternita “*****”, a causa del suo rifiuto di farne parte.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nel contempo, il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese, costituendosi al solo fine di partecipare all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per avere i giudici di appello escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine e nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, interpretando il presupposto della individualità della minaccia secondo criteri difformi dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del ricorrente, difatti, il riconoscimento della protezione sussidiaria non sarebbe subordinata alla prova che il richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, atteso che l’esistenza di una minaccia, rilevante ai fini della protezione sussidiaria, è inferibile dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso che sia tale da far ritenere che il rientro nel paese di origine esporrebbe il richiedente ad un rischio di subire detta minaccia.
La sentenza impugnata avrebbe invece errato nell’escludere la sussistenza della violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, affermando che la regione di provenienza del richiedente asilo, la *****, non sarebbe interessata dal conflitto tra l’esercito ***** e i ribelli di *****, in contrasto con quanto invece accertato dalla Corte d’Appello di Trieste l’11 gennaio 2016 – che ha invece riconosciuto l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa nell’intero Paese – nonchè con l’invito rivolto dall’ACNUR agli Stati, affinchè non effettuino respingimenti dei cittadini ***** nelle zone di azione di *****. Deduce, altresì, il ricorrente che Amnesty International ha denunciato la diffusione di torture e trattamenti crudeli nei confronti dei criminali comuni (2.500 detenuti sarebbero stati uccisi dalla polizia), nonchè l’assenza di un efficace sistema giudiziario in grado di garantire una tutela effettiva.
In particolare, evidenzia la presenza di gruppi etnici e religiosi armati contrapposti armate contrapposti nella zona dell'*****.
3. La doglianza è priva di pregio.
3.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) la “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
Il presupposto legislativo della sopra ricordata fattispecie ex art. 14, lett. c), è quello della minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata scaturente da una situazione di conflitto armato interno o internazionale.
In queste situazioni diventa cruciale stabilire se la situazione di pericolo debba concernere specificamente ed univocamente la situazione del richiedente o possa essere sufficiente la rappresentazione di una situazione sociopolitica dalla quale si è sfuggiti e nella quale il rischio diventa effettivo per qualsiasi persona che appartenga alla categoria a rischio.
Sotto il profilo comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria, Sez. 6-1, n. 6503/2014, Rv. 630179-01, evidenzia il diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento nei due istituti tutori, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un’attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicchè, in relazione alle ipotesi descritte al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all’ipotesi indicata nella lett. c) cit. articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo. In proposito, Sez. 6-1, n. 18130/2017, Rv. 645059-01 (conf. Sez. 6-1, n. 25083/2017, Rv. 647042-01), dopo aver ripreso un precedente di legittimità (Sez. 6-1, n. 15466/2014, non massimata, che, a sua volta, richiama CGUE, Grande Sezione, 17 febbraio 2009, causa C-465/2007 e Id., 1 gennaio 2014, causa C-285/12) non reputa necessaria, a fini dell’applicazione dell’art. 14, lett. c), cit., la rappresentazione coerente, da parte del richiedente, di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali, ferma la necessità di un’indagine officiosa sull’effettivo contrasto alla violenza svolto dalle autorità statuali del Paese di provenienza e sul pericolo per l’incolumità cui sia esposto il cittadino straniero in caso di rientro nel Paese d’origine, pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c), (Cass. nn. 16202 del 2015 Rv. 636614 01, N. 13940 del 2020 Rv. 658384 – 02, N. 14350 del 2020; 19224/2020 Rv. 658819 – 01). A detto orientamento si contrappone altro indirizzo di legittimità secondo il quale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Escludendo la ricorrenza del presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, a causa della mancata indicazione di elementi idonei a compiere una valutazione individualizzante del rischio nel caso di rimpatrio; presupponendo la protezione sussidiaria che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. (Cass. n. 909/2019; n. 18306/2019; n. 14006 del 31/05/2018; n. 13850/2018; n. 17069/2018; n. 25083/2017; n. 16202/2015).
In merito a detto profilo, la Corte di Giustizia – con le sentenze n. 172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, Diakitè, – pur non negando in assoluto la necessità del requisito del carattere individuale della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all’art. 15, lett. c direttiva 2004/83/CE (corrispondente appunto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), ha tuttavia affermato che “l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”; espressamente precisando che il nesso causale tra situazione generale di danno grave e la diretta esposizione individuale è più sfumato rispetto alle protezioni maggiori ed ha ritenuto che ai fini della protezione sussidiaria ” (v. sul punto anche Cass. nn. 25083 e 18130 del 2017). Pure dal riferimento alla violenza indiscriminata ed al conflitto armato interno od internazionale si evince che la norma allude ad una situazione potenzialmente destinata a coinvolgere la generalità degli individui. Il riferimento alla situazione di violenza indiscriminata implica, infatti, che essa possa estendersi ad una persona a prescindere dalla sua condizione personale.
La Corte di Giustizia rileva che il termine “individuale” deve essere interpretato nel senso che la minaccia può riguardare “danni contro civili, a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto in corso (…) raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all’art. 15, lett. c) Direttiva”. La Corte afferma, poi, che tale interpretazione, che assicura una autonoma sfera di applicazione all’art. 15, lett. c) direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del considerando 26 della Direttiva Qualifiche (riprodotto nel considerando 35 della nuova Direttiva Qualifiche), in base al quale “I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave”, affermando che l’utilizzo dell’espressione “di norma”, fa salvo il caso in cui vi sia “una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subirebbe individualmente il rischio in questione”.
Dunque, l’applicabilità della fattispecie in esame dipende dal complesso dei due fattori di rischio di danno grave (individuale o generalizzato) cosicchè “tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria”. Si tratta di un accertamento autonomo che riguarda la verifica dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dettata da conflitto armato interno od esterno in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465-07 cd. sentenza Elgafaji).
In sintonia con l’interpretazione della Corte di giustizia, questa Corte ha recentemente chiarito che l’esclusione della necessità di un coinvolgimento diretto del richiedente nel contrasto tra le forze in campo, in ragione del suo ruolo istituzionale, della sua posizione politica, della sua appartenenza etnica o delle sue idee religiose, non implica infatti in alcun modo la dispensa dall’onere di allegare e provare che, per intensità e caratteristiche, lo scontro armato in atto comporta una situazione tale da rendere gravemente rischiosa per la sua vita o la sua incolumità la mera presenza nel territorio del Paese di origine; ma, diversamente da quel che si verifica per le altre ipotesi di protezione internazionale e per la protezione umanitaria (regolata da una specifica disciplina), nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tale onere di allegazione non riguarda l’interessamento del richiedente alla situazione di conflitto armato interno in modo specifico a motivo di elementi relativi alla propria situazione personale, tanto che in questa particolare ipotesi il giudizio di attendibilità e credibilità non entra in gioco, salvo che non sia controversa la stessa provenienza del richiedente da area geografica interessata a una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (vedi per tutte: Cass. 24 maggio 2019, n. 14283, che ha superato il diverso orientamento espresso da Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892; v. Cass. n. N. 14283 del 2019; nn. 13940 e 13944 del 2020; n. 14350 dei 08/07/2020; nn. 14674 e 14668 del 2020; n. 19224/2010; n. 10286 del 2020; n. 8819 del 2020). Inoltre, questa corte ha avuto modo di sottolineare come la violenza indiscriminata possa essere determinata anche da scontri tra soggetti e/o gruppi privati (conflitti interetnici, religiosi, tra comunità, bande criminali, ecc.) che non vengano di fatto controllati dall’autorità statuale. “Al fine di rientrare nell’ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c),… (è) sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa ed indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”; il giudice dovrà, pertanto, verificare, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, “la capacità di fronteggiare la violenza diffusa individuale e collettiva da parte delle autorità… statuali” (Cass. ord. n. 8281/2013, sent. N. 6503/2014; Cass. ord. n. 15466/2014 in motivazione).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto quale motivo di grave pericolo per la sua persona gli atti terroristici posti in essere da parte del gruppo armato *****, che – come accertato dalla Corte di appello – opera in realtà nel nord del Paese, mentre – come evidenziato dalle Coi sulla ***** – la regione della ***** è in realtà interessato dalla presenza di conflitti armati correlati alla questione petrolifera del Delta (sud della *****), non risolta dal governo, nonchè da altre forme di violenza armata diffusa nella regione, dove personalità politiche hanno fornito armi a giovani per indurli alla lotta politica armata, sfociata in sequestri, omicidi, rapine a mano armata, uccisione degli agenti di polizia e omicidi politici (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). Concludendo, per converso, che, poichè da una indagine (non meglio precisata), sulla violenza in *****, la ***** risulta essere ottavo degli stati del *****, e quindi in una situazione “migliore” rispetto alle altre regioni, non sussisterebbe una situazione di violenza indiscriminata di tale diffusione e intensità da integrare – in assenza di rischio individualizzato del richiedente asilo – l’ipotesi di cui all’art. 14 cit., lett. c).
In altri termini, il collegio d’appello si è uniformato ai principi unionali e giurisprudenziali esposti, in quanto ha ritenuto che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso non abbia raggiunto livelli tali da far ritenere che sussistano fondati motivi di ipotizzare che un civile che rientri nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia, scongiurando, quindi, l’eventualità di un rischio per il predetto.
Quanto, poi, alla nozione di “violenza indiscriminata” in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, con la sentenza Diakitè C-285/12, la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire detto aspetto relativo all’ipotesi di protezione sussidiaria prevista nell’art. 14, sub c). La Corte si è soffermata, in particolare, sul significato da attribuire alla nozione di “conflitto armato interno”, chiarendo come l’espressione utilizzata dal legislatore dell’Unione non abbia nulla a che vedere con le nozioni poste a fondamento del diritto internazionale umanitario, stante le diversità di fini nonchè dei meccanismi di protezione riscontrabili tra quest’ultimo ed il regime di protezione sussidiaria. Pertanto, afferma la Corte, la nozione di “conflitto armato interno” deve essere interpretata sulla base del suo significato abituale “nel linguaggio corrente” (prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa) ovverosia “una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”. I giudici specificano, infine, che per ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lett. c), non è necessario che “l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, essa va intesa – Cass. n. 18308/2019, Rv. 654719-01, Cass. n. 09090/2019, Rv. 653697-01 e Cass. n. 11103/2019, Rv. 653465-01, in conformità con la giurisprudenza unionale (CGUE, 1 gennaio 2014, cit.; Id., 18 dicembre 2014, causa C-542/13, p. 36) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (in argomento si è espressa anche Sez. 1, n. 11175/2020, Rv. 658032-01).
In ogni caso, lo stabilire in punto di fatto se in un determinato paese esista o non esista una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’omesso esame difatti, profilo nel caso di specie non prospettato.
La censura che, quindi, dopo aver criticato l’interpretazione dell’art. 14, lett. c), cit. ostende, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, con riferimento alla valutazione dell’elevato grado di violenza indiscriminata, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quale idoneo vizio cassatorio; e sollecita perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta (cfr. Cass. n. 22271/2020, in motiv.: (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
In assenza di attività difensiva da parte del Ministero, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (S.U. n. 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto(S.U. n. 4315/2020).
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021