LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24767-2016 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO;
– ricorrente –
contro
DEGA TOURIST SNC DO D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE PACIFICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5914/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RILEVATO
che:
Il Comune di Ischia ricorre per la cassazione della sentenza n. 5914/28/16 della CTR Campania che ha accolto l’appello della Dega Tourist snc di G. e G.G.D.V., avente ad oggetto attività alberghiera, in merito all’avviso di pagamento della Tarsu 2012, speditole dal Comune di Ischia. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 7585/2015, aveva rigettato il ricorso della società, compensando le spese: la sentenza impugnata, contraddicendo la prima sentenza, nella parte in cui affermava che “la contribuente non aveva eccepito di non conoscere l’avviso bonario allegato in copia all’atto impugnato”, accoglieva il motivo d’appello relativo alla carenza di motivazione dell’avviso di pagamento, annullandolo.
La Dega Tourist ha controdedotto e prodotto memoria.
CONSIDERATO
che:
Il Comune di Ischia articola tre motivi di ricorso:
1)In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 da parte della CTR in tema di motivazione dell’atto impugnato. Deduce che quest’ultimo è sostanzialmente un avviso di pagamento e, secondo la giurisprudenza di legittimità, che pure ammette, nel caso di accertamento, la necessità di una motivazione completa dell’atto impositivo perché volta a porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria, nel caso di atti conseguenti ad autoliquidazione ovvero basati su elementi di fatto forniti dallo stesso contribuente, riconosce che la motivazione possa essere contratta, schematica ed essenziale, basandosi su elementi tutti ben conosciuti dallo stesso contribuente. Tale è il caso all’esame, poiché l’avviso di pagamento della Tarsu segue la notifica di un avviso bonario, presente agli atti e conosciuto dalla controparte, che contiene l’indicazione di tutti gli elementi identificanti lo specifico tributo ed al quale è legittimo fare rinvio perché noto alla contribuente. Inoltre l’avviso di pagamento non consegue ad un procedimento di accertamento ma all’ordinaria modalità di riscossione annuale dell’imposta, come dovuta sulla base dei dati dichiarati dalla stessa contribuente, non difformemente dalle annualità precedenti: i giudici di appello, pertanto, hanno ritenuto il difetto di motivazione senza considerare che l’avviso di pagamento si integrava con l’avviso bonario, conosciuto dalla contribuente, contenente tutti gli elementi necessari a soddisfare il diritto di difesa.
2) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deduce, da parte della CTR, la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24. Il ricorrente lamenta che solo con la memoria che ha fatto seguito all’appello, la società ha introdotto il tema della mancata notifica dell’avviso bonario. Eccepisce, pertanto, il novum della relativa censura, non inserita nel primo motivo del ricorso di controparte (ritualmente trascritto in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), e proposta in appello, solo con il deposito della prima memoria e non come autonoma eccezione, che andava formulata nei termini di legge e notificata alla controparte. I giudici della CTR hanno, pertanto, erroneamente considerato il rilievo come autonomo motivo del ricorso introduttivo.
3) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non hanno rilevato la genericità dei motivi di appello, tenuto conto che la contribuente non ha indicato specifiche censure relative alla pretesa erariale I motivi di ricorso, che devono essere esaminati congiuntamente, attesa la connessione argomentativa, sono fondati.
La CTR afferma, apoditticamente, che “la società appellante, diversamente da come opina il costituito Comune nelle memorie di controdeduzioni, ha eccepito con il ricorso introduttivo di non aver mai ricevuto l’avviso bonario di pagamento cui si fa riferimento per relationem, per la specificazione di quanto richiesto a titolo di Tarsu, nell’avviso di pagamento di cui trattasi”. Tale affermazione, che è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente Comune, è stata smentita dalla stessa contribuente che, nel controricorso, ha affermato di aver eccepito “la mancata allegazione (dell’avviso bonario) all’avviso impugnato ed anche la mancata notifica dello stesso “ed a riprova dell’assunto ha trascritto l’eccezione proposta, nei termini seguenti “Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama” (pag. 8 controricorso).
E’ di tutta evidenza che una generica affermazione di tal fatta non può essere in alcun modo considerata alla stregua di uno specifico motivo di ricorso non venendo in rilievo né il riferimento alla conoscenza dell’avviso bonario, né tantomeno alla mancata notifica dello stesso, sia esso come allegato all’atto sia anche in modo autonomo dalla notifica dell’avviso di pagamento.
La mancata pronuncia specifica sul contenuto dell’avviso impugnato, e su quello dell’avviso bonario n. 125, che la contribuente non ha negato di conoscere (pag.3 della sentenza impugnata), trascritto dal ricorrente Comune ai fini dell’autosufficienza a pag.14 del ricorso, rende, infine, la sentenza impugnata priva del necessario contenuto motivazionale in relazione alla legittimità della pretesa tributaria.
Per tutto quanto precede, in accoglimento del ricorso va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, anche delle censure assorbite e non esaminate.
P.Q.M.
la Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata;
– rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, in collegamento da remoto, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021