LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21815/2014 R.G. proposto da:
Studio Legale D.Z. & B., in persona dei titolari avv.ti D.Z.A. e B.R., elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Roberto Ardigò, n. 42, presso lo studio dell’avv. B.R., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
Equitalia Sud S.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 133/2/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 11 giugno 2013;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dallo Studio Legale D.Z. & B., in persona dei titolari avv.ti D.Z.A. e B.R., avverso la cartella di pagamento n. *****, relativa a recupero del mancato versamento dell’imposta Irap per l’anno 2004.
2. Ha rilevato il giudice di appello che era dimostrata in atti la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo allo studio professionale, dedotta dall’ammontare del reddito prodotto (Euro 277.220,00), dalla presenza di lavoratori dipendenti subordinati (per Euro 13.627,00), dalle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali (per Euro 7.571,00), per beni immobili (per Euro 2.759,00) e per altre spese (per Euro 60.354,00), come documentalmente riscontrato dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. A fronte di tali riscontri, il contribuente non aveva fornito alcuna prova a conforto del dedotto diritto all’esonero dall’imposta.
3. Per la cassazione della citata sentenza lo Studio Legale D.Z. & B. ha proposto ricorso affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Geri S.p.A. è rimasta intimata.
4. Il ricorrente, con memoria depositata in data 28 gennaio 2021, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e conseguentemente estinto il giudizio, avendo aderito alla c.d. “rottamazione” delle cartelle ai sensi delle previsioni del D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016.
CONSIDERATO
CHE:
1. L’istanza della ricorrente del 28 gennaio 2021 merita accoglimento, risultando dall’ivi allegata documentazione l’avvenuta corretta adesione alle previsioni della definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dal D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016. Tanto determina la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare cessata la materia del contendere.
2. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. Non sussistono i presupposti di legge per provvedere in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021