Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19744 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 117-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO GIUSTI;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 83/2010 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA SEZ.DIST.

di LIVORNO, depositata il 29/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 83, del 29 ottobre 2010, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure recante annullamento di un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ed ipocatastali, dovute in esito alla revoca delle agevolazioni fruite dai contribuenti per l’acquisto della prima casa di abitazione con atto registrato in data 11 settembre 2003;

– B.S. e F.A. resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale va rilevato che il controricorrente B.S. ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell’importo dovuto;

– la regolarità di detta definizione risulta riscontrata dalla stessa Agenzia delle Entrate;

– il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:

– “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia” (comma 2 ter);

– “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020” (comma 10);

– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);

– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 13);

– “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8” (comma 14);

2. – risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, – giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, – e dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, – in quanto la stessa Agenzia dà conto della regolarità della definizione della lite, – deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata la cui efficacia soggettiva si estende, come previsto dalla disposizione normativa, al coobbligato (nella fattispecie la controricorrente F.A.);

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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