Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1975 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 4060/2019 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Pirenei n. 1, presso lo studio dell’Avv.to Alesssandra Gentile; rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro Venturini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova, n. 1243/2018, pubblicata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1243/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Genova che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da U.M., nato in ***** (*****), il 7.07.1992 Il richiedente asilo proveniente dallo Stato della ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggito dal proprio Paese in quanto temeva di essere ucciso dagli aderenti alla confraternita “*****”, i quali avevano ucciso la madre, in quanto si era rifiutata, dopo la conversione al cristianesimo, di giurare davanti al feticcio della comunità tradizionale la sua estraneità all’omicidio del proprio figlio; che, a causa del tentativo di difendere la madre, la Confraternita aveva tentato in più occasioni, di ucciderlo; che, nonostante la denuncia presentata alla polizia, questa aveva mostrato disinteresse; che egli era di etnia ***** e di religione *****.

I giudici di secondo grado, in particolare, hanno escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, ritenendo l’insussistenza della prova degli atti di persecuzione e della prova del pericolo di essere sottoposto a tortura, pena di morte o trattamenti disumani, nel caso di rientro nel paese di origine, in quanto i timori per la vita dedotti dal ricorrenti erano correlati a vicende di natura privata.

Escludeva altresì la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto dalle Coi individuate, difettava la prova di una situazione di violenza indiscriminata nel sud della *****, mentre “lo sforzo di integrazione” del richiedente asilo non risultava di per sè idoneo a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto anche conto che il ricorrente aveva prodotto contratto di lavoro (quasi illeggibile) a tempo parziale sorto nel maggio 2017, della durata di tre mesi e non rinnovato.

Avverso la menzionata sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese, costituendosi al solo fine di partecipare all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, in attuazione della Convenzione di Ginevra ratificata in Italia con L. n. 95 del 1970 e degli artt. 9 e 10 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011; per avere la Corte d’Appello di Genova erroneamente ritenuto necessaria la prova della persecuzione, mentre le norme e le direttive citate esigono ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato il timore di essere perseguitato a motivo della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale, delle sue opinioni.

Adduce che il fatto di aver già subito atti di persecuzioni come qualificati dall’art. 9 della citata direttiva costituisce un indizio della fondatezza di timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi e che, in ogni caso, egli aveva dedotto di aver subito aggressioni e attentati dalla Confraternita e di aver timore di essere ucciso dai terroristi di ***** perchè appartenente al gruppo religioso ***** di etnia *****.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 5, e dell’art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per avere i giudici di appello escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine e nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, interpretando il presupposto della individualità della minaccia secondo criteri difformi dalla giurisprudenza di legittimità.

Ad avviso del ricorrente, difatti, il riconoscimento della protezione sussidiaria non sarebbe subordinata alla prova che il richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, atteso che l’esistenza di una minaccia rilevante ai fini della protezione sussidiaria è inferibile dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso che sia tale da far ritenere che il rientro nel paese di origine esporrebbe il richiedente ad un rischio di subire detta minaccia.

La sentenza impugnata avrebbe pertanto errato nell’escludere la sussistenza della violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, affermando che la regione di provenienza del richiedente asilo, la *****, non sarebbe interessata dal conflitto tra l’esercito ***** e i ribelli di *****, in contrasto con quanto invece accertato dalla Corte d’Appello di Trieste l’11 gennaio 2016 – che ha invece riconosciuto l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa nell’intero Paese – con l’invito rivolto dall’ACNUR agli Stati, affinchè non effettuino respingimenti dei cittadini ***** nelle zone di azione di *****. Deduce, altresì, il ricorrente che Amnesty International ha denunciato la diffusione di torture e trattamenti crudeli nei confronti dei criminali comuni (2.500 detenuti sarebbero stati uccisi dalla polizia), nonchè l’assenza di un efficace sistema giudiziario in grado di garantire una tutela effettiva.

4. Con la terza censura, si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 5, e dell’art. 14, lett. a) e b), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, concernente il rischio del richiedente di essere torturato o di subire anche trattamenti inumani per mano dei membri delle forze di polizia, della guardie carcerare e dei ribelli.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto considerare il rischio si subire torture e trattamenti disumani al momento della decisione giurisdizionale, tenuto conto del fatto che il richiedente asilo e la sua famiglia avevano già subito persecuzioni.

5 Con l’ultimo mezzo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere i giudici di merito considerato la situazione di violenza indiscriminata e diffusa nel paese di origine al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, adducendo che da una parte il Collegio non ha debitamente valutato l’integrazione sociale dimostrata dal ricorrente con la produzione del contratto di lavoro e dall’altra non ha correttamente esaminato il rischio effettivo all’incolumità fisica cui verrebbe esposto il ricorrente al rientro nel paese di origine, allegando una situazione di diffusa violenza in “*****”.

6. Il primo e il terzo motivo, connessi, sono fondati nel senso che segue.

Questa Corte ha affermato che requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza (v. Cass. n. 14157-16; n. 30969/2019). Secondo Sez. 3, n. 08573/2020, Rv. 657778-01, quando il richiedente asilo alleghi il timore di essere soggetto nel suo Paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine, indagando espressamente l’esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti (conf. Sez. 1, n. 28974/2019).

Il fatto da dimostrare, secondo Sez. 6-1, n. 16201/2015, Rv. 636626-01, va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, la minaccia ricevuta in passato, la quale fa presumere la violazione futura in caso di rientro.

Al fine, poi, di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui al D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), Sez. 3, n. 11936/2020, Rv. 65801901, richiede, diversamente da quanto disposto dalla successiva lett. c), che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano “effettivi” (come richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. g stesso decreto) e, cioè, individuali o almeno individualizzanti e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione. All’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono riconducibili anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione (nella specie sentimentale) esistente o esistita con un membro della famiglia, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2,3 e 29 Cost. e dall’art. 8CEDU, donde la necessità, da parte del giudice, di verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c) decreto cit., lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti un’adeguata protezione (Sez. 1, n. 01343/2020, Rv. 656759-01). Ma anche nelle ipotesi in cui le minacce provengano da gruppi contrapposti a causa dell’appartenenza religiosa ed etnica del richiedente.

Nella specie, il Collegio di appello non ha escluso la credibilità del dichiarante, ma ha ritenuto che lo stesso non avesse fornito la prova degli atti di persecuzione denunciati con precisione dal richiedente asilo; il decidente non si è uniformato ai principi unionali ed alla giurisprudenza di questa Corte, poichè avrebbe dovuto indagare al fine di accertare la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza, correlandola alla posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad etnia di minoranza e alla religione *****, quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico dell’integrità psico-fisica (per tutte Cass. n. 30105-18); ne segue che non può affermarsi che un narrato del tipo di quello di cui la corte d’appello pur ha dato atto sia insufficiente ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori, per “la carenza di prova”. 7. Anche la seconda doglianza è fondata, assorbita l’ultima.

In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente la protezione nella situazione di pericolo (v. Cass. n. 16275-18); l’accertamento dei presupposti di fatto delle suddette forme di protezione è riservato al giudice del merito, ma deve essere svolto con la puntualità resa necessaria dall’allegazione, e con indicazione delle fonti di conoscenza all’uopo considerate. Nella fattispecie, invece, la Corte di appello si è soffermata sulle violenze diffuse nella parte Nord della *****, senza esaminare, attraverso COI aggiornate, nè la presenza di scontri, nell’area di provenienza del ricorrente, tra gruppi religiosi ed etnici contrapposti, tali da esporre a minaccia grave il richiedente nè la diffusività del fenomeno.

Con riferimento alla protezione sussidiaria, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; e al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto altresì a indicare le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312-19, Cass. n. 1344919, Cass. n. 13897-19), che, in questo caso, è stato svolto solo con riferimento al Nord della ***** e attingendo da fonti precedenti all’epoca della decisione (Amnesty International 2015-2016) che riferiscono della situazione del Nord della *****.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla medesima corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti; essa provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito l’ultimo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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