LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.G., in qualità di già socio accomandatario della IPSEA Sas, società cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. Graziella Silvana Zarcone, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al piazzale Clodio n. 56, in Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3980, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 6.5.2014, e pubblicata il 13.6.2014;
ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
a seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza il *****, dal quale emerge che i militari avevano imputato alla società IPSEA Sas redditi non dichiarati, accertati mediante analisi delle movimentazioni del conto corrente bancario del socio accomandatario M.G., il quale non era riuscito a giustificarle, l’Agenzia delle Entrate notificava allo stesso M.G., in relazione al maggior reddito di partecipazione conseguito, gli avvisi di accertamento n. *****, attinente ad Irpef per l’anno 2005; n. *****, relativo ad Irpef ed Iva per l’anno 2008; n. *****, relativo ad Irpef ed Iva per l’anno 2006; e n. *****, relativo ad Irpef ed Iva per l’anno 2005; per un valore complessivo dichiarato di Euro 121.509,24.
Avverso gli avvisi di accertamento M.G. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, producendo documentazione ed affermando che gli introiti contestati erano stati regolarmente dichiarati dalla società, e derivavano da fatture puntualmente registrate in contabilità, ed onorate con ritardo dai debitori. La CTP premetteva che i ricorsi avverso i maggiori redditi accertati nei confronti della società erano stati rigettati, ed affermava quindi che l’accertamento dei maggiori redditi di partecipazione conseguiti dal socio possa ben trovare fondamento nei maggiori redditi accertati nei confronti della società, anche mediante un atto impositivo solo a questa notificato. Pertanto la CTP respingeva il ricorso proposto dal contribuente.
M.G. spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, producendo pure ulteriore documentazione volta a dimostrare che i redditi indicati dalla Guardia di Finanza quali ricavi “in nero” erano stati regolarmente dichiarati (ric., p. 2), e domandava l’accoglimento dell’originario ricorso presentato. La CTR osservava che i crediti riscossi “andrebbero comunque riferiti alla società e non già all’odierno appellante, è anche il caso di considerare che proprio in ragione del principio di competenza, invocato dallo stesso ricorrente, l’obbligo della dichiarazione scaturirebbe proprio dal fatto che tali ricavi sarebbero stati percepiti proprio nell’esercizio tributario in parola”. La CTR confermava quindi il rigetto del ricorso proposto dal contribuente.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione M.G., affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Il contribuente con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta che la impugnata CTR è incorsa nella violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 1,5 e 72, perché “qualora i presunti maggiori redditi accertati in capo alla società siano illegittimi, parimenti illegittimi sono i presunti maggiori redditi accertati nei confronti del socio” (ric., p. 4).
1.2. – Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 163, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per aver trascurato che gli importi ritenuti dalla Guardia di Finanza essere “ricavi in nero”, sono stati invece regolarmente dichiarati incorrendo, in conseguenza, nella violazione del divieto della doppia imposizione.
2.1. – 2.2. – Il ricorrente contesta, mediante il suo primo motivo di ricorso, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che il socio di una società di persone debba rispondere, della sua quota di partecipazione al maggior reddito percepito dalla società, anche se tale maggior reddito sociale risulti accertato in modo illegittimo.
Mediante il secondo motivo di ricorso, inoltre, il contribuente lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello, non avendo neppure esaminato la copiosa documentazione da lui prodotta, e volta a dimostrare che il preteso maggior reddito conseguito dalla società era stato regolarmente dichiarato. A tal fine il contribuente riproduce il secondo motivo di ricorso proposto in sede di gravame, in cui aveva contestato la nullità della sentenza di primo grado per aver omesso di pronunciare in ordine alla rilevanza probatoria della cospicua documentazione da lui allegata al ricorso.
I due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione e chiarezza, concernendo entrambi il problema della legittimità dell’accertamento di un maggior reddito di partecipazione nei confronti del socio di una società di persone, in conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito conseguito dalla società, che è però contestato nel suo fondamento.
Ricorda il contribuente come la CTP avesse affermato che le difese da lui proposte fossero rimaste “del tutto prive di documentazione probatoria di supporto”. Al fine di contrastare l’affermazione, oltre a ricordare di aver depositato ben 25 allegati al ricorso in primo grado, segnala di aver provveduto ad ulteriori produzioni documentali in grado di appello, e procede quindi a ripartire in relazione ai diversi anni d’imposta la riferibilità delle sue produzioni.
La CTR, pertanto il giudice impugnato, ha osservato in proposito, nella sua invero sintetica motivazione, che “incongruo appare l’argomento a sostegno del gravame, vale a dire che l’esenzione dall’obbligo di denunciare tali redditi scaturirebbe dal dato che la società, nella circostanza, avrebbe riscosso crediti nati in precedenti esercizi d’imposta. Al di là del rilievo che tali crediti andrebbero riferiti alla società e non all’odierno appellante, è anche il caso di considerare che proprio in ragione del principio di competenza, invocato dallo stesso deducente, l’obbligo della dichiarazione scaturirebbe proprio dal fatto che tali ricavi sarebbero stati percepiti proprio nell’esercizio tributario in parola”. Da quanto è possibile desumere da tali parole deve concludersi che il punto controverso sia stato ritenuto dalla CTR l’imputazione, in ordine al principio di competenza, o diverso, dei maggiori redditi ritenuti accertati nei confronti della società IPSEA Sas. Non è su questa problematica, però, che concentra la sua attenzione l’odierno ricorrente in sede di ricorso per cassazione, lamentando piuttosto l’omesso esame del rilievo della copiosa documentazione che afferma di avere prodotto in atti per sostenere che i tributi, in relazione ai pretesi redditi conseguiti in nero, sarebbero “in realtà ricavi regolarmente dichiarati che hanno scontato le relative imposte sui redditi” (ric., p. 12). Al fine di supportare le proprie allegazioni, il contribuente ha incorporato nel ricorso per cassazione intere pagine del secondo motivo di impugnazione proposto in grado di appello.
L’affermazione della CTP secondo cui le difese proposte dal contribuente sono rimaste “del tutto prive di documentazione probatoria di supporto”, appare rilevante in ordine al giudizio da esprimere, ma la CTR non spende alcuna parola per aderirvi, motivatamente, o correggerla. Il giudice dell’appello non riporta il proprio esame della documentazione in parola, non chiarisce le ragioni della sua totale mancanza di rilevanza, neppure distingue tra la documentazione prodotta in primo grado e quella allegata in secondo grado, e se abbia ritenuto quest’ultima ammissibile. Non illustra se il contribuente abbia assicurato prova che i debiti tributari in contestazione siano stati onorati, sia pure in diversi esercizi finanziari, ed in alternativa neppure chiarisce perché il profilo debba ritenersi irrilevante. Il giudice dell’appello non spiega perché ritenga che “proprio in ragione del principio di competenza, invocato dallo stesso deducente, l’obbligo della dichiarazione scaturirebbe proprio dal fatto che tali ricavi sarebbero stati percepiti proprio nell’esercizio tributario in parola”, non illustrando in quali termini il contribuente abbia invocato il menzionato principio.
Per completezza, quindi, può anche osservarsi che la decisione circa il maggior reddito percepito dalla società, quando la CTR si è pronunciata in materia di reddito di partecipazione conseguito dal socio odierno ricorrente, non era ancora divenuta definitiva.
Può pure aggiungersi, del pari per completezza, che il ricorrente non propone rilievi, in questa sede, circa la proporzionale imputazione a lui, quale reddito di partecipazione, del maggior reddito che si assume essere stato conseguito dalla società.
Devono essere pertanto accolti i due motivi di ricorso introdotti da M.G., e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione e nel rispetto dei principi innanzi esposti, procederà a nuovo giudizio, liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da M.G., cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021