Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19764 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Annamaria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15386/2017 promosso da:

Bazzica Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Foligno, via Garibaldi 85, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Angeli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8108/2016 della CTR del Lazio, depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/04/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 8108/2016, depositata il 07/12/2016, la CTR del Lazio ha confermato il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro (con sanzioni e interessi), notificato a seguito della ritenuta decadenza dal beneficio previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa Allegata, Parte Prima, art. 1, comma 1, sesto periodo (nel testo vigente ratione temporis), in conseguenza della mancata rivendita del compendio immobiliare nei tre anni successivi all’acquisto.

In particolare, la CTR ha escluso che potesse essere invocata la forza maggiore, quale causa giustificativa del mancato ritrasferimento nel termine indicato.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 6 del 1998, art. 3, conv. con modif. in L. n. 61 del 1998, riferito alla L.R. Abruzzo n. 30 del 1998, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui la CTR non ha considerato che la contribuente era nell’impossibilità di fatto e giuridica di proseguire i lavori di ristrutturazione prima della rivendita, perché il comune aveva attivato i poteri sostitutivi previsti dalle norme richiamate.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, per avere la CTR escluso che ricorresse la forza maggiore mentre, invece, l’assenza di disponibilità del compendio immobiliare, in conseguenza dell’esercizio dei poteri sostitutivi comunali, aveva impedito all’impresa di ritrasferire i beni nel triennio successivo, essendo questi ultimi rimasti inagibili per una causa ad essa esterna, riconducibile al comune, che si era sostituito all’impresa e non aveva terminato nel termine fissato.

2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione tra loro esistente, e risultano entrambi inammissibili.

2.1. Com’e’ noto, il D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, nel testo applicabile ratione temporis, ha stabilito che è soggetto a registrazione in termine fisso (1%) l’atto traslativo o costitutivo di diritti reali su beni immobili “Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”.

Il medesimo art., nota II ter, ancora vigente ratione temporis, ha poi precisato che “Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al presente testo unico, art. 55, comma 4. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria”.

Nel caso di specie tali disposizioni devono essere coordinate con le norme urgenti, adottate in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici del 1997, poiché l’atto registrato riguarda un compendio immobiliare, ubicato nel comune di *****, danneggiato dal terremoto, compravenduto il *****.

In particolare, il D.L. n. 6 del 1998, art. 3, conv. con modif. in L. n. 61 del 1998, ha previsto al comma 5, che, per l’esecuzione della ricostruzione degli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari avrebbero dovuto costituirsi in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall’invito ad essi rivolto dal comune, aggiungendo al successivo comma 6 che, decorso inutilmente tale termine, il comune avrebbe dovuto sostituirsi ai proprietari e (previa diffida) ai consorzi inadempienti per l’esecuzione degli interventi (utilizzando i contributi previsti nel successivo art. 4) mediante l’occupazione temporanea degli immobili, che non poteva avere durata superiore a tre anni.

La L.R. Abruzzo n. 30 del 1998, art. 8, ha poi stabilito al comma 6, che i poteri sostitutivi previsti dal citato D.L., art. 3, comma 6, potessero essere esercitati dal comune (sempre previa diffida) anche nei casi in cui gli interventi previsti dallo stesso D.L., precedente art. 4, commi 1 e 2, su edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti, e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, non fossero realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal comune.

2.2. Nel caso di specie, non è controverso che al momento dell’acquisto dei beni immobili fossero sussistenti tutti i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione sopra illustrata ed è incontestato che, poi, l’acquirente non abbia operato il ritrasferimento nel termine indicato.

La stessa ricorrente ha dedotto che il compendio immobiliare, al momento dell’acquisto, era inagibile, tant’e’ che era stato oggetto un’ordinanza di sgombero, notificata dal Comune il *****, aggiungendo che, a fronte dell’inerzia della sua dante causa nell’inizio dei lavori di ristrutturazione, previsti nella concessione edilizia rilasciata nel lontano 2000, lo stesso Comune aveva esercitato i poteri sostitutivi sopra descritti (v. in particolare la L.R. Abruzzo n. 30 del 1998, art. 8, comma 6).

La CTR ha, tuttavia, escluso che la ricorrente potesse invocare la forza maggiore per escludere l’imputabilità a sé del mancato ritrasferimento, ritenendo che la situazione di fatto che aveva determinato l’impossibilità della rivendita o nei tre anni successivi all’acquisto già preesisteva al momento della stipula dell’atto, perché l’alienante non aveva rispettato i termini di inizio dei lavori di consolidamento e ristrutturazione, così determinando il successivo esercizio dei poteri sostitutivi del Comune, aggiungendo che la Bazzica Invest s.r.l. avrebbe potuto conoscere tali circostanze al momento dell’acquisto usando l’ordinaria diligenza.

Nel proporre ricorso per cassazione la ricorrente ha, invece, semplicemente dedotto di essere stata impossibilitata a procedere al tempestivo ritrasferimento a causa dell’intervento sostitutivo del Comune, a cui dovevano essere addebitati i ritardi nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, che avevano reso impossibile vendere per tempo gli immobili.

Nessun argomento è stato speso per controdedurre a quanto ha affermato dal giudice di appello e cioè alla ritenuta conoscibilità da parte della ricorrente, al momento dell’acquisto, dei presupposti di fatto che giustificavano l’esercizio dei poteri sostitutivi del Comune.

E’ dunque evidente che la censura non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata che, si ribadisce, ha ritenuto che, al momento dell’acquisto, la ricorrente avrebbe dovuto ben conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la effettiva situazione che legittimava l’esercizio dei descritti interventi sostitutivi del Comune, essendo preesistente all’acquisto in questione e riconducibile all’inerzia del precedente proprietario nell’eseguire i lavori di ristrutturazione.

La mancata impugnazione delle effettive ragioni della decisione, rendono dunque inammissibili i motivi formulati (v. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 17182 del 14/08/2020, con riferimento al caso in cui la decisione impugnata rechi due distinte rationes decidendi).

3. Gli stessi motivi sono comunque infondati.

Questa Corte ha esaminato in più occasioni, e in relazione a fattispecie tra loro estremamente diverse, la questione dell’invocabilità dell’esimente della forza maggiore, quando il contribuente non ottemperi nei termini di legge agli obblighi su di lui gravanti nei confronti del fisco.

In linea generale, è dato rilievo alla forza maggiore, quando il mancato adempimento derivi, non da un comportamento direttamente o in direttamente ascrivibile al contribuente, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare un factum principis che renda inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto nel termine previsto (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 8094 del 23/04/2020, con riguardo alla mancata utilizzazione edificatoria nel termine di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3; nella, stesso senso, cfr. Cass. Sez. 6-5, n. 3535 del 09/02/2017; con riguardo al mancato trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione prima casa, v. Cass., Sez. 6-5, n. 28838 del 08/11/2019).

Nel caso di specie deve senza dubbio escludersi che ricorra la forza maggiore, poiché il prospettato intervento sostitutivo del comune non è configurabile come un evento sopravvenuto, che la contribuente non avrebbe potuto prevedere al momento dell’acquisto, risultando invece la conseguenza, prevista dalla legge, dell’inerzia della proprietà nell’eseguire i lavori di ricostruzione, necessitati dagli eventi sismici, già oggetto di concessione edilizia nel 2000, ma non eseguiti.

A nulla rileva, nei rapporti con il fisco, che tale inerzia fosse addebitabile al precedente proprietario, poiché la ricorrente avrebbe ben potuto attivarsi per acquisire informazioni sull’effettivo stato dei menzionati lavori prima di procedere all’acquisto e, soprattutto, prima di impegnarsi nei confronti del fisco a rivendere gli immobili nel termine di tre anni.

D’altronde, come evidenziato dalla controricorrente, nell’atto registrato, acquisito al processo sin dal primo grado, la stessa contribuente aveva dichiarato di avere eseguito autonome verifiche e analisi della situazione edilizia e urbanistica dell’unità immobiliare acquistata, precisando che ciò aveva influito sulla determinazione del prezzo pagato (v. p. 4 del controricorso e atto di compravendita ad esso allegato, nonché p. 4 della sentenza, nella parte in cui riporta le difese dell’Agenzia), sicché avrebbe dovuto tenere conto dell’esistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri sostitutivi comunali.

Anche i prospettati ritardi del Comune nell’esecuzione degli interventi non sono rilevanti ai fini della configurazione della forza maggiore, tenuto conto che, come appena evidenziato, in base alla normativa all’epoca vigente, la contribuente avrebbe dovuto comunque aspettarsi di incontrare problemi nell’eseguire direttamente i lavori necessari per poter rivendere gli immobili, e quindi di controllarne i tempi, a causa della mancata esecuzione dei lavori oggetto della precedente concessione edilizia, che legittimavano l’esercizio dei poteri sostitutivi del Comune.

Peraltro, come pure rilevato dalla CTR, nella missiva del *****, inviata alla ricorrente pochi mesi dopo l’acquisto del compendio immobiliare, il Comune di ***** aveva evidenziato l’impossibilità di accogliere la richiesta di rinnovo e variante alla precedente concessione edilizia, in ragione della sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, ma aveva anche indicato soluzioni tecnico-amministrative che la medesima ricorrente avrebbe potuto porre in essere per eseguire comunque i necessari interventi (restauro e risanamento conservativo, eseguibili con D.I.A.), senza che quest’ultima abbia neppure dedotto in giudizio di essersi attivata in tal senso (v. p. 5 della sentenza impugnata, p. 5 del controricorso e missiva ivi richiamata, prodotta dalla controricorrente).

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. In considerazione della peculiarità della vertenza, in assenza di precedenti specifici, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

6. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento da remoto, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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