Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19769 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5918/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Mazzola e Giorgio Castellano, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Tacito n. 50, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3792/28/14, depositata in data 9 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Varese, aveva ritenuto infondato l’avviso di accertamento, emesso nei confronti di C.R. per Irpef, Iva e Irap per gli anni 2007 e 2008, per l’omessa dichiarazione di ricavi da provvigioni. La contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, e art. 39, per aver la CTR, in relazione alla querela di falso presentata dalla contribuente avverso la sottoscrizione del contratto di procacciatore di affari stipulato con la Anderol Italia Srl, dichiarato la falsità della sottoscrizione stessa, così decidendo sul ricorso, anziché sospendere il giudizio.

2. Il motivo, in disparte la carenza di autosufficienza per non aver l’Ufficio riprodotto l’atto di querela e il verbale di udienza relativo al suo deposito, è infondato.

2.1. Il giudice tributario, infatti, “e’ tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione” (Cass. n. 28671 del 30/11/2017), principio da cui si ricava che esso può anche decidere la causa se, valutata la rilevanza del documento oggetto della proposta querela, ritenga lo stesso non incidente ai fini della sua decisione.

2.2. Orbene, nella vicenda in esame, la CTR ha ritenuto raggiunta la prova che le fatture non erano riferibili alla contribuente per aver questa dimostrato “che le somme che sarebbero state incassate di fatto – sono state versate sul c/corrente intestato solo al suo (ex) marito e non sul suo”, prova di per sé ritenuta esaustiva atteso che, ad essa, solamente “se ne aggiunge” un’altra “sostanziosa”, ossia “la proposizione della querela di falso”.

Resta quindi privo di rilievo che la CTR abbia anche apprezzato, in autonomia, la veridicità o meno della firma apocrifa sul documento trattandosi di profilo non incidente sulla statuizione del giudice e, dunque, neppure idoneo ad imporre la sospensione del giudizio.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di C.S., che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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