Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19773 del 12/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13030-2017 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati D.G. e D.F.;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EDOARDO BELLI CONTARINI ed ANTONIO DI VITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5930/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. D.C.A., proprietaria per la quota di 1/8 di un terreno nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto essa contribuente obbligata al pagamento del contributo consortile dell’anno 2011 non pro quota ma per intero e ciò, secondo quanto viene lamentato in ricorso, infondatamente e in violazione dell’art. 1316 c.c.;

2. il Consorzio ha depositato controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato.

Merita premettere che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria e costituisce, in particolare, un tributo, in senso lato, di scopo perché destinato ad alimentare la provvista necessaria alla realizzazione, da parte del Consorzio, di opere di bonifica d’interesse pubblico (v. tra molte Cass. n. 11801 del 2013).

Si tratta, in altri termini, di prestazione imposta per fronteggiare una spesa di carattere generale il cui onere è ripartito sulla categoria dei proprietari fondiari che dalla spesa – i.e. dalle opere consortili effettuate con quella spesa – trae vantaggio.

Il vantaggio o miglioramento fondiario è il presupposto di fatto del tributo.

“Il miglioramento che deriva all’immobile del consorziato assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione della prestazione” (così Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018).

Il contributo ha natura di tributo e non di prestazione privatistica; da ciò deriva il necessario riferimento al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.; da questo principio deriva che il contributo non può che essere richiesto al comproprietario in rapporto alla quota di comproprietà essendo il miglioramento fondiario – l’indice di capacità contributiva a cui deve aversi riguardo – correlato all’entità della quota.

Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell’obbligazione di pagamento non implica che, nel caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l’intero, ipotesi non prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 21, né desumibile dai principi generali, dovendosi ripartire la prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., che implica che il tributo non debba superare l’indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto” (così ordinanza 22302/2018 e, in precedenza, 11466/2014).

2. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. E’ pertanto possibile decidere la causa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario va accolto.

4. le spese del merito devono essere compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo il ricorso originario;

compensa le spese del merito;

condanna il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, a rifondere a D.C.A., le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472