Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19777 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3231/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

GA.GI. COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. *****);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 475/23/13, depositata il 13 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente GA.GI. COSTRUZIONI SRL, esercente l’attività di costruzione di edifici, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2005, con il quale si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla compravendita di nove unità immobiliari e locali accessori (sottotetti e garage). La società contribuente ha dedotto l’illegittimità dei corrispettivi rideterminati dall’Ufficio sulla base dei valori OMI, ritenendo che i valori parametrici OMI costituissero una mera presunzione semplice da corroborare con ulteriori elementi di prova, deducendo la mancanza di prova che i valori di scambio fossero difformi da quelli dichiarati.

La CTP di Caserta ha accolto il ricorso e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 13 dicembre 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto la commissione di appello che l’accertamento è stato fondato unicamente sui valori OMI, i quali vanno corroborati da ulteriori elementi indiziari ai fini della fondatezza dell’accertamento. Nella specie la CTR ha, poi, accertato che l’Ufficio non avesse portato in giudizio la prova di cessioni di beni similari, allo scopo di determinare la congruità del valore al metro quadro degli immobili compravenduti. Ha, poi, ritenuto la CTR che non possano trarsi elementi di prova dalla omessa partecipazione della società contribuente al contraddittorio preventivo, trattandosi di elemento di prova che il giudice del merito può ritenere di non accogliere ai fini della formazione del proprio convincimento.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi; la società intimata non si è costituita in giudizio.

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto controverso e decisivo, nella parte in cui la CTR ha omesso di considerare sia la circostanza che l’accertamento si fondava anche su elementi ulteriori rispetto allo scostamento dai valori OMI e, in particolare, il fatto che la parte non si fosse presentata all’atto dell’instaurazione del contraddittorio preventivo, sia la circostanza in fatto che la società contribuente avesse dichiarato la scarsa se non irrisoria redditività delle suddette compravendite, tale da non remunerare i fattori produttivi, avendo inoltre raggiunto un volume di affari inferiore anche al reddito, circostanza costituente anomalia contabile tale da legittimare il ricorso a un accertamento induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e in via gradata anche del comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55 e in via gradata dell’art. 54, comma 2, per non avere la CTR considerato che i valori OMI costituiscano presunzioni semplici, sufficienti, anche in assenza di ulteriori elementi, a fondare l’accertamento con metodo induttivo, come nella specie avvenuto. Deduce il ricorrente che, anche ove si tratti di accertamento analitico-induttivo, lo scosta mento dei valori di cessione dai valori OMI non va supportato dal richiamo a cessioni di valori similari, laddove un singolo elemento indiziario possa, come nella specie, essere idoneo a supportare l’accertamento dei maggiori valori di cessione, salvo che il contribuente porti la prova contraria.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso la censura dell’Ufficio circa l’omessa valutazione da parte del giudice di primo grado dell’omessa partecipazione al contraddittorio del contribuente nella fase amministrativa. Deduce il ricorrente che l’omessa partecipazione al contraddittorio amministrativo era uno dei fatti costitutivi dell’avviso impugnato, evidenziando come la formazione del libero convincimento del giudice non ha nulla a che vedere con l’omessa partecipazione al contraddittorio, con conseguentemente apparenza se non inesistenza della motivazione della sentenza impugnata.

2 – Il terzo motivo, il quale assume rango pregiudiziale, è infondato. Il ricorrente muove alla sentenza impugnata la duplice censura di non essersi pronunciata (violazione dell’art. 112 c.p.c.) sul motivo di appello con cui si denunciava l’omessa valutazione del contraddittorio da parte del giudice di prime cure, nonché di avere reso sul punto una motivazione apparente, se non inesistente. Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare come la CTR si sia espressamente pronunciata su tale motivo di appello (“in riferimento alla eccepita omissione da parte dei primi giudici della partecipazione della società al contraddittorio, questa Commissione ritiene di respingere anche tale eccezione”).

2.1 – Quanto al secondo aspetto, va richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Si rileva, in proposito, come la sentenza impugnata abbia rigettato l’appello, ritenendo che circostanza evidenziata dal ricorrente costituisce circostanza di fatto inidonea a supportare il ragionamento di pregnanza presuntiva (“il giudice del merito e’, infatti, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso”). Il percorso logico-giuridico della decisione appare, pertanto, logicamente evidenziata dalla motivazione della sentenza.

3 – Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

3.1 – Quanto alla omessa partecipazione del contribuente alla fase del contraddittorio amministrativo, la sentenza impugnata ha preso effettivamente in esame tale circostanza (come già osservatosi in relazione al terzo motivo di ricorso), ritenendola irrilevante quale elemento istruttorio ai fini della fondatezza dell’avviso impugnato. Deve, quindi, farsi applicazione del consolidato principio secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non consente di dedurre sotto uno specifico motivo di ricorso l’omesso esame di elementi istruttori, non integrando tale censura il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28887; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), risolvendosi in questo caso il vizio di supposto omesso esame di un fatto storico (in tesi, esaminato) in una inammissibile nuova valutazione dei fatti operata dal giudice del merito (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

3.2 – Fondati sono il primo e il secondo motivo in relazione all’omessa valutazione della manifesta antieconomicità delle vendite e alla conseguente idoneità dei valori OMI a corroborare l’accertamento. Il ricorrente ha evidenziato a pag. 3 del ricorso di avere illustrato nell’atto di appello, allegato al ricorso (doc. n. 5), l’esiguità dell’utile contabile risultante dalla complessiva operazione immobiliare che riguardava la compravendita di nove unità immobiliari descritte nell’atto impugnato come villette a schiera, dotate di sottotetti e box auto (garage) e site in zona centrale, in relazione ai quali l’avviso di accertamento (anch’esso prodotto sub doc. 1) aveva rilevato gravi incongruenze contabili. Tali gravi incongruenze – tali da portare l’Ufficio a procedere con accertamento induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2 – erano state individuate sia nella realizzazione da parte della società contribuente di un utile pari, in relazione alla compravendita di ciascuna unità abitativa (compresi accessori), a circa Euro 4.340,00 – ossia una cifra “abnorme per irrisorietà, palesemente insufficiente a remunerare i fattori della produzione” – sia nella realizzazione di un “volume d’affari dichiarato, che risultava (..) inferiore al reddito” (pag. 5 ricorso). Il fatto storico e’, pertanto, stato delineato e ne è stato indicato il luogo processuale in cui è stato sottoposto all’attenzione del giudice.

Da tali elementi deve ritenersi, sia pur succintamente, esposta la decisività della circostanza in fatto, in quanto i valori dichiarati dalla società contribuente non potevano ritenersi verosimili, in quanto non avrebbero consentito la remunerazione dei fattori della produzione; se il giudice del merito avesse valutato tale circostanza, si sarebbe avveduto che l’accertamento, da un lato, non sarebbe stato fondato solo sui valori OMI, bensì sulla scarsa economicità dell’operazione immobiliare, alla quale l’Ufficio ha correlato anche gli scostamenti dai valori OMI (Cass., Sez. V, 14 aprile 2021, n. 9736; Cass., Sez. V, 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22886; Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n. 9474).

3.3 – D’altro canto, l’antieconomicità abnorme e manifesta è elemento tipico dell’accertamento induttivo, idoneo a sorreggere la ripresa fiscale (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 22185; Cass., Sez. V, 30 luglio 2020, n. 16366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27804; Cass., Sez. V, 5 aprile 2017, n. 9084), ancorché tale circostanza indiziaria costituisca l’unico elemento addotto dall’Ufficio (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27552).

4 – La sentenza impugnata non si e’, pertanto, attenuta ai suddetti principi; in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio la valutazione del fatto storico delle incongruenze contabili evidenziate dal ricorrente, unitamente allo scostamento dai valori OMI. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo, accoglie il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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