LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 11770/2015, proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Tucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Stefano Bassi, in Roma, Via Crescenzio, n. 82, giusta procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Agenzia dell’Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 6681/14 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, CTR), depositata in data 15/12/2014, non notificata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 14 maggio 2021.
RITENUTO
che:
Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia respinse l’appello del contribuente, G.G., ed accolse l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avverso più avvisi di accertamento, per l’anno 2007, con il quale l’Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Amministrazione finanziaria, nonostante la ritualità della notifica del ricorso del 5 maggio 2015, è rimasta intimata.
In data *****, la difesa del ricorrente ha presentato atto di rinuncia la ricorso in cassazione sul presupposto dell’avvenuta definizione agevolata della lite, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.
CONSIDERATO
che:
In considerazione della rinuncia al ricorso effettuata dal ricorrente, G.G., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, ex art. 391 c.p.c., avendo il debitore dichiarato di aver definito la lite D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225.
Nulla si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021