LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7976-2016 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI n. 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO COSTANTINO;
– ricorrenti –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO PIETRO GARANCINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.11.2011 M.A. e G.C. evocavano in giudizio B.L. innanzi il Tribunale di Milano, proponendo azione di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di piena proprietà della cantina distinta con il n. *****, che gli attori asserivano esser stata loro consegnata nel 1952 dalla società che aveva edificato il palazzo e di aver utilizzato da tale data in modo pacifico, indisturbato e continuativo.
Si costituiva in giudizio la B. resistendo alla domanda ed eccependo l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra la cantina n. ***** ed il suo appartamento, nonché di aver utilizzato in concreto il bene sino al decesso della madre, avvenuto a *****.
Con sentenza n. 1703/2015 il Tribunale rigettava la domanda di usucapione condannando gli attori alle spese del grado.
Interponevano appello avverso detta decisione il M. e la G. e si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame, B.L..
Con la sentenza impugnata, n. 234/2016, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame, ritenendo che, anche considerando le deposizioni testimoniali assunte nell’ambito del procedimento penale svoltosi, a seguito di querela della B., dinanzi il Giudice di Pace di Milano per il reato previsto e punito dall’art. 633 c.p., e la relativa sentenza n. 349/2014, non fosse stata conseguita la prova del possesso esclusivo, pacifico e continuato della cantina oggetto di causa.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.A., in proprio e quale successore universale di G.C., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso B.L..
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 30.11.2020 il M. si è costituito anche quale erede universale di G.C., medio tempore deceduta.
Con decreto del 9.21.2020, emesso a seguito di istanza della parte ricorrente in data 23.11.2020, il ricorso è stato chiamato all’odierna adunanza camerale, per essere trattato congiuntamente a quello, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo bene immobile, distinto dal numero *****.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che il presente ricorso non può essere riunito a quello n. 7975/2016, perché rivolto avverso sentenza di merito diversa da quella oggetto di quella impugnazione.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 818,1158 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe considerato centrale la deposizione di un teste ( R.) che era stato escusso in altro giudizio, dando alla sua testimonianza valore di prova atipica; non avrebbe dato rilievo al fatto che il M. aveva dedotto di aver posseduto liberamente la cantina sin dal 1952, quando la società che ebbe a costruire il palazzo gliela avrebbe consegnata in luogo di quella n. ***** indicata come pertinenza del suo appartamento nel relativo atto di acquisto; inoltre, non avrebbe considerato che il confronto tra le planimetrie prodotte in atti di causa dimostrava la veridicità di quanto dichiarato dal M. in relazione allo scambio avvenuto tra le cantine n. ***** e n. *****; ed infine, non avrebbe considerato adeguatamente le deposizioni dei testimoni escussi in sede penale, che – secondo quanto erroneamente indicato dalla Corte territoriale – avrebbero riferito soltanto di aver visto il M. usare la cantina per “farvi lavoretti”, mentre secondo il ricorrente avrebbero confermato l’uso esclusivo del bene.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte milanese avrebbe omesso di tener conto del senso complessivo delle deposizioni testimoniali, dalle quali emergerebbe la prova del possesso esclusivo in capo al M., in tesi dal 1952, e comunque dal 1990, in poi.
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto con esse il ricorrente sollecita un riesame del giudizio di fatto condotto dal giudice di merito, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello ha valutato gli elementi di fatto emergenti dall’istruttoria, attribuendo giustamente valore di prova atipica alle testimonianze escusse in altri processi e ritenendo, all’esito di un giudizio adeguatamente motivato e logicamente coerente, che non fosse stata raggiunta la prova del possesso esclusivo, pacifico e indisturbato che costituisce il presupposto per l’accoglimento della domanda di usucapione.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021