Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19792 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27459/2016 R.G. proposto da:

D.N. S.R.L., in persone del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Nazzaro, e dall’avv. Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio eletto in Roma alla Via Panama n. 74;

– ricorrente –

contro

PONTEX S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Pelosi e dall’avv. Silvia Botti, con domicilio eletto in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1670/2015, depositata in data 12.10.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

La Pontex s.r.l. ha ottenuto dal tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 2538/2006 nei confronti della D.N. s.r.l., per l’importo di Euro 104.076,68, a titolo di corrispettivo delle forniture di tessuti.

L’ingiunta ha proposto opposizione, sostenendo che, a causa dei difetti dei tessuti, aveva ricevuto numerose contestazioni da parte degli acquirenti dei capi di abbigliamento, assumendo inoltre che credito non era esigibile, essendo documentato da ricevute bancarie non scadute.

Esaurita la trattazione, il tribunale ha respinto l’opposizione con sentenza n. 74/2008, confermata in appello.

La Corte distrettuale di Bologna ha ribadito che i difetti denunciati in giudizio non dipendevano dalla qualità dei tessuti, ma dall’imperfetta esecuzione delle cuciture e non erano quindi imputabili alla Pontex, sostenendo – inoltre – che era irrilevante la documentazione volta a comprovare le numerose contestazioni da parte degli acquirenti dei capi di abbigliamento, non essendo riferibili con certezza ai tessuti forniti dall’appellata, essendo poi legittimi i dubbi del tribunale anche in merito alla tardività della denuncia.

Riguardo all’esigibilità del credito, la sentenza ha evidenziato che la D.N. era decaduta dal beneficio del termine e che non aveva neppure onorato le ricevute già scadute.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla D.N. s.r.l., ora Roma s.r.l., con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. La Pontex s.p.a. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 101,183,281 sexies c.p.c., art. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la causa non poteva essere rimessa in decisione già alla prima udienza, né poteva essere decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., poiché la particolare rilevanza economica della lite richiedeva l’espletamento di un’istruttoria completa e imponeva al giudice di chiedere alle parti i necessari chiarimenti sulle questioni di fatto.

Neppure era consentito ritenere irrilevanti le prove richieste dalla ricorrente prima che fossero scaduti i termini per precisare e circostanziare le tesi difensive proposte in giudizio.

Il motivo è inammissibile poiché volto a censurare – di fatto – la pronuncia di primo grado che il tribunale ha assunto ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. dopo aver rimesso la causa in decisione già in prima udienza, senza che dette doglianze risultino riproposte in appello. Per completezza va osservato che l’articolazione del giudizio di cognizione di primo grado secondo le previsioni dell’art. 183 c.p.c. e la possibilità delle parti di sollecitare un’appendice scritta della trattazione per precisare o modificare le domande già proposte non osta a che il giudice possa rimettere la causa in decisione già alla prima udienza, ciò in forza del combinato disposto dell’art. 187 c.p.c., comma 1, e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c..

La richiesta di concessione di termine ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6 (nel testo introdotto dal D.L. n. 80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire comunque la lite: la contraria opzione interpretativa, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c. (Cass. 1366/2018; Cass. 7474/2017; Cass. 8287/2017; Cass. 4767/2016).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stata eccepita la carenza di legittimazione attiva della Pontex che, in pendenza di giudizio, aveva ceduto il credito alla Viva s.p.a., dovendo essere estromessa dal giudizio.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 111,112,115,167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza trascurato che la stessa Pontex aveva riconosciuto di aver ceduto il credito e che la cessionaria non si era costituita in giudizio, rinunciando a contestare le circostanze dedotte con l’atto di appello, che dovevano ritenersi pienamente provate.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La censura di omessa pronuncia sulla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della Pontex, a seguito della cessione del credito controverso, e sugli effetti della mancata estromissione della cedente appare deduzione non sorretta dalla necessaria illustrazione dei profili di decisività.

Prospettandosi un’ipotesi di successione a titolo particolare del credito controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c., il processo poteva comunque – proseguire tra le parti originarie. Inoltre, dalla cessione del credito non discendeva automaticamente neppure l’obbligo di disporre l’estromissione della Pontex, se non che nel caso che quest’ultima avesse partecipato al giudizio e sempre che le altre parti avessero consentito all’estromissione (cfr. art. 111 c.p.c., comma 3), fatta salva, comunque, l’opponibilità del giudicato anche nei confronti del successore a titolo particolare (art. 111 c.p.c., comma 4).

Essendo il processo proseguito in contraddittorio tra le parti originarie, veniva in rilievo – agli effetti della non contestazione dei fatti posti a fondamento delle difese proposte dall’opponente – solo la condotta processuale assunta dalla Pontex s.r.l. fin dal primo grado, non avendo la cessionaria del credito mai assunto la qualità di parte processuale.

3. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che i mezzi di prova richiesti dalla ricorrente non potevano considerarsi irrilevanti, essendo diretti a provare l’entità dei danni sofferti dalla ricorrente a causa dei difetti della merce e la loro incidenza sul costo della merce acquistata, trattandosi di prove comunque indispensabili.

Il motivo è palesemente infondato.

La Corte di merito ha motivatamente respinto le richieste istruttorie, poiché dirette a dimostrare la sussistenza di difetti non imputabili alla Pontex.

I vizi denunciati dalla ricorrente non dipendevano – difatti – dalla qualità dei tessuti, ma dalla non corretta esecuzione delle cuciture. Tale assunto smentiva la stessa sussistenza dell’inadempimento e rendeva superfluo accertare quale fosse l’entità dei danni lamentati giudizio o quale fosse l’incidenza dei difetti sul costo del materiale, non essendo configurabile alcun inadempimento contrattuale della resistente.

Tale apprezzamento implica la non indispensabilità dei mezzi istruttori, non essendo necessaria, sul punto, alcuna ulteriore motivazione (Cass. 10497/2001; Cass. 5284/2004; Cass. 13431/2007).

4. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di valutare le contestazioni della ricorrente riguardo all’inidoneità della merce compravenduta come risultante dalla copiosa documentazione versata in atti, e per aver omesso di detrarre dal credito oggetto di ingiunzione l’importo delle ricevute bancarie ancora non scadute.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha esplicitamente respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla D.N., evidenziando che i difetti della merce non erano imputabili alla Pontex e che non era neppure possibile stabilire se le contestazioni della clientela si riferissero proprio a capi di abbigliamento confezionati con l’impiego dei tessuti oggetto delle forniture dedotte in giudizio (cfr. sentenza, pag. 3).

Quanto – infine – all’esigibilità del credito, la Corte di merito ha posto in rilievo che la ricorrente era decaduta dal beneficio del termine e che, comunque, non aveva onorato neppure le ricevute bancarie nel frattempo scadute, dando pienamente conto, con motivazione logica, della sussistenza di tutti i requisiti necessari per ritenere il debito ormai scaduto.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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