Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19796 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20521-2019 proposto da:

H.E., rappresentato e difeso dall’avv. GERARDINA TURCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

H.E., cittadino *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Salerno avverso la decisione della locale Commissione territoriale, comunicatagli il 19.3.2019, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso. Osservava che l’istante, nello stesso ricorso introduttivo, aveva evidenziato che il termine per proporre il ricorso scadeva il 18.4.2019 e di aver provveduto nei termini, ma l’atto era stato inopinatamente rifiutato dalla cancelleria, con la c.d. 4 PEC, con motivazione illegittima e incomprensibile (“depositare presso il tribunale civile”), e che il richiedente aveva, pertanto, chiesto di essere rimesso in termini; che con provvedimento del 29.4.2019 il giudice designato aveva rilevato che l’istante aveva esibito le PEC 3 e 4 con riproduzione cartacea in formato pdt che lo stesso giudice aveva, quindi, invitato l’istante a depositare i files.eml generati dal gestore PEC per tutte e quattro le PEC; che ciò nonostante nel termine concesso il ricorrente non aveva depositato nulla; che nel processo telematico la prova della notifica deve essere fornita con modalità telematiche, e che solo laddove ciò sia impossibile la prova può essere data con deposito di riproduzione cartacea, di cui il difensore deve attestare la conformità agli originali telematici; e che, infine, non essendo stato dimostrato il rifiuto ingiustificato della cancelleria non poteva accogliersi l’istanza di rimessione in termini.

Per la cassazione di tale provvedimento il richiedente propone ricorso, affidato a un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, convertito in L. n. 221 del 2012, a norma del quale il deposito con modalità telematiche si ha per pervenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Sostiene parte ricorrente che nel caso di specie l’istante ha presentato il ricorso per via telematica il 18.4.2019, ricevendo lo stesso giorno tre ricevute PEC provenienti dal Tribunale di Salerno. La terza delle quali, relativa alla busta ***** recava la dicitura -atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria (…) atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente deposito”. Solo il giorno successivo, a termine d’impugnazione ormai scaduto, aveva ricevuto dalla cancelleria la PEC di rifiuto della predetta busta *****. Dal che si ricava, conclude parte ricorrente, che il ricorso è ad ogni modo pervenuto al server entro il termine del 18.4.2019.

2. – Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, convertito in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, lett. a) e b), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Analogamente, quanto al momento di ricezione degli atti trasmessi da soggetti abilitati esterni e utenti privati, il D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 2 (recante il regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24) dispone che gli atti del processo in forma di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Diversa, invece, la funzione della terza e dalla quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l’esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell’effetto giuridico di deposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l’atto stesso o i suoi allegati.

Pertanto, va ribadito l’orientamento costante di questa Corte, per cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 (v. nn. 17328/19 e 28982/19, in ordine ai depositi telematici, e più in generale, sulle notificazioni a mezzo PEC, cfr. nn. 20039/20 e 4624/20).

2.1. – Nella specie. dall’esame degli atti, consentito in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un error in procedendo, si rileva che la seguito della trasmissione telematica del ricorso fu generata dal server la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, che pertanto deve ritenersi tempestivamente avvenuta entro il termine del 18.4.2019, data della suddetta ricevuta.

3. – In accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno, che provvederà a pronunciarsi nel merito della domanda e a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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