LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27462-2019 proposto da:
K.B., K.D., rappresentati e difesi dall’avv. DANIELA VIGORITO;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
IN FATTO B. e K.D., cittadini ***** genitori responsabili del minore X., nato a *****, riproponevano nel 2018 al Tribunale per i minorenni di Salerno la domanda di autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, già respinta un anno e mezzo prima da un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli. A tal riguardo allegavano di essere giunti in Italia nel dicembre del 2015, di aver dato alla luce il loro figlio, X., il successivo ***** e di aver da allora sempre vissuto in Italia.
Il Tribunale salernitano rigettava la domanda, riportandosi alle medesime ragioni di merito che avevano motivato il precedente diniego espresso dal Tribunale partenopeo.
Il reclamo era respinto dalla Corte distrettuale di Salerno, con decreto n. 864/19 del 6.3.2019.
Quest’ultima osservava che l’unico elemento nuovo, dedotto a base della riproposizione della domanda, era costituito dall’iscrizione del minore alla scuola dell’infanzia e dalla relativa frequenza; che tale elemento non assumeva lo spessore necessario per giustificare l’accoglimento della domanda, considerata l’età del minore e l’assoluta prevalenza che la stessa conferiva, ai fini della stabilità emotiva ed esistenziale, al contesto familiare; che l’esame del superiore interesse del minore, imposto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28 e art. 3, comma 1, Convenzione sui diritti del fanciullo, non determinava alcun automatismo, sicché il grave pregiudizio per il minore doveva essere puntualmente provato; che nello specifico tale prova non poteva derivare dalla paventata perdita del lavoro da parte del padre, poiché questi non solo non aveva provato di guadagnare 180 Euro alla settimana, come affermato, ma altresì, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato che il proprio reddito annuo era pari a zero; che, infine, anche al grado di radicamento del nucleo familiare, giunto in Italia nel 2015, non poteva attribuirsi un valore decisivo dal punto di vista quantitativo.
Avverso tale provvedimento B. e K.D. propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il ricorso è stato notificato sia al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno, sia al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Avviato il ricorso alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., questi ultimi non hanno presentato conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., della L. n. 183 del 1983, art. 1, art. 8 CEDU e artt. 7 e 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Sostiene parte ricorrente che il decreto impugnato, concentrandosi sulla posizione dei genitori (attualità e prognosi del loro inserimento in rapporto alla sufficienza dei mezzi economici), avrebbe trascurato che l’oggetto esclusivo della tutela apprestata dal T.U. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, è l’interesse del minore.
2. – Il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, con riguardo all’interpretazione dei gravi motivi per cui va accordata la tutela richiesta. La Corte, si sostiene, avrebbe escluso il pregiudizio psico-fisico per il minore, non tenendo conto del radicamento di lui sul territorio nazionale, sull’erroneo presupposto che, restando saldi i riferimenti familiari, non esista un danno grave in caso di trasferimento nel Paese d’origine dei genitori.
3. – Il terzo motivo lamenta, sub specie d’omesso esame d’un fatto decisivo, a) la mancata considerazione delle prove relative all’attività lavorativa del padre del minore, corroborata dalla relazione dei servizi sociali, nella quale si dà atto che tale attività lavorativa è idonea a rendere autosufficiente il gruppo familiare; e h) l’esistenza di una proposta di lavoro per il ricorrente. Circostanze che, se valutate, avrebbero diversamente orientato la decisione in punto di stabilità economica dei ricorrenti in Italia.
4. – Il quarto mezzo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, nel rilevare che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i ricorrenti avevano dichiarato un reddito familiare pari a zero, non ha si è avveduta del fatto che tale dichiarazione era stata resa nel 2016, sicché non poteva fondare un giudizio negativo all’attualità sul tenore di vita dei coniugi.
5. – Ormai indiscussa (a partire da S.U. n. 22216/06) la ricorribilità per cassazione dei decreti camerali emessi in materia dalla Corte d’appello, si rileva che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per il loro carattere complementare, sono fondati.
Questa Corte ha di recente affermato che in tema di rilascio dell’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 31, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici. deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell’età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto (n. 18188/20).
Tale orientamento, cui si ritiene debba darsi continuità, ripete la propria origine, in modo particolare, da due precedenti arresti.
Il primo è quello di S.U. n. 22216/06, secondo cui in tema di immigrazione, la presenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, deve essere puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell’ipotesi di richiesta di autorizzazione all’ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell’immigrazione; allorché, invece, la richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso. la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all’accertamento del giudice minorile. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante che nel ricorso rivolto al tribunale per i minorenni non fossero stati indicati i gravi motivi richiesti dalla legge, avendone quel giudice ritenuto certo l’avveramento sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, con la quale era stato accertato il grave pregiudizio che sarebbe derivato alla minore dalla perdita improvvisa della figura genitoriale).
Il secondo è dato dall’ordinanza n. 4197/18, in base alla quale. in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto. sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche. all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo e’, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita.
5.1. – Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che l’esame prioritario dell’interesse del minore, così come previsto dall’art. 3, comma 1, Convenzione sui diritti del fanciullo 20.11.1989, non determinasse alcun automatismo e che il danno grave per lui dovesse essere puntualmente provato.
Così opinando, tuttavia, la Corte distrettuale (i) ha posto a carico dei richiedenti un onere di allegazione e prova che. invece, è proprio dell’ipotesi di ingresso in Italia del nucleo familiare, inversa a quella posta al suo esame, che prevede al contrario l’operare di una presunzione di pregiudizio per il minore in età prescolare, ove allontanato dal Paese nel quale è nato e che costituisce il solo habitat a lui noto; e, così impostando la decisione, di riflesso (ii) non ha operato alcun bilanciamento tra l’interesse del minore, prioritario anche se certamente non assoluto, ad un equilibrato sviluppo psicofisico, e quello dell’Autorità statuale a controllare e limitare la presenza nel territorio di cittadini stranieri; bilanciamento che, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte anche nell’ipotesi di condanna penale del genitore (cfr. S.U. n. 15750/19), deve vieppiù operarsi nel caso in cui – come nella specie – il giudice di merito non abbia rilevato problemi di tal fatta alla permanenza in Italia dei genitori o di uno di loro.
6. – L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l’esame dei restanti mezzi.
7. – Per le considerazioni svolte, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021