LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 13062-2018 proposto da:
S.U., rappresentato e difeso dagli Avvocati Nunzio Gentileschi, e Giammaria Camici, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Monte Zebio, n. 30;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO s.p.a., nella qualità di mandataria di SESTINO SECURITISATION s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Cesare Sabbadini Sodi;
– controricorrente –
contro
ITALFONDIARIO s.p.a., nella qualità di procuratrice di CASTELLO FINANCE s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Teodoro Carsillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Lillo, n. 95;
– controricorrente –
e contro
S.F.; MPS GESTIONE CREDITI BANCA s.p.a.; MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.; ASEM s.p.a.; BANCA CR FIRENZE s.p.a.; GIESSE s.r.l., già NICOFIL s.r.l.; SOCIETA’ ITALIANA GESTIONE CREDITI S.I.G.C. s.p.a.; FINCENTRO s.r.l.; A&G s.r.l.; V.M.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2331/2017 pubblicata il 23 ottobre 2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.
RITENUTO
che, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da S.U. avverso le sentenze n. 785-11 e 759-12 del Tribunale di Prato, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2331/2017 pubblicata il 23 ottobre 2017, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato che S.U. ha il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 c.c. sulla residenza familiare, e ha regolato le spese del giudizio;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso S.U., con atto notificato il 18 aprile 2018, sulla base di cinque motivi;
che ha resistito, con separati atti di controricorso, la s.p.a. Italfondiario, con il primo atto nella qualità di mandataria di Sestino Securitisation s.r.l., e con il secondo quale procuratrice di Castello Finance;
che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
che, anteriormente alla fissazione del ricorso in camera di consiglio, ha depositato comparsa di intervento S.F., unico erede di S.U., venuto a mancare il giorno *****;
che ha depositato comparsa di intervento anche B.A., in qualità di cessionario dei crediti vantati da Castello Finance s.r.l. e dei crediti vantati da Sestino Securitisation.
CONSIDERATO
che, con atto depositato il 9 settembre 2020, S.F., unico erede di S.U., ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che B.A., intervenuto nella veste di cessionario dei crediti vantati dalle controricorrenti, ha, a sua volta, rinunciato ai controricorsi e accettato la rinuncia al ricorso;
che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo la parte contro-ricorrente aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021