Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19800 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22503-2016 proposto da:

SEGAFREDO ZANETTI SPA, IN PERSONA SEL SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA, 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERMANO DONDI, ANDREA RONDO;

– ricorrente –

contro

S.A. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Segafredo Zanetti s.p.a. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 13 aprile 2016, e nei confronti della S.A. & C. s.a.s., rimasta intimata.

2. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza per violazione dell’art. 1341 c.c., e di conseguenza ha accertato che l’agente S. non era tenuto al pagamento della penale per violazione del patto di non concorrenza, mentre doveva restituire gli importi percepiti nel corso del rapporto di agenzia a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza.

3. Con i primi tre motivi di ricorso la Segafredo Zanetti censura la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza, contestando sotto plurimi profili la ritenuta vessatorietà della clausola; con il quarto motivo è censurata l’applicazione del termine decennale di prescrizione all’azione di ripetizione delle somme versate periodicamente all’agente, con decorrenza dal momento dei pagamenti anziché dalla decisione che ha accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento.

4. A parere del Collegio, la questione della vessatorietà della clausola di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia ha valenza nomofilattica, in ragione dell’assenza di precedenti specifici, della necessità di valutare la vessatorietà di una clausola stipulata prima della introduzione dell’art. 1751-bis c.c. (quando il patto di non concorrenza dell’agente non era “naturalmente” oneroso, cfr. Cass. Sez. L n. 12127 del 2015), e la recente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. L 20/04/2021, n. 10382), che ha ritenuto corretta la configurazione del divieto di concorrenza come riflesso di un connaturale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto e non come limite ulteriore alla libertà negoziale dell’agente.

PQM

La Corte, visto l’art. 375 c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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