LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 375/2015 R.G. proposto da:
AUTOLINEE G. SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Scelfo, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, n. 21/23, presso lo studio legale De Luca Tamajo Boursier Niutta.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, sezione n. 21, n. 157/21/13, pronunciata il 16/09/2013, depositata l’11/11/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 luglio 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
la Autolinee G. SRL ricorre, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (sezione staccata di Caltanissetta) indicata in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso, limitatamente alla tassazione ai fini dell’IRPEG, la legittimità dell’avviso di accertamento emesso per le imposte IRPEG ed IRAP, per l’anno 2000, in relazione al contributo, erogato dalla Regione Sicilia in favore delle aziende di autotrasporto pubblico locale, percepito dalla società.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso (“Erroneità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e per omessa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), la contribuente censura la sentenza impugnata per non avere statuito alcunché in punto di non applicabilità delle sanzioni, ai fini IRAP, benché la violazione dipendesse da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa tributaria;
2. il motivo è inammissibile;
nella sentenza impugnata non v’e’ traccia di un motivo d’appello sul tema dell’inapplicabilità delle sanzione e, del resto, dalla narrativa dei fatti di causa (vedi pagg. da 2 a 7 del ricorso per cassazione), la questione non risulta essere stata dedotta in primo grado. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 25/02/2021, n. 5155, in continuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140);
3. da una diversa angolazione giuridica, inoltre, la censura, se per ipotesi (che, si ripete, non risulta ex actis) fosse stata proposta per la prima volta in appello, sarebbe stata inammissibile, come si evince da Cass. 12/04/2017, n. 9491, che – pronunciando sull’analoga controversia riguardante l’impugnazione, da parte di Autolinee G. Srl, dell’avviso di accertamento, ai fini IRPEG e IRAP, per il periodo d’imposta 1999 -, ha affermato che la questione dell’inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa, a causa della sua peculiarità e autonomia, per non essere direttamente connessa e conseguenziale alla domanda di annullamento dell’avviso (della quale al contrario presuppone il rigetto), necessita di autonoma ed espressa proposizione, e non può essere desunta implicitamente dall’impugnazione dell’atto impositivo. A tutto ciò si aggiunga, infine, che non è consentita una pronuncia d’ufficio sull’esimente da parte del giudice di merito (cfr. ex multis Cass. 25/10/2006, n. 22890; 14/03/2012, n. 4031; 14/01/2015, n. 440);
4. le spese sono regolate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021