LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11770-2016 proposto da:
R.S., R.R., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati MEROLA BRUNELLA, FALCI GIOVANNI;
– ricorrenti –
contro
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato TROTTA CARMELA, che la rappresenta e difende;
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO’ STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9327/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 26/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
RITENUTO
Che:
R.S. e R.R. impugnavano due cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud s.p.a. a titolo di imposta complementare di successione e accessori liquidati a seguito della pronuncia di quattro sentenze della CTP di Salerno riguardanti avvisi di rettifica e liquidazione di imposte.
La CTP di Salerno con sentenza in data 16.11.2012 rigettava il ricorso sul presupposto che era chiaro che la somma veniva richiesta a seguito di precedente contenzioso ed era maggiorata delle sanzioni e degli interessi.
Avverso detta pronuncia proponevano appello i contribuenti deducendo che l’avviso di liquidazione presupposto delle cartelle di pagamento non era stato notificato a R.S. e che la notifica eseguita al coerede non poteva ritenersi avere effetto anche nei confronti dell’altro nonché la carenza di motivazione dell’atto.
La CTR della Campania con sentenza in data 26.10.2015, rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado.
Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Sud s.p.a.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61” parte ricorrente deduceva che l’avviso di trattazione dell’udienza dell’1.10.2015 era pervenuto solo il 4.8.2015 e che pertanto non erano decorsi i trenta giorni liberi prima dell’udienza violando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente dichiarato nuovi i motivi di appello riguardanti l’omessa notifica a R.S. dell’avviso di liquidazione e che tale notifica, contrariamente a quanto ritenuto, non era stata effettuata regolarmente.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato il principio che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell’avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione della prescrizione stabilita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31 (Sez. 5, Sentenza n. 23607 del 20/12/2012, Rv. 625026 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11487 del 14/05/2013, Rv. 627187 – 015ez. 6 – 5, Ordinanza n. 1786 del 29/01/2016, Rv. 638739 – 01). La predetta nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell’atto a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3, nel caso in cui, nonostante l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell’interessato, della avvenuta fissazione dell’udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa. (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 21224 del 29/09/2006, Rv. 593413 – 01).
Nella specie, parte ricorrente non ha neanche allegato la mancata partecipazione del difensore all’udienza di talché tale nullità, anche ove sussistente, risulta sanata.
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.
Ed invero la censura riguardante l’omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione è assolutamente generica non essendo in alcun modo individuato lo specifico profilo fondante l’invalidità di detta notifica.
In conclusione il ricorso va rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.600,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021