Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1981 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 13247/2019 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria rappresentato e difeso dall’Avv.to Elena Fiorini, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova, n. 1913/2018, emessa il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1913/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Genova che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da O.W. nato ad ***** (*****, *****) il *****.

Il richiedente asilo proveniente dalla ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente di essere fuggito dal proprio Paese in quanto la comunità gli aveva imposto di assumere il ruolo di capo del villaggio in sostituzione del padre deceduto il *****, ruolo correlato a riti della stregoneria, che egli rifuggiva in quanto *****. Poichè aveva rifiutato l’offerta era stato minacciato di morte ed era stato costretto ad allontanarsi dal suo Paese.

I giudici di secondo grado, in particolare, esclusa la credibilità della narrazione e dunque i presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori, non ravvisavano neppure i presupposti della protezione umanitaria, tenuto conto della carenza di condizioni serie di integrazione in Italia idoneee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese, costituendosi al solo fine di partecipare all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di merito violato i criteri legali per il riconoscimento della protezione umanitaria, alla stregua dei quali il giudicante deve procedere ad una comparazione tra la vita privata del richiedente in Italia e la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine. Ed all’esito del giudizio di comparazione, ove risulti una effettiva sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, il decidente deve operare una valutazione in ordine alle condizioni di vulnerabilità, individuando i seri motivi di carattere umanitario di cui all’art. 5 cit. in rubrica. Deduce altresì che i seri motivi per il riconoscimento della protezione umanitaria non si esauriscono in quelli elencati dalla Corte d’Appello, dovendosi valutare se risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la situazione e le condizioni del Paese di origine, appurando se il reimpatrio determinasse la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

3. Con il secondo mezzo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5), l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, avendo i giudici di merito omesso di valutare la documentazione prodotta (alleg. nn. 2,3,4,5,9, 11,12 e 13) che dimostrerebbe non solo il percorso scolastico del richiedente, ma anche l’attuale situazione lavorativa, attività di volontariato e la frequentazione religiosa, documenti neppure citati dal Collegio di secondo grado.

4. Le censure, che, in quanto involgono questioni connesse, possono essere scrutinate congiuntamente, sono destituite di fondamento.

In primo luogo deve rilevarsi che la pronuncia delle S.U. 29459 del 2019 ha definitivamente affermato che alle domande (e, conseguentemente, ai giudizi) in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 si applica il sistema legislativo preesistente relativo alla tutela di carattere umanitario e non opera la sopravvenuta abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

4.1 Occorre preliminarmente chiarire che il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, che potrebbe fondarsi su deduzioni e allegazioni in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 7985/2020; n. 11267 del 2019; n. 10922 del 2019).

Questa Corte ha difatti avuto modo di affermare (Cass. 1104/2020), alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, che i presupposti necessari ad ottenere la protezione umanitaria devono identificarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, e che le due valutazioni non sono sovrapponibili, il che, è a dire che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (Cass. n. 8819/2020).

Non può, pertanto, darsi seguito all’orientamento talvolta espresso da questo stesso giudice di legittimità (Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020), secondo cui dovrebbero essere allegati, ai fini del giudizio reso in tema di protezione umanitaria,. fatti diversi da quelli prospettati per le altre forme di protezione, affermazione che contraddice il basilare dovere del giudice di qualificazione della domanda sulla base degli stessi fatti storici allegati dalla parte istante.

Non si può in alcun modo trascurare, difatti, là necessità di collegare la norma che disciplina la protezione umanitaria ai diritti fondamentali che ne costituiscono il presupposto. Gli interessi protetti non possono restare imprigionati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè, come già puntualizzato da questa Corte ancor prima della già citata pronuncia a sezioni unite, l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra le altre, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).

Se è vero, poi, che, ai fini della protezione umanitaria, “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 23778/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020) e che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. 630/2020), è pur vero che, ai fini di una simile verifica, effettuabile dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, risulta però “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

E’ noto, infatti, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; come precisato da Cass. 2 luglio 2020, n. 13573, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è in particolare necessario che il richiedente fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza).

Tuttavia, detto onere, nella specie, non risulta assolto.

Difatti, la narrazione posta a fondamento della richiesta di protezione internazionale e relativa alle presunte minacce provenienti dalla stessa comunità (villaggio) in cui viveva il ricorrente, che lo aveva individuato come capo, ruolo connotato da riti di stregoneria che il predetto non intendeva rivestire in quanto *****, è stata ritenuta non credibile sia in primo grado che dalla Corte d’appello, ed il giudizio di non credibilità non è stato censurato in questa sede. Nè, a motivo della domanda di protezione umanitaria, risultano allegate situazioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte ai fini delle protezioni maggiori, avendo il ricorrente rappresentato. esclusivamente l’avvenuta integrazione nel tessuto sociale italiano (v. pagina 5 della sentenza impugnata).

Alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018, Cass. SS.UU. nn. 2949 e 24960 del 2019; n. 7599/2020; n. 18805/2020; n. 16119/2020) “la condizione di vulnerabilità suscettibile di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria può essere desunta dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione soggettiva oggettiva in cui questi si verrebbe a trovare in caso di rientro nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei dirittì umani, al di sotto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, e ciò considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata.

4.2 Solo dopo che il richiedente abbia documentato il suo grado di integrazione in Italia ed allegato i fatti oggettivi e soggettivi indicativi, a suo dire, della condizione di vulnerabilità cui sarebbe esposto nel paese d’origine, il giudice del merito è dunque tenuto ad operare la comparazione, in ragione del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, al fine di accertare se con il rimpatrio possa determinarsi, all’attualità, non il mero peggioramento della condizione di vita goduta dallo straniero nel nostro paese, ma, tenuto conto della sua condizione soggettiva ed oggettiva (età, salute, radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad un gruppo sociale ecc.), una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo, che lo priverebbe della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il rispetto della dignità personale.

Se risponde al vero che la protezione umanitaria può essere concessa anche (e solo quando) non sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, non vi è alcuna ragione giuridica che porti a riconoscere ipso facto, meccanicamente, quella umanitaria quando non sia dato consentire alla prima ovvero al riconoscimento dello status di rifugiato, specialmente ove manchi la deduzione di circostanze fattuali a giustificazione della protezione umanitaria; nel caso di specie, il ricorrente non ha individuato alcuna ragione puntuale idonea a dare corpo alla sua allegata vulnerabilità, riferendo solo il suo coinvolgimento in un percorso integrativo nel paese di accoglienza. Si noti che l’omessa, nitida deduzione della specifica situazione di vulnerabilità presente nel caso concreto è ripetutamente considerata dalla Corte motivo atto al rigetto della domanda di protezione umanitaria (Cass. civ., sez. 1, ord. n. 7627, 7632 e 7633 del 31 marzo 2020; per i principi in materia, v. infra). Ancora, vale la pena precisare che la protezione.umanitaria viene accordata quando la titolarità nell’esercizio dei diritti umani fondamentali nei quali si esplica la dignità della persona, nel loro contenuto minimo e ineliminabile, sia suscettibile di venire meno nel caso di rimpatrio; la valutazione dev’essere realizzata tenendo in considerazione – non in generale e in astratto – la situazione del Paese d’origine del richiedente, bensì quella privata e familiare del migrante, in Italia e nel proprio Paese, e quest’ultima sia in quanto già vissuta prima dell’approdo nello Stato italiano, sia in quanto persistente, e della quale di conseguenza il soggetto si troverebbe nuovamente vittima se costretto al rientro nel territorio di provenienza.

4.3 Nel caso in esame, O.W. ha dedotto le ragioni oggettive (violenza diffusa, attentati nel *****) e soggettive (sua giovane età, orfano di padre, contesto sociale originario connotato da conflitti etnici e religiosi) per le quali il rientro in ***** comprometterebbe gravemente il suo diritto a godere di diritti umani fondamentali, soltanto in sede di legittimità, non risultando l’allegazione di dette circostanze nel giudizio di merito (non è stato trascritto l’atto di appello e la sentenza non individua altre deduzioni oltre quelle relativa alla vicenda della stregoneria nel suo villaggio).

Nè va trascurato che ai fini dell’assolvimento dell’onere di allegare i fatti che sottendono il rischio della lesione di diritti fondamentali, possa ritenersi sufficiente il richiamo alla “circostanza di essere orfano di padre e figlio primogenito in un contesto connotato di conflitti etnici e religiosi”, trattandosi di espressione che, nella sua vaghezza, non è idonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani.

5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

In assenza di attività difensiva da parte del Ministero intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto (S.U. n. 4315/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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