LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21617-2018 proposto da:
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE ENRICO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GIARDINI DI OTTAVIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.
RILEVATO
Che:
1. – con sentenza n. 91/14/18, depositata il 10 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Roma Capitale nei confronti della pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2008;
– il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che:
– la nozione di valore venale in comune commercio dell’area edificabile presuppone, ai fini della corrispondente valutazione, “il ricorso alle concrete dinamiche commerciali”, posto che “nella realtà del mercato, i prezzi tengono anche conto del fatto che non tutti gli acquirenti sfruttano per intero le potenzialità edificatorie dei beni acquistati”;
– il metodo di stima utilizzato dall’Ente, cd. del valore di trasformazione, “non è previsto dalla normativa tributaria” in quanto volto a definire “una base imponibile diversa da quella prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5”, alla cui stregua va considerato il “valore reale dell’area nel presente momento storico e non un valore potenziale dopo una ipotetica edificazione dell’area stessa”;
2. – Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo complesso motivo;
– Giardini di Ottavia S.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, assumendo, in sintesi, che, – diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, – il metodo di accertamento analitico-ricostruttivo denominato del valore di trasformazione, – in quanto inclusivo dei criteri parametrici indicati dalla disposizione di legge (art. 5, comma 5, cit.), oltreché della valutazione sottesa alla minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dell’area, – non può affatto ritenersi estraneo al dettato normativo, la sua utilizzabilità potendo, così, concorrere con l’impiego dei distinti metodi di valutazione sintetico- comparativa;
2. – in via pregiudiziale va esaminata, e disattesa, l’eccezione di giudicato esterno correlata alla pronuncia resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (sentenza n. 5299 del 19 settembre 2017);
– con riferimento all’efficacia ultrattiva della sentenza, la Corte ha rilevato che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.”; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.” (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675);
– nella fattispecie, la pronuncia in questione ha statuito su di un accertamento di valore che ex se è stato ritenuto inidoneo a dar conto della base imponibile dell’imposta liquidata (per il periodo di imposta 2009); e, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il valore venale in comune commercio delle aree edificabili (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), quale elemento variabile con riferimento ai diversi periodi di imposta, non può ascriversi “a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” (v. Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506);
3. – tanto premesso, il motivo di ricorso è fondato e va accolto;
3.1 – come anticipato, il decisum oggetto di gravame si è risolto nel rilievo dell’estraneità, al disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, del metodo di stima utilizzato dall’Ente, cd. del valore di trasformazione, e, dunque, nella sua conseguente illegittimità, così che le censure articolate dalla ricorrente non attingono accertamenti in fatto posti a fondamento della pronuncia impugnata quanto piuttosto la conformità, o meno, al precetto legale del criterio impiegato ai fini della valutazione delle aree edificabili;
3.2 – il D.Lgs. n. 504, cit., art. 5, comma 5, con riferimento alla determinazione della base imponibile dell’imposta da applicare sulle aree edificabili, dispone che “il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
– la Corte ha già avuto modo di rilevare che, a detti fini, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, parametri che, pertanto, devono considerarsi tassativi (v., ex plurimis, Cass., 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., 15 giugno 2010, n. 14385);
3.3 – la Corte ha, altresì, statuito che a detta disposizione, – che rinvia “ad una pluralità di elementi compositi, fondati su dati desumibili da atti amministrativi (ad esempio l’indice di edificabilità e la destinazione d’uso consentita) o da fonti esterne (prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).”, può senz’altro ricondursi il metodo analitico-ricostruttivo denominato del valore di trasformazione, metodo, questo, incentrato sulla “determinazione del valore dell’area fabbricabile sulla base della differenza tra il ricavato (valore dell’edificato), “come si configurerebbe ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile per l’area presa in considerazione”, ed i costi necessari all’edificazione stessa (costi di trasformazione).” (così Cass., 20 ottobre 2017, n. 24872; v. altresì, in motivazione, Cass., 9 marzo 2018, n. 5763; Cass., 2 marzo 2018, n. 4953);
3.4 – la rilevanza, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, dei parametri offerti dagli indici di edificabilità e dalla destinazione d’uso delle aree, dagli oneri di adattamento del terreno e dalla stessa maggiore o minore attualità della potenzialità edificatoria dell’area (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506), dà conto, per vero, del rilievo secondo il quale il criterio analitico-ricostruttivo in questione trova fondamento nello stesso dettato normativo, nel cui contesto la potenzialità edificatoria dell’area viene assunta nella sua concreta, ed obiettiva, dimensione, e non in quella che, in buona sostanza, viene rimessa alle scelte economiche (e di convenienza) del contribuente (secondo una valutazione cui allude la gravata sentenza nel rilevare che “nella realtà del mercato, i prezzi tengono anche conto del fatto che non tutti gli acquirenti sfruttano per intero le potenzialità edificatorie dei beni acquistati”); laddove, – come sempre avviene nelle operazioni concettuali legate a complesse metodologie di valutazione, – si tratta di verificare la correttezza della concreta applicazione del metodo di stima prescelto, avuto riguardo alla riscontrabilità dei dati fattuali postivi a fondamento ed al rigore del procedimento inferenziale sotteso all’utilizzazione del metodo di stima;
– come, poi, la Corte ha ripetutamente rilevato, dalla natura del processo tributario, – che non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio, – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27574; Cass., 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., 21 novembre 2013, n. 26157; Cass., 12 luglio 2006, n. 15825; Cass., 2 dicembre 1993, n. 11958; Cass., 4 maggio 1990, n. 3718; Cass., 18 giugno 1987, n. 5352);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021