LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3803/2015 R.G. proposto da:
C.G., rappresentata e difesa dall’avv. Donatello Esposito, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore;
– intimata –
Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale presso la Campania, n. 6416/31/14, depositata in data il 24/06/2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal relatore Dott.ssa Valeria Pirari.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate, dopo avere notificato, in data 12/4/2011, a C.G. un invito a rendere chiarimenti sull’avvenuto acquisto di un’autovettura del valore di Euro 43.941,00, cui la stessa rispose il 19/4/2011 producendo varia documentazione, notificò alla predetta due distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, con i quali, tenuto conto della valida giustificazione addotta sull’acquisizione del predetto bene, rideterminò il reddito in ragione dell’accertato acquisto di un’autovettura nel 2003, della titolarità di quattro polizze assicurative non rientranti nel ramo vita, di spese per la conduzione dell’abitazione principale e di altre unità abitative indicate in dichiarazione come nella sua disponibilità.
Impugnati i predetti atti dalla contribuente, la C.T.P. di Napoli, accertata la mancata instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dei due avvisi, accolse il ricorso con la sentenza n. 64 del 22/2/2013, che fu riformata invece dalla C.T.R. per la Campania, adita dall’Ufficio, che ritenne per converso esperito il previo contraddittorio endo-procedimentale e valido il metodo sintetico.
2. Contro quest’ultima decisione, la contribuente propone dunque ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” al fine di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione di legge e di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 38, la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché del principio generale di matrice comunitaria del contraddittorio, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il contraddittorio endoprocedimentale avviato dall’Ufficio avesse riguardato il solo acquisto dell’autovettura del valore di Euro 43.941,00, ma non anche le ulteriori voci contestate, e che fosse stato omesso l’esame della documentazione dalla stessa prodotta e, in particolare, degli estratti di conto corrente i quali, riportando l’avvenuto accredito, in data *****, della somma di Euro 503.500,00 da parte del defunto coniuge in suo favore, avrebbero consentito di giustificare il mantenimento dei beni posti a base della verifica.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione di legge e di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21-septies, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, oltre all’omessa allegazione della documentazione a supporto della rettifica, per avere l’Agenzia delle Entrate rettificato il reddito sulla base di atti, quali le polizze assicurative e l’interrogazione al sistema informativo, non allegati agli avvisi di accertamento e dunque in assenza di motivazione.
3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione di legge e di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 38, della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21-septies, della L. 27 luglio 2000, n. 212, l’inapplicabilità della presunzione legale fondata sui coefficienti redditometrici, per avere i giudici di merito affermato che l’accertamento sintetico D.P.R. n. 600, ex art. 38, comma 4, sarebbe potuto essere annullato solo in presenza di prove documentali non prodotte dal contribuente a giustificazione dei movimenti economici e delle esose spese sostenute, benché a fronte della presunzione legale relativa, posta a beneficio dell’Ufficio dall’art. 38, sia consentito al contribuente fornire la prova contraria.
4.1 Quanto al primo motivo, va innanzitutto osservato come, secondo l’orientamento di questa Corte, sia ammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, purché lo stesso evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., 5/10/2018, n. 24493). Pertanto, nonostante quello in esame contenga nella specie, due diversi profili di censura, deve ritenersi l’ammissibilità degli stessi, potendosi dalla loro articolazione chiaramente distinguere la riconducibilità di ciascuno essi alla fattispecie tipizzata dall’art. 360 c.p.c..
Ciò detto, il motivo è infondato tanto con riguardo alla doglianza afferente alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, quanto con riguardo al lamentato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Relativamente alla prima questione, va infatti osservato come l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, cui l’Amministrazione finanziaria è gravata, attenga soltanto ai contributi armonizzati, pena l’invalidità dell’atto, ma non anche a quelli non armonizzati, per i quali, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, è configurabile esclusivamente ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Quest’ultima disposizione, tuttavia, prevede che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producano effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per quelli relativi a periodi d’imposta solo dal 2009 (Cass., Sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11283; Cass., sez. 6-5, 06/10/2014, n. 21041).
Ciò comporta che, attenendo l’oggetto della odierna contesa agli anni di imposta 2007 e 2008, trovi applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella formulazione antecedente alla novella del 2010, in virtù del quale l’accertamento compiuto va considerato legittimo anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, non essendo necessaria la previa contestazione al contribuente degli elementi e delle circostanze di fatto fondanti la rideterminazione del reddito, ferma restando la possibilità di quest’ultimo di fornire, in sede di impugnazione dell’atto, la dimostrazione che il redito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5, 18/12/2006, n. 27079).
4.2 Venendo alla seconda questione, si osserva come il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, consenta all’Amministrazione finanziaria di accertare un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base della “spesa per incrementi patrimoniali” da questi sostenuta, la quale si presume affrontata nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti. In tal caso, il contribuente, ai sensi del successivo comma 6, è ammesso a fornire la prova contraria, dimostrando non soltanto che il maggior reddito determinato o determinabile è costituito “in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, ma anche “l’entità” e “la durata” del possesso, i quali devono risultare “da idonea documentazione”.
Come chiarito da questa Corte, il contribuente, che pure non dimostri l’utilizzo di ulteriori redditi per sostenere le spese contestate, è comunque tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (in tal senso, Cass. Sez. 6-5, 13/11/2018, n. 29067, Cass. Sez. 5, 20/1/2017, n. 1510) o che ne denotino l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova, di cui il contribuente è onerato, dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (vedi da ultimo Cass. Sez. 6-5, 23/3/2018, n. 7389, ma anche Cass. Sez. 5, 26/11/2014, n. 25104, Cass. Sez. 65, 16/7/2015, n. 14885), restando altrimenti irrilevante, ai fini voluti, “il loro semplice “transito” nella disponibilità” dello stesso (in questi termini, Cass. Sez. 5, 26/11/2014, n. 25104 cit.). Ad avviso di questa Corte, infatti, la norma in esame persegue la finalità di ancorare a fatti oggettivi (da un punto di vista quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi e la conseguente riferibilità ad essi della maggior capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente, escludendo l’utilizzo degli stessi per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (ad esempio, per un ulteriore investimento finanziario), perché, in tal caso, non sarebbero utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, che andrebbero perciò ascritti a redditi non dichiarati (vedi Cass. Sez. 5, 18/04/2014, n. 8995, non massimata).
Più di recente, al fine di meglio delimitare l’ambito della prova contraria gravante sul contribuente, si e’, al riguardo, chiarito (Cass. Sez. 5, 27/05/2020, n. 9905) che ad esempio, la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l’indicazione dell’entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la “durata” del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente (Cass. sez. 6 – 5, ordinanza n. 12026 del 16/05/2018). Quanto alla disponibilità di immobili, va osservato che, ai sensi dell’art. 38 citato, essa costituisce una presunzione di “capacità contributiva” ai sensi dell’art. 2728 c.c., per cui il giudice tributario, una volta accertata l’esistenza degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’ufficio, deve valutare la prova offerta dal contribuente. L’effettiva capacità contributiva, nell’ipotesi di disponibilità di immobili, va individuata non in base alla mera proprietà e provenienza degli immobili, ma valutando le spese per il loro mantenimento (Cass. n. 10603 del 19/7/2002; Cass. n. 7408 del 31/3/2011); lo stesso principio vale per la manutenzione dei veicoli (Cass. n. 1294 del 22/1/2007).
Alla luce di tali principi, ritiene il collegio che l’avvenuto versamento, in data 31/12/2004, di un’ingente somma di denaro sul conto corrente intestato alla contribuente presso la Banca popolare di Bari da parte del coniuge, comprovato dall’estratto di conto corrente versato in atti, non sia in sé sufficiente a dimostrare che tali proventi siano stati utilizzati o siano potuti essere stati utilizzati per sostenere le spese contestate, essendo a tal fine necessario dimostrare la durata e non il semplice transito della loro acquisita disponibilità. Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione, anche bancaria, atta a comprovare la permanenza di tali risorse anche in epoca successiva alla loro acquisizione e quantomeno prossima agli anni oggetto di accertamento, non può dirsi che l’omessa valutazione di quel fatto da parte dei giudici di merito, quand’anche si ritenesse non adeguato il richiamo alla “movimentazione di somme” contenuto in sentenza, abbia inciso sull’esito del giudizio, in quanto privo del carattere della decisività. Ne consegue l’infondatezza della censura.
5. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19/11/2019, n. 29968; Cass., Sez. 5, 4/7/2014, n. 15327).
Tale ipotesi però non si ritiene configurabile nel caso di specie, atteso che dei documenti asseritamente non allegati, le polizze assicurative erano ben conosciute dalla contribuente, in quanto ad essa riferite, mentre l’interrogazione effettuata attraverso il sistema informativo dell’amministrazione costituisce non un documento, ma un mezzo di acquisizione di dati evidentemente non allegabile.
6. Il terzo motivo è infine inammissibile.
L’assoluta incomprensibilità della censura svolta con un mezzo di cassazione comporta, infatti, che non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, 17/05/2006, n. 11501).
Nella specie, la contribuente contesta che con l’accertamento sintetico l’ufficio possa beneficiare di una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente attraverso la prova contraria, proponendo il motivo sulla base degli artt. 3 e 5 c.p.c., senza specificare in che termini vi sia stata, nella sentenza impugnata, la lamentata violazione o falsa applicazione di legge, né tantomeno quale sia il fatto omesso.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo.
7. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo e l’infondatezza del primo e del secondo, il ricorso deve essere rigettato.
PQM
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021